fontanaattilio 20121223 COP concertonatale
Foto Raffaele Coppola: Attilio Fontana Presidente di Regione Lombardia

Tutte le direttive per la seconda settimana d'emergenza. Aggiornamento delle 21:30 del 01/03/20.


Attenendoci alla linea editoriale sposata già da tempo, soprattutto in occasione dell'emergenza Covid19 (Coronavirus) in atto, il nostro giornale riporta notizie e soprattutto documenti, ricavati da fonti ufficiali o verificati direttamente, evidenziando in modo chiaro eventuali integrazioni ricavate da altre fonti anche autorevoli ma non ufficiali o non verificabili direttamente dalla redazione, evidenziandone le principali ricadute visibili sul nostro territorio.

Aggiornamento delle 21:30 del 01/03/20

Questa sera è stato diramato il nuovo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri per affrontare l'emergenza COVID19 (Coronavirus), decreto consultabile qui.

 

Aggiornamento delle 11:00 del 01/03/20

Autolinee Varesine, che serve Bizzozero con le linee E e C, ha confermato anche per settimana prossima l'orario "non scolastico" per i propri autobus; di seguito il comunicato:

  

 

Autolinee Varesine: prosegue l’orario Non Scolastico, potenziate le azioni di igiene sui mezzi

La proroga della chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, decretata dal Governo su proposta di Regione Lombardia, influisce inevitabilmente anche sul servizio di Autolinee Varesine.

Da lunedì 2 marzo 2020 e sino a sabato 7 marzo 2020 tutta la rete urbana ed extraurbana seguirà infatti l’orario NON SCOLASTICO, già implementato nell’ultima settimana di febbraio.

L’orario Scolastico tornerà regolarmente in vigore quando la Regione decreterà la riapertura dei plessi scolastici.
In questi giorni, l’azienda sta prestando particolare attenzione all’igienizzazione dei mezzi e degli spazi aziendali. A ciascuno dei 300 conducenti è stata fornita una soluzione gel igienizzante per uso personale, messa a disposizione anche negli uffici e nelle biglietterie aziendali; inoltre, specifici prodotti sanificanti sono stati aggiunti ai tradizionali kit per le quotidiane operazioni di pulizia degli autobus, così da essere utilizzati sia nella cabina di guida, sia negli spazi a disposizione dell’utenza.
Tutto ciò in piena sintonia con le deliberazioni della Autorità competenti: al tempo stesso, si invita l’utenza a prestare la massima attenzione alle indicazioni fornite dalle medesime Autorità, con particolare riferimento al preciso decalogo del Ministero della Salute.

AUTOLINEE VARESINE

 

  

In merito invece ai casi accertati in provincia di Varese, nel suo bollettino quotidiano, Regione Lombardia ne segnala 4, senza però fornire dettagli. Il quotidiano on line VareseNoi asserisce che in provincia di Varese si è registrato un caso a Busto Arsizio, dove poi l'interessato è stato ricoverato, ed un altro caso sarebbe stato rilevato a Tradate, ma l'interessato sarebbe stato ricoverato a Como; gli altri due casi rilevati riguarderebbero cittadini della provincia domiciliati altrove e dunque presi in carico dalle strutture sanitarie delle località dove risiedono; sarebbero infine risultati negativi i controlli effettuati presso l'ospedale di Varese città.

Aggiornamento delle 19:30 del 29/02/20

È in corso la riunione con il premier Giuseppe Conte e gli altri presidenti delle Regioni. Per ora l’unica notizia che posso anticipare, soprattutto nel rispetto delle famiglie, è che anche la prossima settimana l’attività didattica delle scuole e degli asili resta sospesa. Vi aggiornerò non appena avremo altre notizie certe”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook, riferendosi all’emergenza Covid-19, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

Aggiornamento delle 23:50 del 28/02/20.

Dunque, mentre vengono registrati i primi tre casi di contagio in Provincia di Varese, (Regione Lombardia non precisa dove siano stati rilevati, ma tutta la stampa locale ha dato ampio risalto al primo caso registrato presso l'ospedale di Busto Arsizio, mentre in serata VareseNews indica nell'ospedale di Varese il sito presso cui sarebbero stati rilevati gli altri due, e VareseNoi riporta di un caso riscontrato presso l'ospedale di Tradate e trasferito presso l'ospedale di Como), continuano le precisazioni e puntualizzazioni di Regione Lombardia in merito  all'ordinanza del 23 febbraio, ordinanza su cui si è aperto il confronto circa l'opportunità o meno di tenerla in vigore anche settimana prossima.

L'aggiornamento del 28 febbraio riprende in gran parte il testo già diffuso il 27, integrandolo con un nuovo paragrafo ed un intero capitoletto, che interessa da vicino gli studenti del CFP di via Monte Generoso; di seguito riportiamo in blu solo queste aggiunte:


AMBITO SANITARIO E SOCIOSANITARIO

COME DEVONO COMPORTARSI GLI STABILIMENTI TERMALI?

Le aree benessere/SPA devono restare chiuse. Possono aprire solo le aree esclusivamente dedicate alle prestazioni sanitarie previste nel DPCM 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”, nell’Allegato 9 vengono elencate le prestazioni termali erogabili agli assistiti a carico del SSN.

FORMAZIONE PROFESSIONALE E TIROCINI

COME DEVE ESSERE CONSIDERATO QUESTO PERIODO DI CHIUSURA FORZATA AI FINI DEL RAGGIUNGIMENTO DEL MINIMO ORARIO DI FREQUENZA NELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE?
PER I PERCORSI IEFP
Il periodo di chiusura forzato si configura come assenza giustificata per gli allievi. Nel caso in cui un allievo non raggiunga il minimo orario di frequenza per l’ammissione all’annualità successiva o agli esami, previsto dal Decreto n. 12550/2013 al par. 4.5.2, le ore di chiusura autoritativa concorrono al raggiungimento del minimo orario previsto.
Per quanto attiene invece agli aspetti di rendicontazione e di riconoscimento economico della Dote formazione, qualora la chiusura perdurasse in modo significativo ai fini del raggiungimento del minimo orario previsto, si interverrà con apposito provvedimento.
PER I PERCORSI IFTS E ITS E LOMBARDIA PLUS
L’attuale sospensione deve essere recuperata secondo una riprogrammazione del calendario. Per i percorsi ITS è possibile anche adottare la modalità di formazione a distanza.
Qualora la chiusura perdurasse in modo significativo, ai fini del raggiungimento del minimo orario previsto, si interverrà con apposito provvedimento.

LE FONDAZIONI ITS POSSONO UTILIZZARE MODALITÀ DI FORMAZIONE A DISTANZA?
Nel periodo di vigenza dell’ordinanza, in deroga alla normativa regionale in materia, le Fondazioni ITS possono utilizzare modalità di formazione a distanza. La formazione erogata potrà essere considerata valida ai fini del raggiungimento del numero di ore richiesto per l’ammissione all’esame e considerata ammissibile alla spesa ove sia garantita la tracciabilità rispetto a:
-    verifica e registrazione dell’erogazione dell’attività didattica,
-    verifica dell’identità degli studenti e della loro partecipazione all’attività didattica.
Verranno fornite le istruzioni per la rendicontazione delle ore svolte via F.A.D.

QUALI RESTRIZIONI SI APPLICANO AI CONTRATTI DI APPRENDISTATO?
I contratti di apprendistato sono assimilabili ai contratti di lavoro e soggetti alle disposizioni dirette alle aziende. È sospesa la formazione esterna rivolta agli apprendisti.

SONO SOSPESI ANCHE I VIAGGI D’ISTRUZIONE ALL’ESTERO?
Sì, come previsto dall’ordinanza, punto f), sono sospesi i viaggi d’istruzione, i tirocini e le esperienze all’estero in partenza nel periodo di vigenza dell’ordinanza.

