antennaconsorzio 20aammgg bing

Foto B.NET: Veduta dall'alto dell'area del consorzio (in rosso) e l'area del futuro parco giochi (in giallo)

Anche il Gruppo Dimorae rappresentato da Giampaolo Ermolli ha presentato le sue "osservazioni" sul progetto dell'antenna in viale Borri.


A fronte del progetto presentato da Vodafone per innalzare un'antenna telefonica sul suolo del Consorzio Agrario di viale Borri, i residenti, riuniti nel Comitato Varese Sud, hanno sollevato le proprie perplessità, che trovano un solido argomento su un altro progetto, quello della socirtà immobiliare "Gruppo Dimorae" che proprio accanto al luogo dove dovrebbe essere istallato il traliccio telefonico, ha previsto la realizzazione di un nuovo complesso edilizio, che prevede anche un parco giochi aperto al pubblico.

Così anche la società immobiliare è risultata coinvolta nella questione e ha presentato le proprie "osservazioni" al Comune di Varese, con una lettera di cui riproponiamo il testo:

 

 

 

Spettabile Comune di Varese
Area XI
Patrimonio Verde Pubblico e Tutela Ambientale
c.a. Arch. Marco Roncaglioni
        

                                
                        Varese 28 marzo 2013


Oggetto: osservazioni al Piano di localizzazione dei gestori di telefonia mobile per l’anno 2013.

Il sottoscritto GRUPPO DIMORAE S.R.L. con sede in Varese, Via per Bregazzana, n. 3, iscritta presso il Registro delle Imprese di Varese numero di iscrizione e codice fiscale 02747110126, in persona del Legale Rappresentante Signor Ermolli Gianpaolo, nato a Varese il 16 ottobre 1958, domiciliato per la carica presso la sede sociale, munito dei poteri rappresentativi ed a quanto infra autorizzato in forza del vigente statuto sociale


PREMESSO


- che Gruppo Dimorae s.r.l. è proprietario del terreno sito in Varese, Bizzozzero, via Aurora/via delle Vigne, foglio logico 9 e reale 7 contraddistinto dai seguenti mappali nn. 1172, 1835, 1836, 1838, 1840, 4659, 4661, 1084, 4655, 4657, 4658, sezione B1, foglio 7, mappali nn. 4657 e 4658 con superficie pari a mq. 12.670,24;
- che, secondo il vigente P.R.G. del Comune di Varese, i predetti mappali rientrano nella zona di riqualificazione e integrazione urbanistica CC38 –via Aurora/Bizzozzero soggetta a pianificazione attuativa;
- che il Piano Attuativo è stato adottato con deliberazione del C.C. di Varese n. 31 del 16.7.2008  e successivamente approvato con delibera del C.C. di Varese, n. 7 del 29.1.2009;
- che, in data 7.4.2010 il Comune di Varese e Gruppo Dimorae s.r.l. hanno sottoscritto la convenzione urbanistica rep. N. 53212 e raccolta n. 19977 relativa al succitato Piano Attuativo poi registrata a Varese il 14.4.2010;
- che il predetto piano prevede la realizzazione di un parco pubblico-giochi;
- che  Gruppo Dimorae è venuta a conoscenza del fatto che un gestore di telefonia mobile sarebbe intenzionato ad installare nelle vicinanze del succitato parco pubblico-giochi un impianto di telefonia di considerevoli dimensioni e precisamente all’interno dell’ex consorzio agrario;
- che la predetta richiesta di installazione in prossimità dell’intervento edilizio di  Gruppo Dimorae è inclusa nelle proposte del Piano di localizzazione dei gestori di telefonia mobile per l’anno 2013 relativo al territorio di Varese, pubblicato in data 29.1.2013;
- che, a seguito di tale notizia apparsa sulla stampa locale e della pubblicazione della predetta proposta di piano di localizzazione,  Gruppo Dimorae ha presentato una richiesta di accesso agli atti relativi alla documentazione in questione che veniva prontamente evasa dal Comune;
- che da tale documentazione fornita dal Comune si è effettivamente appreso che:
1) in data 19.7.2012 Vodafone ha chiesto al Comune il rilascio dell’autorizzazione per l’installazione di una nuova stazione radio base da collocare in Varese, v.le Borri, n. 392 (tale richiesta è stata successivamente integrata con ulteriore documentazione);
2) l’impianto in progetto è fortemente impattante poiché, a quanto sembra, dovrebbe essere superiore a mt. 30;
3) che la stazione radio base oggetto della predetta richiesta si trova a soli mt. 5 dal parco pubblico-giochi in previsione all’interno del perimetro del Piano attuativo cc38 in precedenza richiamato;
3) il luogo dell’installazione  (v.le Borri, n. 392) era già stato oggetto di una precedente richiesta da parte di altro gestore e tale richiesta è stata rigettata senza che l’operatore procedesse ad alcuna impugnativa e, pertanto, il diniego è divenuto definitivo;
4) che il predetto diniego di cui al precedente punto 3) era stato motivato, come risulta dal verbale della seduta della commissione per il paesaggio del 4.2.2009 “anche in considerazione che è stato appena approvato un piano attuativo sul lotto confinante (ambito cc38 del vigente PRG) che prevede la realizzazione di un parco pubblico”;
5) che, correttamente, la commissione del paesaggio del Comune di Varese, nella seduta del 5.12.2012, nell’esaminare il progetto presentato da Vodafone ha ribadito il proprio parere contrario all’installazione anche in ragione dei precedenti pareri espressi dalla stessa commissione in ordine alla vicinanza al parco pubblico in costruzione nonché al forte impatto paesistico che l’opera arreca;
6) che tale parere non è stato impugnato dall’operatore e, pertanto, è ormai inoppugnabile;
- che Gruppo Dimorae intende pertanto proporre le seguenti osservazioni alle proposte del Piano di localizzazione dei gestori di telefonia mobile per l’anno 2013 relativo al territorio di Varese, pubblicato in data 29.1.2013;