SONO SOSPESI TUTTI I TIROCINI EXTRACURRICOLARI?
No, i tirocini extracurriculari non rientrano nella attività formative per le quali il punto d) dell’ordinanza del Ministero della Salute ha previsto la sospensione al fine di evitare le situazioni di affollamento. Le Aziende ospitanti e i soggetti promotori, durante la fase di emergenza, regolano il rapporto con il tirocinante in coerenza con le disposizioni adottate per gli ambienti di lavoro dove il tirocinante è inserito.
Le linee guida approvate da Regione Lombardia con DGR 7763 del 17/01/2018 prevedono la possibilità di interrompere il tirocinio in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto. Per ogni altra situazione di (ti) tipo transitorio, sono previste regole di sospensione delle attività a cui è possibile attenersi.
In linea generale, l’emergenza in oggetto deve essere trattata come situazione transitoria. Pertanto:
•    in caso di chiusura temporanea dell’attività, il tirocinio può essere sospeso su iniziativa del soggetto che ospita il tirocinante (soggetto ospitante);
•    nel caso in cui non venga attivata la sospensione, il soggetto ospitante può autorizzare il tirocinante a svolgere la propria attività in smart working, fornendo le attrezzature necessarie e il supporto telefonico/mail e assicurando il costante rapporto di tutoraggio a distanza. In tal caso, la nuova modalità di lavoro deve essere definita fra le parti e sottoscritta come addendum al piano formativo e alla convenzione di tirocinio;
•    gli altri casi di assenza del tirocinante direttamente o indirettamente collegati all’emergenza sanitaria sono gestiti, nell’ambito del progetto formativo, in analogia a quanto disposto dalle linee guida per i periodi di assenza causati da malattia lunga o infortunio (punto. 3.4 “Durata del tirocinio”).
Per quanto riguarda il computo della durata complessiva del tirocinio, è necessario fare riferimento ai criteri stabiliti al punto 3.4 delle linee guida (“Durata del tirocinio”), di cui alla DGR sopra indicata, che disciplinano il diritto alla sospensione del tirocinio da parte del tirocinante e la possibilità di sospensione temporanea dell’attività da parte del soggetto ospitante.
Nel caso di tirocini attivati nell’ambito di GARANZIA GIOVANI, se il tirocinante durante il periodo di sospensione non è in smart working deve, al fine dell’eleggibilità della spesa per giorni, recuperare i giorni di sospensione alla fine del tirocinio.
Ai fini del riconoscimento dell’indennità di tirocinio, è necessario attenersi ai criteri fissati al paragrafo 3.8 delle Linee guida.
Si richiama in ogni caso la responsabilità esclusiva del soggetto ospitante nell’ assumere le adeguate disposizioni nei confronti di tutto il personale, compresi i tirocinanti, con riferimento alla situazione specifica dei propri luoghi di lavoro, nel rispetto delle disposizioni sanitarie delle autorità competenti.
Infine, si rammenta che attualmente non vi sono divieti riguardo all'attivazione di nuovi tirocini extracurriculari. 
L’attivazione di nuovi tirocini (e la loro eventuale proroga) deve tenere conto della situazione specifica relativa al singolo soggetto ospitante.

SONO SOSPESI I TIROCINI CURRICULARI?
Sì, i tirocini curriculari sono parte integrante delle attività formative e pertanto sono sospesi, ivi compresi i tirocini dei corsi ASA (ausiliario socio assistenziale), OSS (operatore socio sanitario), ASO (assistente di studio odontoiatrico), Riqualifica ASA in OSS, MCB (massaggiatore capo bagnino), Ottico.

COME VA GESTITA L’INTERRUZIONE DEI PERCORSI ABILITANTI E EXTRAOBBLIGO?
L’attuale sospensione deve essere recuperata secondo una riprogrammazione del calendario. Quando sarà definita la procedura informatica per applicare la modifica delle date, sarà data tempestiva comunicazione a tutti gli interessati. 

IN CHE MODO SARÀ POSSIBILE RECUPERARE QUESTO PERIODO DI INTERRUZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI NELL’AMBITO DELLA DOTE UNICA LAVORO?
Le modalità e i tempi di recupero dei corsi avviati e programmati sono all’attenzione dei nostri uffici secondo soluzioni che potranno essere definite solo al termine della fase di emergenza considerando le diverse casistiche e i volumi interessati.

Aggiornamento delle 21:00 del 27/02/20

Anche oggi un nuovo aggiornamento sull'ordinanza del 23 febbraio di Regione Lombardia e Ministero della salute; di seguito il testo integrale che riprende quello emesso ieri, aggiornandolo in alcune sue parti, parti che abbiamo evidenziato in blu:

  

 

AGGIORNAMENTO DEL 26 FEBBRAIO SULL'ORDINANZA DEL 23 FEBBRAIO

COMUNI

I CONSIGLI E LE GIUNTE COMUNALI POSSONO SVOLGERSI REGOLARMENTE?
Si, si possono svolgere regolarmente Giunte, Consigli Comunali (questi ultimi purché a porte chiuse) limitando il più possibile l’accesso al pubblico garantendo, laddove possibile, la pubblicità dei lavori attraverso radio, tv o lo streaming. È comunque fatta salva la facoltà del sindaco di disporre diversamente.

COME SI DEVONO COMPORTARE I COMUNI RISPETTO AI MERCATI RIONALI E COMUNALI ALL’APERTO?
Per i mercati rionali e comunali all’aperto sono previste le restrizioni indicate per i centri commerciali. Pertanto, i mercati comunali e rionali sono aperti dal lunedì al venerdì. Restano chiusi il sabato e la domenica ad eccezione dei commercianti che esercitano la vendita di generi alimentari. Il sindaco, qualora ritenga che possano esserci casi in cui si favoriscono assembramenti a rischio, può valutare ulteriori restrizioni a livello territoriale.

MANIFESTAZIONI FIERISTICHE, SAGRE E FIERE POSSONO ESSERE REGOLARMENTE SVOLTE?
Per le manifestazioni fieristiche, le sagre e le fiere ed ogni evento che preveda assembramento di persone si dispone la chiusura.

QUALI SONO GLI ISTITUTI E I LUOGHI DELLA CULTURA DI CUI ALL’ART. 101 DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO?
All’interno di questa categoria sono ricompresi anche i musei, le biblioteche, gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali. Sono inoltre compresi i parchi divertimento.


I Comuni possono rivolgersi ad ANCI per ulteriori dubbi o situazioni non contemplate nell'Ordinanza inviando i quesiti a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

 

CITTADINI

I COMUNI E GLI UFFICI PUBBLICI SONO APERTI?
Nelle zone non soggette a restrizione di accesso le attività delle istituzioni (ad es. Comuni, Catasto, Inps, Inail, CAF, Poste, Camere di Commercio… etc) e i relativi servizi di front office sono regolarmente assicurati, nel rispetto delle norme di igiene del Ministero della Salute.
In un’ottica precauzionale, tuttavia, si suggeriscono modalità organizzative che privilegino i sistemi di comunicazione a distanza, laddove compatibili con le attività di servizio.
Ciascuna amministrazione sulla base delle valutazioni di ogni specifica situazione può in ogni caso adottare modalità organizzative di riduzione dell’afflusso e dello stazionamento degli utenti fino ad arrivare alla sospensione dei servizi differibili.

LE CASE DI RIPOSO/RSA RESTANO APERTE A VISITE DI PARENTI? CI SONO INDICAZIONI SUI CENTRI DIURNI PER DISABILI?
Si, i parenti dei pazienti ricoverati devono attenersi alla regola di accesso alla struttura in numero non superiore ad 1 visitatore per paziente.
Anche i Centri Diurni per Disabili rimarranno aperti.
Con riferimento alle Unità d’offerta sociali, considerato che tali strutture sono autorizzate e eventualmente convenzionate dai singoli Comuni, si rimanda agli stessi la valutazione in merito.

COSA È PREVISTO PER LE ATTIVITÀ LUDICO-SPORTIVE?
Al fine di evitare significative concentrazioni di persone in luoghi pubblici e privati, l’ordinanza dispone la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, quali, a titolo esemplificativo, palestre, centri sportivi, piscine e centri natatori, centri benessere, centri termali, sale giochi, sale slot, escape room, sale bowling, ecc.
Le attività all’aperto (comprese quelle svolte negli stadi e nelle strutture polifunzionali) possono essere svolte, evitando i luoghi (ad es. spogliatoi) che prevedono significative concentrazioni di persone. 
In deroga alle disposizioni dell’ordinanza, come previsto dall’art. 1 lettera a del DPCM 25/02/2020, resta consentito lo svolgimento di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, nonché delle sedute di allenamento, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli individuati nell’allegato 1 del DPCM del 23 febbraio 2020.
Nei comprensori sciistici, sarà cura del gestore limitare l’accesso e l’affollamento degli impianti di trasporto delle persone (funicolari, funivie, cabinovie, ecc.). Si conferma inoltre che le attività di centri culturali, centri sociali, circoli ricreativi, ludoteche restano chiuse. 

COSA È PREVISTO PER LE CERIMONIE CIVILI E RELIGIOSE?
Per le cerimonie religiose, i matrimoni civili, le unioni civili non rinviabili è previsto lo svolgimento in forma privata e con un numero di partecipanti limitato.
Per quanto riguarda le cerimonie funebri devono svolgersi in forma privata e con un numero di partecipanti limitato.

LE SCUOLE SI INTENDONO CHIUSE ANCHE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO?
Sì.

PERSONALE DEGLI ENTI ACCREDITATI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLE FONDAZIONI ITS
Ferma restando la chiusura di ogni attività formativa e didattica, compresi stage, tirocini curricolari ed esperienze formative anche esterne, i Centri di Formazione Professionale e le Fondazioni ITS possono svolgere - anche attraverso le forme di lavoro agile - le normali attività gestionali (amministrazione, paghe e contributi, attività segretariale, ecc.), secondo le regole previste per tutte le altre attività economiche.

CHI PUÒ CHIUDERE IL PRONTO SOCCORSO E LE STRUTTURE SANITARIE E SOCIOSANITARIE TERRITORIALI?
L’autorità preposta è Regione Lombardia.

MANIFESTAZIONI FIERISTICHE, SAGRE E FIERE POSSONO ESSERE REGOLARMENTE SVOLTE?
Per le manifestazioni fieristiche, le sagre e le fiere ed ogni evento che preveda assembramento di persone si dispone la chiusura.

QUALI SONO GLI ISTITUTI E I LUOGHI DELLA CULTURA DI CUI ALL’ART. 101 DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO?
All’interno di questa categoria sono ricompresi anche i musei, le biblioteche, gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali. Sono inoltre compresi i parchi divertimento.

 

ESERCIZI COMMERCIALI

CHE RESTRIZIONI DEVONO ADOTTARE GLI ESERCIZI COMMERCIALI CHE SVOLGONO PIÙ TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ NELLA STESSA SEDE?
I gestori di esercizi commerciali che prevedono al proprio interno più attività (ad esempio hotel con bar, ristorante con bar, locali da ballo con ristorante etc.) devono seguire le regole previste per le singole attività commerciali ovvero, bar, locali notturni e qualsiasi altro esercizio di intrattenimento aperto al pubblico sono chiusi tutti i giorni dalla ore 18 alle ore 6. È fatta eccezione per i bar all’interno di hotel che restano comunque aperti per garantire il servizio ai soli ospiti della struttura. Altresì i bar dei ristoranti restano attivi per il solo servizio di supporto alla ristorazione. In linea generale si invitano i gestori delle attività commerciali a mettere in atto tutte le misure necessarie per evitare nei propri locali gli assembramenti a rischio.

I BAR ALL’INTERNO DI STAZIONI DI SERVIZIO SONO SOGGETTI ALL’ORDINANZA?
No, i bar e i punti di ristoro che si trovano all’interno di luoghi di servizio pubblico (aeroporti, stazioni ferroviarie e metropolitane, stazioni rifornimento carburante, navigazione laghi, impianti di risalita etc…) non sono soggetti alle restrizioni previste dall’Ordinanza.
Le aree di servizio lungo le autostrade e le strade extraurbane principali non sono soggette alle restrizioni disposte dall’Ordinanza.

CI SONO DELLE RESTRIZIONI PER I RISTORANTI?
Per lo svolgimento delle attività dei ristoranti non sono previste restrizioni. I gestori sono comunque invitati a mettere in atto tutte le misure necessarie per evitare nei propri locali assembramenti a rischio.

IN QUALI CASI IL BAR PUÒ RIMANERE APERTO?
I bar e/o pub che prevedono la somministrazione assistita di alimenti e bevande non sono soggetti a restrizioni e pertanto possono rimanere aperti come previsto per i ristoranti, purché sia rispettato il vincolo del numero massimo di coperti previsto dall’esercizio.

QUALI ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE SONO SOGGETTE AD ORDINANZA?
Tutte le attività di somministrazione o di consumo sul posto di prodotti artigianali ad esclusione di quanto espressamente previsto dall’Ordinanza per bar, locali notturni ed altri esercizi di intrattenimento aperti al pubblico non sono soggetti all’obbligo della chiusura dalle ore 18 alle ore 6. La presente disposizione vale anche per le medesime attività esercitate all’interno dei centri commerciali e per le attività di somministrazione esercitate su aree pubbliche (chioschi fissi e attività itineranti).

QUALI ATTIVITÀ POSSONO RESTARE APERTE ALL’INTERNO DEI CENTRI COMMERCIALI?
All’interno dei centri commerciali di grande e media dimensione, le attività commerciali e artigianali che vendono prodotti alimentari in misura prevalente, le farmacie e le parafarmacie, non sono soggette all’obbligo di chiusura del sabato e della domenica. Nelle medesime strutture i bar si devono attenere alla chiusura dalle ore 18 alle ore 6, salvo quelli che prevedono la somministrazione assistita di alimenti e bevande che invece possono rimanere aperti, purché sia rispettato il vincolo del numero massimo di coperti previsto dall’esercizio.

L’ORDINANZA RIGUARDA ANCHE LE TABACCHERIE?
Le tabaccherie senza attività di bar non devono sottostare alla chiusura dalle ore 18 alle ore 6.

IL SERVIZIO TAXI RIMANE ATTIVO?
Si, in quanto il servizio non è soggetto alle restrizioni previste dall’Ordinanza. La legge 21/1992 dispone che la prestazione del servizio taxi è obbligatoria.

COSA È PREVISTO PER LE ATTIVITA’ LUDICO-SPORTIVE?
Al fine di evitare significative concentrazioni di persone in luoghi pubblici e privati, l’ordinanza dispone la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, quali, a titolo esemplificativo, palestre, centri sportivi, piscine e centri natatori, centri benessere, centri termali, sale giochi, sale slot, escape room, sale bowling, ecc.
Le attività all’aperto (comprese quelle svolte negli stadi e nelle strutture polifunzionali) possono essere svolte, evitando i luoghi (ad es. spogliatoi) che prevedono significative concentrazioni di persone. 
In deroga alle disposizioni dell’ordinanza, come previsto dall’art. 1 lettera a del DPCM 25/02/2020, resta consentito lo svolgimento di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, nonché delle sedute di allenamento, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli individuati nell’allegato 1 del DPCM del 23 febbraio 2020.
Nei comprensori sciistici, sarà cura del gestore limitare l’accesso e l’affollamento degli impianti di trasporto delle persone (funicolari, funivie, cabinovie, ecc.). Si conferma inoltre che le attività di centri culturali, centri sociali, circoli ricreativi, ludoteche restano chiuse.

 

AMBITO SANITARIO E SOCIOSANITARIO

SONO PREVISTE RESTRIZIONI PER I SERVIZI EROGATI DALLE UNITÀ DI OFFERTA SOCIOSANITARIE DI TIPO RESIDENZIALE, SEMIRESIDENZIALE E AMBULATORIALE?
Per i servizi erogati dalle Unità di offerta sociosanitarie non sono previste restrizioni e/o riduzioni dell’orario di apertura.
Si richiamano le precedenti disposizioni rispetto all’opportunità di sospendere le attività di gruppo/esterne rinviabili e di mantenere le attività terapeutiche/educative/riabilitative/assistenziali in piccoli gruppi (fino a 5/6 utenti) già previste dai Piani Individuali.
Nei servizi semiresidenziale e residenziali si invita ad evitare il sovraffollamento delle sale da pranzo, ove possibile introducendo orari e/o spazi differenziati.
Per i servizi semiresidenziali e ambulatoriali è sospeso l’accesso degli utenti in carico o già programmati, affetti da sintomatologia acuta di origine respiratoria. In tal senso è opportuno verificare telefonicamente in via preventiva l’assenza di febbre e/o sintomi rilevanti.
Con riferimento alle Unità d’offerta sociali, considerato che tali strutture sono autorizzate ed eventualmente convenzionate dai singoli Comuni, si consigliano le Amministrazioni ad allineare le indicazioni a quanto già disposto dalla DG Welfare relativamente a servizi analoghi.

ADI E CURE PALLIATIVE DOMICILIARI
L’ADI e le cure palliative domiciliari, trattandosi di servizi rivolti a persone fragili, non devono essere sospese o subire restrizioni, anche per prevenire accessi evitabili ai pronto soccorso.
Si invitano i Medici di Assistenza Primaria (Medicina Generale e i Pediatri di Famiglia) a limitare le richieste di interventi occasionali (in particolare prelievi) alle situazioni non procrastinabili, in modo da riservare le risorse ai casi di più elevata complessità.