-------


a) LA VALENZA PRESCRITTIVA DEL PIANO ATTUATIVO APPROVATO DAL COMUNE IN ORDINE AL COMPARTO CC38.
In ordine a tale aspetto non può non considerarsi che, l'effetto conformativo dei piani attuativi, compresi quelli di lottizzazione, è permanente sin dalla data in cui viene sottoscritta la convenzione urbanistica.
Nel caso in questione la convenzione è stata sottoscritta ben prima della richiesta di Vodafone di installare a pochi metri di distanza il proprio impianto.
Pertanto, a prescindere dal fatto che il parco pubblico-giochi previsto all’interno del piano attuativo non sia stato ancora completato, la mera previsione della sua realizzazione è vincolate per la futura attività pianificatoria (compresa la decisione sui luoghi ove installare le stazioni radio base) da parte del Comune.
Tale previsione urbanistica relativa al piano attuativo CC38 approvato non può  essere trascurata nella determinazione sui luoghi ove insediare le stazioni radio base.
Al fine di comprendere pienamente la valenza pianificatoria di un piano attuativo approvato e convenzionato va rilevato che la modifica da parte di un strumento urbanistico generale delle “specifiche prescrizioni dello  strumento  di secondo livello” può essere effettuata solo “in base ad una motivata valutazione dello stato dei luoghi e delle posizioni venutesi a consolidare e su cui si va ad incidere. Se la modifica è disposta con una variante speciale, prevalgono le prescrizioni introdotte con la variante, che è stata approvata proprio per incidere su quelle contenute nel piano attuativo. Nel caso di approvazione di una variante generale al piano regolatore generale” o di un nuovo strumento urbanistico generale “invece, o vi è un espresso e specifico richiamo alle prescrizioni del precedente  strumento  attuativo su cui si intenda incidere, oppure - in assenza di tale richiamo- detta approvazione non rileva sulla perdurante efficacia delle disposizioni del piano attuativo” (Consiglio Stato, sez. IV, 04 dicembre 2007, n. 6170).
Considerato che, almeno sino a questo momento, non è stata approvata alcuna disposizione diretta a modificare espressamente le previsioni del piano attuativo approvato (compresa quindi la realizzazione del parco pubblico-giochi), deve concludersi che la validità ed efficacia di queste ultime siano rimaste senz’altro intatte.

È quindi certo che il piano di localizzazione delle stazioni radio base non può non tenere conto degli strumenti urbanistici attuativi approvati e convenzionati, a maggior ragione se, come in questo caso, la collocazione della stazione radio base è prevista a pochi metri dal parco pubblico-giochi in previsione.
b) L’ART. 4, COMMA 8 DELLA LEGGE REGIONALE DELLA LOMBARDIA 11-2001
Fermo quanto osservato in precedenza si evidenzia che l’articolo 4 comma 8 della l.r. 11 modificato all'art. 12, comma 1, lettera a), L.R. 29 giugno 2009, n. 10 è chiarissimo nello stabilire che “È comunque vietata l'installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione entro il limite inderogabile di 75 metri di distanza dal perimetro di proprietà di asili, edifici scolastici, nonché strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parchi gioco, case di cura, residenze per anziani, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze, salvo che si tratti di impianti con potenze al connettore d’antenna non superiori a 7 watt”.
Il parco pubblico-gioco in programma, a quanto risulta ai progetti presentati da Vodafone, è collocato ad una distanza di soli 5-8 metri dal perimetro del realizzando parco.
Tale previsione contrasta apertamente con la specifica previsione legislativa richiamata e qualsiasi provvedimento favorevole che dovesse essere rilasciato dal Comune di Varese (compreso l’inserimento dell’impianto nel piano delle localizzazioni) sarebbe profondamente illegittimo.
A ciò si aggiunga che il divieto all'installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione «in corrispondenza» delle aree «sensibili» è stato ritenuto costituzionale con la sentenza n. 307 del 2003.
c) INOSSERVANZA DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.
Oltre a quanto sopra illustrato non può inoltre non rilevarsi che l’impossibilità di installare stazioni radio basi nell’area in questione, proprio per la presenza del realizzando parco pubblico-giochi, conformemente a quanto previsto dal Piano di lottizzazione richiamato, è stata in più occasioni confermata anche dal Comune di Varese e dalla Commissione del Paesaggio ingenerando in Gruppo Dimorae un considerevole affidamento in ordine al fatto che nella succitata area mai sarebbe stato assentito il posizionamento di alcuna stazione radio base.


****


Premesso quanto sopra Gruppo Dimorae


CHIEDE


1) che il Comune di Varese disponga lo stralcio della stazione radio base prevista in viale Borri 392 ed inclusa dalle proposte del Piano di localizzazione dei gestori di telefonia mobile per l’anno 2013;
2) che quindi la richiesta per il posizionamento di una “SRB” in prossimità dell’area di  proprietà di Gruppo Dimorae presentata da Vodafone venga rigettata;
3) che il comune, in ragione dell’interesse diretto al presente procedimento, informi tempestivamente Gruppo Dimorae di tutti i provvedimenti che verranno assunti nonché di tutte le iniziative eventualmente messe in atto dall’operatore di telefonia mobile avverso gli atti di diniego che verranno assunti in futuro.


 Gruppo Dimorae srl
 Gianpaolo Ermolli


 

 

Leggi anche: Altre 145 firme contro l'antenna