LE STRUTTURE SANITARIE E SOCIOSANITARIE RESIDENZIALI RESTANO APERTE ALLE VISITE DI ESTERNI?
Gli ospiti delle strutture residenziali possono ricevere visite da parte di una persona per volta.
Prima dell’accesso del visitatore alla struttura gli operatori dovranno chiedere conferma dell’assenza di febbre e/o sintomi respiratori (tosse, raffreddore). In assenza di assicurazioni in tal senso, non sarà temporaneamente consentito l’ingresso.
È da evitare l’ingresso di bambini con età inferiore a 12 anni.

I SOGGETTI INSERITI IN COMUNITÀ (DIPENDENZE, PSICHIATRIA, NEUROPSICHIATRIA INFANTILE) MA CHE SVOLGONO ATTIVITÀ ESTERNE DURANTE IL GIORNO (ES LAVORO ECC) POSSONO PROSEGUIRE LE LORO ATTIVITÀ ESTERNE E ALLA SERA RIENTRARE IN COMUNITÀ?
Sarà cura degli operatori di riferimento dei progetti di inserimento verificare con i responsabili delle aziende/cooperative/enti le singole situazioni, nel rispetto delle eventuali misure preventive adeguate al rischio e già definite dalle indicazioni regionali (rispetto delle precauzioni universali indicate dal Ministero della Salute, utilizzo di dispositivi di protezione individuale, …).

COME SI DEVONO COMPORTARE GLI OPERATORI DEI SERVIZI A BASSA SOGLIA (UNITÀ MOBILI, AMBULATORI PER LA GRAVE EMARGINAZIONE, SERVIZI DI STRADA PER LE DIPENDENZE, …) PER PREVENIRE IL RISCHIO DI CONTAGIO?
Fermo restando il rispetto delle precauzioni universali indicate dal Ministero della Salute e l’utilizzo dei DPI previsti per le situazioni di esposizione al rischio biologico, agli operatori va garantita la dotazione di mascherine FFP2 che dovranno essere indossate nei contatti con gli utenti.
Qualora si riscontrasse la presenza di sintomi respiratori, gli utenti devono essere forniti di mascherina chirurgica ad alta filtrazione e orientati/accompagnati nel contatto telefonico con il medico di riferimento dell’utente/il medico della struttura sanitaria di riferimento dell’operatore per valutare la necessità di segnalazione all’ATS (da effettuare sempre in caso di motivato sospetto di contatto con utenti provenienti dalle zone rosse).

LE RACCOMANDAZIONI PER PREVENIRE IL CONTAGIO DA CORONAVIRUS DEVONO ESSERE ADOTTATE ANCHE DALLE DONNE IN GRAVIDANZA?
Si conferma che le raccomandazioni per prevenire il contagio da Coronavirus devono essere adottate anche dalle donne in gravidanza.

LA MADRE SOTTOPOSTA AD ACCERTAMENTI PER SOSPETTA COVID-19 DEVE ESSERE SEPARATA TEMPORANEAMENTE DAL PROPRIO NEONATO?
I rischi e i benefici della separazione temporanea della madre dal suo bambino vengono sempre discussi con la madre dal team medico specialistico ostetrico e pediatrico.

COME SI PUÒ MANTENERE LA PRODUZIONE DI LATTE SE LA MADRE È SEPARATA TEMPORANEAMENTE DAL PROPRIO NEONATO?
Le madri che intendono allattare devono essere incoraggiate a praticare la stimolazione del seno e la spremitura manuale del loro latte per iniziare e mantenere la lattazione. Prima di spremere il latte materno, le madri devono praticare l’igiene delle mani corretta e devono attenersi alle modalità di raccolta e conservazione del latte fornite dai medici pediatri, ostetriche, infermieri.

I SERVIZI SOCIOSANITARI DIURNI DI PSICHIATRIA E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE DEVONO ESSERE SOSPESI?
Tra le attività che devono essere garantite rientrano anche le attività ambulatoriali semiresidenziali di psichiatria e neuro psichiatria infantile. Le attività educative e di gruppo che superano 8 partecipanti, devono essere sospese fino a nuova disposizione.

  

 

Aggiornamento delle 20:00 del 26/02/20

Regione Lombardia ha diramato un decreto di puntualizzazione sull'ordinanza di domenica, e fornito diverse spiegazioni e precisazioni; di seguito per comodità, riportiamo tutti i testi ed i link ai documenti ufficiali, anche quelli già pubblicati:

  

 

ORDINANZA DI DOMENICA 23 FEBBRAIO 2020

IL MINISTRO  DELLA SALUTE

d'intesa  con

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  LOMBARDIA


VISTO l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;

RICHIAMATA l'ordinanza in data 21 febbraio 2020 adottata dal Ministro della Salute e dal Presidente della Regione Lombardia contenente le indicazioni urgenti atte a far fronte all'emergenza epidemiologica da CODIV-19;

VISTO il Decreto Legge del 22 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell 'emergenza epidemiologica da CODIV-19";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020;

dispone quanto segue

Fatto salvo quanto già disposto con le norme e le ordinanze sopra indicate per i Comuni di Codogno, Castiglione D'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano, per il restante territorio della Regione Lombardia valgono le disposizioni contenute alle lettere c), d), e), f) ed i) dell'articolo  l, comma 2 del decreto legge 22 febbraio 2020, n. 6 ovvero:

c)  la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
d)  chiusura dei nidi, dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per gli anziani a esclusione di specializzandi e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza;
e)  sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei, dei cinema e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
f)   sospensione di ogni viaggio d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia estero;
i)   previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Lombardia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione  mondiale  della   sanità,   di   comunicare   tale   circostanza   al  Dipartimento   di  prevenzione dell'azienda  sanitaria   competente   per  territorio,   che   provvede   a  comunicarlo all'autorità  sanitaria   competente   per   l'adozione    della   misura   di   permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;

Per quanto riguarda il punto g) (sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici  pubblici,   fatta   salva   l'erogazione   dei  servizi   essenziali   e  di  pubblica   utilità), l'applicazione si riferisce solo alle procedure concorsuali; verranno individuate disposizioni speciali con successivo apposito provvedimento regionale per i servizi di front office e per la regolamentazione di riunioni l assembramenti.

Per quanto riguarda il punto h) (applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva fra gli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva, per il personale sanitario e dei servizi essenziali), verranno individuate disposizioni speciali con successivo apposito provvedimento regionale.

Per quanto riguarda il punto j) (chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli l e 2 della legge 12 giugno 1990, 146, ivi compresi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità), le chiusure delle attività commerciali sono disposte in questi termini:

-bar, locali notturni e qualsiasi altro esercizio di intrattenimento aperto al pubblico sono chiusi dalle ore 18.00 alle ore 6.00; verranno definite misure per evitare assembramenti  in tali locali;

- per gli esercizi  commerciali  presenti  all'interno  dei centri  commerciali  e dei mercati  è disposta la chiusura nelle giornate di sabato e domenica, con eccezione dei punti di vendita di generi alimentari;

- per le manifestazioni fieristiche, si dispone la chiusura.

Per quanto riguarda il punto k), si invitano gli esercenti ad assicurare idonee misure di cautela.

Il Presidente della Regione Lombardia, sentito il Ministro della Salute, può modificare le disposizioni di cui alla presente ordinanza in ragione dell'evoluzione epidemiologica.

La presente ordinanza ha validità immediata e fino a domenica 1 marzo 2020 compreso, fatte salve eventuali e ulteriori successive disposizioni.

Il Presidente della Regione Lombardia
Attilio Fontana

Roberto Speranza
Il Ministro della Salute

 

  
 

 

DECRETO 498 DI LUNEDI' 24 FEBBRAIO 2020


IL PRESIDENTE

VISTO l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO l’art. 117 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il Decreto Legge del 22 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti inmateria  di  contenimento  e gestione dell’emergenza  epidemiologica  daCOVID-19”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020;

RICHIAMATE le ordinanze adottate dal Ministro della Salute e dal Presidentedella Regione Lombardia contenenti le indicazioni urgenti atte a far fronteall’emergenza epidemiologica da COVID-19 del 21 febbraio 2020 e del 23 febbraio 2020 ed in particolare, quest’ultima, nella parte in cui demandaall’emanazione di disposizioni speciali per i servizi di front office e per laregolamentazione di riunioni/assembramenti;

dispone quanto segue

Nelle zone non soggette a restrizione di accesso le attività istituzionali degli uffici   pubblici   sono   regolarmente   assicurate.   In   un’ottica   precauzionale, tuttavia, si suggeriscono modalità organizzative che privilegino i sistemi dicomunicazione a distanza, laddove compatibili con le attività di servizio.

Per quanto specificamente concerne le riunioni con presenza fisica di più partecipanti si devono adottare i seguenti accorgimenti organizzativi:

-limitarne lo svolgimento esclusivamente a quelle necessarie ad assicurarela regolare funzionalità dell’ente e comunque non differibili;

-contenere il più possibile il numero dei soggetti partecipanti alla riunione,ad eccezione delle attività che devono essere svolte collegialmente o cherichiedono dei quorum di validità (es. Giunte comunali/regionali, consigliocomunale/regionale, consiglio di amministrazione, commissioni, comitati..);

-assicurarne lo svolgimento in ambienti il più possibile ampi ed idonei amantenere   un’adeguata   distanza   tra   gli   interlocutori.   Laddove   possibilelimitarne   l’accesso   al   pubblico   che   potrà   partecipare   tramite   modalità telematiche.

Sono altresì attivi i servizi di front office, nel rispetto delle norme igieniche previste dal Ministero della Salute

Gli Enti devono garantire l’adozione di misure organizzative volte ad evitare l’eccessiva concentrazione di utenza.   

IL PRESIDENTE

ATTILIO FONTANA

 

 
 

 

CHIARIMENTI DEL 24 FEBBRAIO SULL'ORDINANZA DEL 23 FEBBRAIO

Pubblichiamo alcuni chiarimenti relativi all’applicazione dell’Ordinanza del Ministero della Salute di intesa con il Presidente di Regione Lombardia del 23 febbraio 2020.

L’obiettivo dell’ordinanza che regola le prescrizioni per il contenimento del Coronavirus nelle aree regionali classificate come “gialle” (ovvero valide su tutto il territorio regionale ad eccezione della zona cosiddetta rossa) è quello di limitare le situazioni di affollamento di più persone in un unico luogo. L’amministrazione sulla base delle valutazioni di ogni specifica situazione può dettagliare ulteriormente l’ordinanza in coerenza con l’obiettivo della stessa.

I COMUNI E GLI UFFICI PUBBLICI SONO APERTI?
Le istituzioni (ad es. Comuni, Catasto, Inps, Inail, CAF, Poste, Camere di Commercio, etc.) e i relativi uffici sono aperti al pubblico rispettando le norme di igiene adottate dal Ministero della Salute (link al decalogo).
L’amministrazione sulla base delle valutazioni di ogni specifica situazione può valutare modalità organizzative di riduzione dell’afflusso e dello stazionamento di utenti fino ad arrivare alla sospensione dei servizi che valuta differibili.

COME SI DEVONO COMPORTARE I COMUNI RISPETTO AI MERCATI RIONALI E COMUNALI ALL’APERTO?
Per i mercati rionali e comunali all’aperto sono previste le restrizioni indicate per i centri commerciali. Pertanto, i mercati comunali e rionali sono aperti dal lunedì al venerdì. Restano chiusi il sabato e la domenica ad eccezione dei commercianti che esercitano la vendita di generi alimentari. Il sindaco, qualora ritenga che possano esserci casi in cui si favoriscono assembramenti a rischio, può valutare ulteriori restrizioni a livello territoriale.

MANIFESTAZIONI FIERISTICHE, SAGRE E FIERE POSSONO ESSERE REGOLARMENTE SVOLTE?
Per le manifestazioni fieristiche, le sagre e le fiere ed ogni evento che preveda assembramento di persone si dispone la chiusura.

I CONSIGLI E LE GIUNTE COMUNALI POSSONO SVOLGERSI REGOLARMENTE?
Sì, si possono svolgere Giunte e Consigli Comunali (questi ultimi purché a porte chiuse) garantendo la pubblicità attraverso canali di comunicazione differiti quali ad esempio le dirette streaming. È comunque fatta salva la facoltà del sindaco di disporre diversamente.

CHE RESTRIZIONI DEVONO ADOTTARE GLI ESERCIZI COMMERCIALI CHE SVOLGONO PIÙ TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ NELLA STESSA SEDE?
I gestori di esercizi commerciali che prevedono al proprio interno più attività (ad esempio hotel con bar, ristorante con bar, locali da ballo con ristorante etc.) devono seguire le regole previste per le singole attività commerciali ovvero, bar, locali notturni e qualsiasi altro esercizio di intrattenimento aperto al pubblico sono chiusi tutti i giorni dalle ore 18 alle ore 6. È fatta eccezione per i bar all’interno di hotel che restano comunque aperti per garantire il servizio ai soli ospiti della struttura. Altresì i bar dei ristoranti restano attivi per il solo servizio di supporto alla ristorazione.
In linea generale si invitano i gestori delle attività commerciali a mettere in atto tutte le misure necessarie per evitare nei propri locali gli assembramenti a rischio.
Gli autogrill non sono soggetti alle restrizioni attualmente disposte dall’Ordinanza del 23 febbraio 2020.

I BAR ALL’INTERNO DI STAZIONI DI SERVIZIO SONO SOGGETTE ALL’ORDINANZA ?
No, i bar che si trovano all’interno di luoghi di servizio pubblico (stazioni ferroviarie, stazioni di rifornimento carburante, navigazione laghi, impianti di risalita…) non sono soggetti alle restrizioni previste all’ordinanza

CI SONO DELLE RESTRIZIONI PER I RISTORANTI ?
Per lo svolgimento delle attività dei ristoranti non sono previste restrizioni fino ad eventuali nuove disposizioni. I gestori sono comunque invitati a mettere in atto tutte le misure necessarie per evitare nei propri locali gli assembramenti a rischio.

LE CASE DI RIPOSO/RSA RESTANO APERTE A VISITE DI PARENTI? CI SONO INDICAZIONI SUI CENTRI DIURNI PER DISABILI ?
Si, i parenti dei pazienti ricoverati devono attenersi alla regola di accesso alla struttura in numero non superiore ad 1 visitatore per paziente.Anche i Centri Diurni per Disabili rimarranno aperti. Con riferimento alle Unità d’offerta sociali, considerato che tali strutture sono autorizzate e eventualmente convenzionate dai singoli Comuni, si rimanda agli stessi la valutazione in merito.

CHI PUÒ CHIUDERE IL PRONTO SOCCORSO E LE STRUTTURE SANITARIE E SOCIOSANITARIE TERRITORIALI ?
L’autorità preposta è Regione Lombardia.

COSA È PREVISTO PER LE ATTIVITÀ LUDICO-SPORTIVE ?
Tutti gli eventi, le riunioni e le attività ludico-sportive sono da ritenersi sospesi in base all’ordinanza lettera C “la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico”. Sono compresi fra questi luoghi quali palestre, centri sportivi, piscine e centri natatori, centri benessere, centri termali. Le attività all’aperto possono essere svolte ad eccezione dell’utilizzo degli spogliatoi. è consentito l’accesso e l’utilizzo delle strutture sportive ai soli atleti professionisti, atleti appartenenti alle squadre nazionali di tutte le federazioni sportive riconosciute dal Coni e atleti impegnati nella preparazione di competizioni internazionali o nazionali di serie a o di serie equiparabili.
Si conferma inoltre che le attività di centri culturali, centri sociali, circoli ricreativi, restano chiuse.

COSA È PREVISTO PER LE CERIMONIE CIVILI E RELIGIOSE ?
Per le cerimonie religiose, i matrimoni civili, le unioni civili non rinviabili è previsto lo svolgimento in forma privata e con un numero di partecipanti limitato.
Per quanto riguarda le cerimonie funebri devono svolgersi in forma privata e con un numero di partecipanti limitato.

LE SCUOLE SI INTENDONO CHIUSE ANCHE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO ?
Sì.

QUALI SONO GLI ISTITUTI E I LUOGHI DELLA CULTURA DI CUI ALL’ART. 101 DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO?
All’interno di questa categoria sono ricompresi anche i musei, le biblioteche, gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali. Sono inoltre compresi i parchi divertimento.

ULTERIORI PRECISAZIONI PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI

QUALI ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE SONO SOGGETTE AD ORDINANZA ?
Tutte le attività di somministrazione o di consumo sul posto di prodotti artigianali, ad esclusione di quanto espressamente previsto dall’ordinanza per bar, locali notturni ed altri esercizi di intrattenimento aperto al pubblico, non sono soggetti all’obbligo della chiusura dalle ore 18 alle ore 6. La presente disposizione vale anche per le medesime attività esercitate all’interno dei centri commerciali.

QUALI ATTIVITA’ POSSONO RESTARE APERTE ALL’INTERNO DEI CENTRI COMMERCIALI ?
All’interno dei centri commerciali di grande e media dimensione non sono soggetti all’obbligo di chiusura del sabato e della domenica le attività che vendono prodotti alimentari in misura prevalente. Nelle medesime strutture i bar si devono invece attenere alla chiusura dalle ore 18 alle ore 6.

L’ORDINANZA RIGUARDA ANCHE LE TABACCHERIE ?
Le tabaccherie senza attività di bar o altre attività accessorie non devono sottostare alla chiusura dalle ore 18 alle ore 6.

 

 
 

 

SPECIFICHE DEL 25 FEBBRAIO SULL'ORDINANZA DEL 23 FEBBRAIO

“I Lombardi sono grandi sportivi e le attività oggetto dell’ordinanza sono tante. Meglio quindi chiarire alcuni comportamenti da adottare. Siamo consapevoli delle difficoltà ma è un piccolo sacrificio che chiediamo a tutti, per un breve lasso di tempo, per contenere il diffondersi del virus e garantire il benessere scopo primario dell’attività sportiva” ha spiegato l’assessore allo Sport e Giovani di Regione Lombardia.

Cosa è previsto per attività ludico sportive?

Tutti gli eventi, le riunioni e le attività ludico-sportive sono sospesi. L’ordinanza del 22 febbraio dispone “la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico”. Sono quindi comprese le palestre, centri sportivi, piscine e centri natatori, centri benessere, centri termali, anche con riferimento allo svolgimento della loro attività ordinaria. Le attività all’aperto possono essere svolte, ad eccezione dell’utilizzo degli spogliatoi.

È consentito l’accesso e l’utilizzo di tutte le strutture sportive ai soli atleti e para-atleti:

• professionisti
• appartenenti alle squadre nazionali di tutte le federazioni sportive riconosciute dal Coni e Cip
• atleti impegnati nella preparazione di competizioni internazionali o nazionali di serie A o di serie equiparabili.

Nei comprensori sciistici, sarà cura del gestore limitare l’accesso e l’affollamento degli impianti di trasporto delle persone (funicolari, funivie, cabinovie, ecc.).

Si conferma inoltre che le attività di centri culturali, centri sociali, circoli ricreativi, restano chiuse.

Match internazionali

In merito agli eventi dei campionati nazionali ed internazionali interviene anche il decreto del consiglio dei Ministri che ne dispone lo svolgimento a porte chiuse come – ad esempio – il match di Europa League dell’Inter in programma giovedì allo Stadio San Siro.

 

 
 


AGGIORNAMENTO DEL 26 FEBBRAIO SULL'ORDINANZA DEL 23 FEBBRAIO

COMUNI

COME SI DEVONO COMPORTARE I COMUNI RISPETTO AI MERCATI RIONALI E COMUNALI ALL’APERTO?
Per i mercati rionali e comunali all’aperto sono previste le restrizioni indicate per i centri commerciali. Pertanto, i mercati comunali e rionali sono aperti dal lunedì al venerdì. Restano chiusi il sabato e la domenica ad eccezione dei commercianti che esercitano la vendita di generi alimentari. Il sindaco, qualora ritenga che possano esserci casi in cui si favoriscono assembramenti a rischio, può valutare ulteriori restrizioni a livello territoriale.

I CONSIGLI E LE GIUNTE COMUNALI POSSONO SVOLGERSI REGOLARMENTE?
Sì, si possono svolgere Giunte e Consigli Comunali (questi ultimi purché a porte chiuse) garantendo la pubblicità attraverso canali di comunicazione differiti quali ad esempio le dirette streaming. È comunque fatta salva la facoltà del sindaco di disporre diversamente.

MANIFESTAZIONI FIERISTICHE, SAGRE E FIERE POSSONO ESSERE REGOLARMENTE SVOLTE?
Per le manifestazioni fieristiche, le sagre e le fiere ed ogni evento che preveda assembramento di persone si dispone la chiusura.

QUALI SONO GLI ISTITUTI E I LUOGHI DELLA CULTURA DI CUI ALL’ART. 101 DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO?
All’interno di questa categoria sono ricompresi anche i musei, le biblioteche, gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali. Sono inoltre compresi i parchi divertimento.

I Comuni possono rivolgersi ad ANCI per ulteriori dubbi o situazioni non contemplate nell'Ordinanza inviando i quesiti a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

CITTADINI

I COMUNI E GLI UFFICI PUBBLICI SONO APERTI?
Le istituzioni (ad es. Comuni, Catasto, Inps, Inail, CAF, Poste, Camere di Commercio, etc.) e i relativi uffici sono aperti al pubblico rispettando le norme di igiene del Ministero della Salute.
L’amministrazione sulla base delle valutazioni di ogni specifica situazione può valutare modalità organizzative di riduzione dell’afflusso e dello stazionamento di utenti fino ad arrivare alla sospensione dei servizi che valuta differibili.

LE CASE DI RIPOSO/RSA RESTANO APERTE A VISITE DI PARENTI? CI SONO INDICAZIONI SUI CENTRI DIURNI PER DISABILI?
Si, i parenti dei pazienti ricoverati devono attenersi alla regola di accesso alla struttura in numero non superiore ad 1 visitatore per paziente.
Anche i Centri Diurni per Disabili rimarranno aperti.
Con riferimento alle Unità d’offerta sociali, considerato che tali strutture sono autorizzate e eventualmente convenzionate dai singoli Comuni, si rimanda agli stessi la valutazione in merito.

COSA È PREVISTO PER LE ATTIVITÀ LUDICO-SPORTIVE?
Tutti gli eventi, le riunioni e le attività ludico-sportive sono da ritenersi sospesi in base all’ordinanza lettera C “la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico”. Sono compresi fra questi luoghi quali palestre, centri sportivi, piscine e centri natatori, centri benessere, centri termali. Le attività all’aperto possono essere svolte ad eccezione dell’utilizzo degli spogliatoi. è consentito l’accesso e l’utilizzo delle strutture sportive ai soli atleti professionisti, atleti appartenenti alle squadre nazionali di tutte le federazioni sportive riconosciute dal Coni e atleti impegnati nella preparazione di competizioni internazionali o nazionali di serie a o di serie equiparabili.
Si conferma inoltre che le attività di centri culturali, centri sociali, circoli ricreativi, restano chiuse.

COSA È PREVISTO PER LE CERIMONIE CIVILI E RELIGIOSE?
Per le cerimonie religiose, i matrimoni civili, le unioni civili non rinviabili è previsto lo svolgimento in forma privata e con un numero di partecipanti limitato.
Per quanto riguarda le cerimonie funebri devono svolgersi in forma privata e con un numero di partecipanti limitato.

LE SCUOLE SI INTENDONO CHIUSE ANCHE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO?
Sì.

CHI PUÒ CHIUDERE IL PRONTO SOCCORSO E LE STRUTTURE SANITARIE E SOCIOSANITARIE TERRITORIALI?
L’autorità preposta è Regione Lombardia.

MANIFESTAZIONI FIERISTICHE, SAGRE E FIERE POSSONO ESSERE REGOLARMENTE SVOLTE?
Per le manifestazioni fieristiche, le sagre e le fiere ed ogni evento che preveda assembramento di persone si dispone la chiusura.

QUALI SONO GLI ISTITUTI E I LUOGHI DELLA CULTURA DI CUI ALL’ART. 101 DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO?
All’interno di questa categoria sono ricompresi anche i musei, le biblioteche, gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali. Sono inoltre compresi i parchi divertimento.

ESERCIZI COMMERCIALI

CHE RESTRIZIONI DEVONO ADOTTARE GLI ESERCIZI COMMERCIALI CHE SVOLGONO PIÙ TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ NELLA STESSA SEDE?
I gestori di esercizi commerciali che prevedono al proprio interno più attività (ad esempio hotel con bar, ristorante con bar, locali da ballo con ristorante etc.) devono seguire le regole previste per le singole attività commerciali ovvero, bar, locali notturni e qualsiasi altro esercizio di intrattenimento aperto al pubblico sono chiusi tutti i giorni dalle ore 18 alle ore 6. È fatta eccezione per i bar all’interno di hotel che restano comunque aperti per garantire il servizio ai soli ospiti della struttura. Altresì i bar dei ristoranti restano attivi per il solo servizio di supporto alla ristorazione.
In linea generale si invitano i gestori delle attività commerciali a mettere in atto tutte le misure necessarie per evitare nei propri locali gli assembramenti a rischio.
Gli autogrill non sono soggetti alle restrizioni attualmente disposte dall’Ordinanza del 23 febbraio 2020.

I BAR ALL’INTERNO DI STAZIONI DI SERVIZIO SONO SOGGETTE ALL’ORDINANZA?
No, i bar che si trovano all’interno di luoghi di servizio pubblico (stazioni ferroviarie, stazioni di rifornimento carburante, navigazione laghi, impianti di risalita…) non sono soggetti alle restrizioni previste all’ordinanza

CI SONO DELLE RESTRIZIONI PER I RISTORANTI?
Per lo svolgimento delle attività dei ristoranti non sono previste restrizioni fino ad eventuali nuove disposizioni. I gestori sono comunque invitati a mettere in atto tutte le misure necessarie per evitare nei propri locali gli assembramenti a rischio.

IN QUALI CASI IL BAR PUO' RIMANERE APERTO?

I bar e/o pub che prevedono la somministrazione assistita di alimenti e bevande non sono soggetti a restrizioni e pertanto possono rimanere aperti come previsto per i ristoranti, purché sia rispettato il vincolo del numero massimo di coperti previsto dall’esercizio.

QUALI ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE SONO SOGGETTE AD ORDINANZA?

Tutte le attività di somministrazione o di consumo sul posto di prodotti artigianali, ad esclusione di quanto espressamente previsto dall’ordinanza per bar, locali notturni ed altri esercizi di intrattenimento aperto al pubblico, non sono soggetti all’obbligo della chiusura dalle ore 18 alle ore 6. La presente disposizione vale anche per le medesime attività esercitate all’interno dei centri commerciali.

QUALI ATTIVITÀ POSSONO RESTARE APERTE ALL’INTERNO DEI CENTRI COMMERCIALI?
All’interno dei centri commerciali di grande e media dimensione non sono soggetti all’obbligo di chiusura del sabato e della domenica le attività che vendono prodotti alimentari in misura prevalente. Nelle medesime strutture i bar si devono invece attenere alla chiusura dalle ore 18 alle ore 6.

L’ORDINANZA RIGUARDA ANCHE LE TABACCHERIE?
Le tabaccherie senza attività di bar o altre attività accessorie non devono sottostare alla chiusura dalle ore 18 alle ore 6.

 

 

Aggiornamento delle 09:30 del 25/02/20.

Anche la Fondazione Molina ha adottato una serie di precauzioni per tutelare i suoi ospiti che del resto sarebbero i più vulnerabili in caso di diffusione locale del Covid19; tali precauzioni sono state rese note tramite il quotidiano La Prealpina (al momento non vi sono stati comunicati stampa, nè il sito Internet dell'istituto o la sua pagina Facebook ne danno notizia), e prevedono:

  • Chiusura dell'asilo nido (come del resto previsto dall'Ordinanza regionale), dei poliambulatori, il centro diurno integrato e il servizio mensa per l'utenza esterna
  • Sospensione delle attività non sanitarie che prevedano la presenza di personale esterno volontario, quali le attività di animazione, ma anche le S. Messe (anche in questo caso nel pieno rispetto di quanto già previsto dall'Ordinanza regionale)
  • Gli orari di accesso sono ora ridotti dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 19.30
  • Nei suddetti orari l'accesso sarà consentito ad un solo visitatore per degente, purchè maggiorenne e privo di sintomi influenzali, ed in particolare con temperatura corporea non superiore ai 37,5 gradi

Se o quando il Covid19 sarà rilevato anche a Varese, una delle strutture che saranno maggiormente coinvolte, sarà la Croce Rossa, la cui sede provinciale è proprio a Bizzozero; abbiamo chiesto al suo presidente, il bizzozerese dottor Angelo Bianchi, quali le precauzioni previste per gli operatori: "tuta, maschere con idoneo respiratore, occhiali, gli ausilii per la protezione personale rappresentano la principale precauzione prevista per evitare il contagio degli operatori, mentre la disinfezione degli automezzi è già ampiamente praticata e fa parte dell'ordinaria operatività" dell'istituzione sanitaria.

Aggiornamento delle 14:30 del 24/02/20.

Ad aumentare l'apprensione circa la diffusione del Covid19, si aggiungono i truffatori, tanto da portare la sede provinciale della Croce Rossa, che ha sede a Bizzozero, a rilanciare anche sul nostro territorio il comunicato predisposto dal Comitato Regionale dello stesso ente:

  

 

CORONA VIRUS: NESSUNA ATTIVITÀ PORTA A PORTA PER TAMPONE ORALE DA PARTE DI CROCE ROSSA ITALIANA IN LOMBARDIA

A seguito di alcune segnalazioni pervenute dai Comitati locali, Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale di Lombardia informa la cittadinanza che non è stata emanata alcuna attività porta-a-porta per effettuare test con tampone orale per la rilevazione di contagio di Corona Virus COVID-19

Tali attività non hanno perciò nulla a che vedere con Croce Rossa e gli individui che le realizzano, benché in divisa, non appartengono alla nostra Associazione e hanno il solo scopo di introdursi in maniera illegittima nelle abitazioni, con intenti di sciacallaggio.


Si raccomanda dunque, nel caso si riceva una visita, di non accogliere in casa suddetti individui e di contattare immediatamente le forze dell’ordine.

Croce Rossa Italiana
Comitato Regionale Lombardia

 

  

Si precisa che fortunatamente gli episodi che hanno portato a diffondere il soprariportato comunicato, al momento non si sono verificati nè a Varese, nè tanto meno a Bizzozero.

Il mutato quadro dei servizi attivi sul territorio (a partire dalle lezioni scolastiche) ha indotto anche Autolinee Varesine a modificare i propri orari, di seguito il comunicato dell'azienda di trasporti:

  

 

La chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado decretata da Regione Lombardia comporta una modifica anche al servizio autobus di Autolinee Varesine.

Da martedì 25 febbraio 2020 e sino a sabato 29 febbraio 2020 tutta la rete urbana ed extraurbana seguirà infatti l’orario NON SCOLASTICO, tradizionalmente implementato nei periodi di chiusura delle scuole.

L’orario Scolastico tornerà regolarmente in vigore quando la Regione decreterà la riapertura dei plessi scolastici.

Autolinee Varesine

 

  

Ricordiamo che a Bizzozero sono due le linee di autobus cittadini attive, la linea E e la linea C.

Concludiamo rammentando che da oggi sono chiusi gli asili nido "Carletto Ferrari" e "F.lli Molina", le scuole dell'infanzia "Giovanni da Bizzozero" e di "San Carlo", le scuole primarie "Garibaldi" e "Marconi", la scuola professionale CFP di via Monte Generoso, e l'Università degli Studi dell'Insubria.

Aggiornamento delle 20:15 del 23/02/2020

Dopo una lunga giornata di attesa, sono finalmente state formalizzate le indicazioni disposte da Regione, Comune e Diocesi.

Ecco dunque il testo dell'Ordinanza della Regione Lombardia concordata con il Ministero della Salute:

  

 

Fatto salvo quanto già disposto con le norme e le ordinanze per i Comuni di Codogno, Castiglione D’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano, per il restante territorio della Regione Lombardia valgono le disposizioni contenute alle lettere c), d), e), f) ed i) dell’articolo 1, comma 2 del decreto legge 22 febbraio 2020, n. 6 ovvero:

c) la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;

d) chiusura dei nidi, dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per gli anziani a esclusione di specializzandi e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza;

e) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei, dei cinema e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;

f) sospensione di ogni viaggio d’istruzione, sia sul territorio nazionale sia estero;


i) previsione dell’obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Lombardia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo 
all’autorità sanitaria competente per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;

g) (sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità), l’applicazione si riferisce solo alle procedure concorsuali; verranno individuate disposizioni speciali con successivo apposito provvedimento regionale per i servizi di front office e per la regolamentazione di riunioni / assembramenti.

h) (applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva fra gli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva, per il personale sanitario e dei servizi essenziali), verranno individuate disposizioni speciali con successivo apposito provvedimento regionale.

j) (chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, 146, ivi compresi gli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità), le chiusure delle attività commerciali sono disposte in questi termini:


bar, locali notturni e qualsiasi altro esercizio di intrattenimento aperto al pubblico sono chiusi dalle ore 18.00 alle ore 6.00; verranno definite misure per evitare assembramenti in tali locali;


- per gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati è disposta la chiusura nelle giornate di sabato e domenica, con eccezione dei punti di vendita di generi alimentari;

– per le manifestazioni fieristiche, si dispone la chiusura.

k) si invitano gli esercenti ad assicurare idonee misure di cautela.

Il Presidente della Regione Lombardia, sentito il Ministro della Salute, può modificare le disposizioni di cui alla presente ordinanza in ragione dell’evoluzione epidemiologica.

La presente ordinanza ha validità immediata e fino a domenica 1 marzo 2020 compreso, fatte salve eventuali e ulteriori successive disposizioni.

Il numero 800894545 è stato aperto a tutti i cittadini per avere informazioni e dettagli per sapere cosa fare e quali regole seguire. C’è anche il numero 1500, da evitare il 112 se non per richieste di intervento urgenti.

 

  

Mentre anche la Diocesi di Milano (cui Varese e dunque Bizzozero, fanno capo) ha integrato il precedente comunicato:

  

 

IL PRIMO COMUNICATO

L’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, in ragione dell’ordinanza emanata dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, di concerto con il ministro della Salute, Roberto Speranza, dispone la sospensione delle Celebrazioni eucaristiche con concorso di popolo a partire dall’orario vespertino di domenica 23 febbraio e fino a data da definire a seguito dell’evolversi della situazione.
Nella giornata di domani, lunedì 24 febbraio, verranno fornite ulteriori indicazioni in merito alle celebrazioni rituali.

IL SECONDO COMUNICATO

In ragione dell’ordinanza emanata dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, di concerto con il Ministro della Salute, Roberto Speranza, si dispongono - per quanto attiene all’intero territorio dell’Arcidiocesi - i seguenti provvedimenti.
1.    Che le chiese rimangano aperte
2.    Che, negli oratori, non si prevedano incontri, iniziative, riunioni, annullando, in ogni caso, eventi precedentemente fissati
3.    Che i funerali e i matrimoni possano essere celebrati, ma con la presenza dei soli parenti stretti

Sono, altresì, sospesi convegni e riunioni di formazione a livello diocesano.
In particolare, la Due Giorni di Formazione del Clero, prevista presso il Centro Pastorale di Seveso (24-25 febbraio) e le tre Assemblee Ecclesiali delle Zone Pastorali (IV-Rho; V-Monza; VII-Sesto San Giovanni).     
La Curia arcivescovile sarà aperta la pubblico per erogare i consueti servizi.
Si segnala che sarà possibile seguire, nei prossimi giorni, la Celebrazione eucaristica feriale sul portale della Diocesi di Milano www.chiesadimilano.it e, in video, su ChiesaTv (canale 195 del Digitale Terrestre)
Si informa che sul Portale della Diocesi sono pubblicati il Vademecum regionale sull’emergenza e le informazioni relative agli orari delle Celebrazioni trasmesse dai media  
Ulteriori informazioni verranno, eventualmente, comunicate in seguito.  

Il Vicario Generale
+ Franco Agnesi

 

  

Per dare attuazione all'Ordinanza della Regione - diffusa successivamente - il Comune di Varese ha diramato il seguente comunicato con le relative disposizioni:

  

 

Siamo ancora in attesa di ricevere dalla Regione l'ordinanza definitiva sulle misure di prevenzione – ha detto il sindaco Davide Galimberti - ma vista l'ora, e per consentire alla famiglie di organizzarsi al meglio, ho scritto a tutti i dirigenti delle scuole di Varese informando che da domani, lunedì 24 febbraio 2020 e per almeno sette giorni, Regione Lombardia ha disposto la sospensione delle attività scolastiche nelle scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio regionale, compresa quindi la città di Varese”.

L'ordinanza, a quanto appreso dalle comunicazioni della Regione, riguarderà anche la sospensione di ogni viaggio di istruzione, sia sul territorio nazionale sia all'estero. Il provvedimento indica anche la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico. La misura inoltre, indica la sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura. Appena arriverà l'ordinanza definitiva verranno dati  ulteriori dettagli.

Il Sindaco di Varese
Davide Galimberti

 

  

Aggiornamento delle 18:10 del 23/02/2020

Il Prefetto di Varese ha diramato una comunicazione in cui ribadisce l'imminente divulgazione dell'Ordinanza Regionale redatta di concerto con il Ministero della Salute anticipandone alcune misure, ovvero quelle già note, integrate da un provvedimento precedente che prevedeva la sospensione dei viaggi scolastici di istruzione.

Il Sindaco di Varese , in assenza della formalizzazione dell'Ordinanza, ha comunque dato disposizioni per dar seguito ai contenuti già noti della medesima ordinanza, a partire dalla chiusura di scuole ed asili, a tempo indeterminato (anche se formalmente il primo cittadino varesino inizia con il prevedere un periodo di sette giorni.

Nel frattempo l'Arcivescovo di Milano, recependo una delle disposizioni già note della medesima Ordinanza, ha disposto la sospensione delle celebrazioni liturgiche con "partecipazione di popolo".

Ecco il testo del comunicato della Diocesi di Milano: "L’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, in ragione dell’ordinanza emanata dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, di concerto con il ministro della Salute, Roberto Speranza, dispone la sospensione delle Celebrazioni eucaristiche con concorso di popolo a partire dall’orario vespertino di domenica 23 febbraio e fino a data da definire a seguito dell’evolversi della situazione.
Nella giornata di domani, lunedì 24 febbraio, verranno fornite ulteriori indicazioni in merito alle celebrazioni rituali".

Ricordiamo ai fedeli interessati che in questi casi è consentita la partecipazione alle celebrazioni liturgiche anche "a distanza", ad esempio tramite le dirette radiofoniche, come quelle realizzate da Radio Missione Francescana (tutti i giorni alle ore 18:00 in podcast su Internet o sulla fequenza 91.7.

Aggiornamento delle 16:50 del 23/02/2020

Anche il sito della Regiona Lombardia ha anticipato alcuni dei contenuti dell'Ordinanza, che riportiamo anche di seguito:

Regione Lombardia, in relazione all'evolversi della diffusione del Coronavirus, sta predisponendo una Ordinanza, firmata dal presidente Attilio Fontana di concerto con il ministro della salute Roberto Speranza, valida per tutto il territorio lombardo. Il documento, non appena emanato, sarà trasmesso a tutti i Prefetti delle Province lombarde per la tempestiva comunicazione ai sindaci. L'ordinanza sarà efficace fino a un nuovo provvedimento.

Tra i provvedimenti previsti sono contemplati:

1) la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
2) sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per gli anziani ad esclusione degli specializzandi e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza;
3) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;

L'ordinanza, i cui contenuti puntuali saranno resi noti nelle prossime ore, sarà soggetta a modifiche al seguito dell'evolversi dello scenario epidemiologico.

Raccomandiamo a tutti i cittadini di rispettare le misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria quali:
1) lavarsi spesso le mani con soluzioni idroalcoliche,
2) evitare i contatti ravvicinati con le persone che soffrono di infezioni respiratorie,
3) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani,
4) coprirsi naso e bocca se si starnutisce o tossisce,
5) non prendere antivirali o antibiotici se non prescritti,
6) contattare il numero verde regionale solo per la zona di Codogno interessati dall'ordinanza 800.89.45.45 o il 112 se hai febbre o tosse o sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni.

Testo modificato alle ore 14.15 del 23/02/2020

Alcuni organi di informazione (ANSA, La Prealpina, RAI ed altri) hanno anticipato parte del testo di un'Ordinanza della Regione Lombardia che prevede la chiusura di tutte le scuole lombarde. L'Ordinanza risulta firmata dal presidente Attilio Fontana di concerto con il ministro della salute Roberto Speranza e viene indicata come valida per tutto il territorio lombardo e dunque anche per Bizzozero.

Nel testo pubblicato si prevede la "sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonche' della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per gli anziani ad esclusione degli specializzandi e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza".

Per quanto riguarda Bizzozero risulterebbero coinvolti gli asili nido "Carletto Ferrari" e "F.lli Molina", le scuole dell'infanzia "Giovanni da Bizzozero" e di "San Carlo", le scuole primarie "Garibaldi" e "Marconi", la scuola professionale CFP di via Monte Generoso, oltre che l'Università degli Studi dell'Insubria le cui attività didattiche erano già state sospese ieri.

Per le ore 16.00 è prevista una conferenza stampa del Prefetto di Varese in merito a tale Ordinanza.

Articoli correlati: Attività didattica sospesa anche all'università di Varese

 

 

L’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, in ragione dell’ordinanza emanata dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, di concerto con il ministro della Salute, Roberto Speranza, dispone la sospensione delle Celebrazioni eucaristiche con concorso di popolo a partire dall’orario vespertino di domenica 23 febbraio e fino a data da definire a seguito dell’evolversi della situazione.
Nella giornata di domani, lunedì 24 febbraio, verranno fornite ulteriori indicazioni in merito alle celebrazioni rituali