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Governo e Regione hanno emanato le rispettive normative con le disposizioni in vigore dal 18 maggio.

 


Dopo una notte (tra sabato e domenica) incandescente tra Governo e regioni, nella giornata di domenica 17 maggio il Governo ha emenato l'atteso Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha fornito il quadro giuridico in cui poi le singole regioni hanno potuto inserire le proprie ordinanze, come Regione Lombardia ha fatto nella serata dello stesso giorno.

 

Non appaiono rilevanti novità rispetto alle anticipazioni fornite in precedenza (vogliamo però evidenziare che da un lato rimane l'invito a restare il più possibile in casa, dall'altro decade l'obbligo dell'autocertificazione) e dunque di seguito riproponiamo nuovamente quanto anticipato ieri dal Presidente della Regione Lombardia, per quanto riguarda il DPCM che in gran parte rimanda alle successive disposizioni regionali, riportiamo un estratto con i passaggi di maggior interesse per il bizzozerese medio, fornendo poi il link alla Gazzetta Ufficiale con il testo integrale, invece - data la rilevanza delle disposizioni e la difficoltà d reperimento del testo - riportiamo integralmente l'Ordinanza di Regione Lombardia, icordando che tutti questi documenti saranno disponibili anche nel nostro SPECIALE COVID19 accessibile attraverso il banner sulla destra dello schermo.

  

 

LE ANTICIPAZIONI DEL PRESIDENTE FONTANA

 

Resta l’obbligo della mascherina anche all’aperto

“Regione Lombardia ha deciso di riaprire, nella fase 2 del Covid, musei, ristoranti, bar, parrucchieri, estetiste e molte altre attività commerciali. Via libera anche alle funzioni religiose“.
Lo stabilisce l’ordinanza alla firma del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che verrà emanata dopo l’entrata in vigore del Dpcm.

Palestre e piscine apriranno dal 25 maggio

“Palestre e piscine – si legge nella Nota – saranno riaperte il 25 maggio. Sarà obbligatoria la misurazione della febbre per i clienti dei ristoranti. Per il resto, in linea di massima, si seguiranno le indicazioni previste dalle linee guida delle Regioni e indicate già venerdì 15 maggio al Governo“.

Periodo di efficacia del provvedimento regionale

Il documento regionale che prevede nella fase 2 del Covid le riaperture di musei, ristoranti, bar parrucchieri e altre attività commerciali avrà effetto da lunedì 18 a domenica 31 maggio.

Permane obbligo di portare la mascherina

“Su tutto il territorio regionale – si legge nella Nota della Regione – permane poi l’obbligo di portare la mascherina o altri indumenti utili a coprire le vie respiratorie anche all’aperto”.

Valide le disposizioni in tema di organizzazione del lavoro

“Così come restano in vigore – prosegue la Nota – le disposizioni previste nella precedente ordinanza in tema di organizzazione del lavoro“.

Un altro passo avanti verso la ‘nuova normalità’

“Da lunedì 18 maggio – spiega il presidente Attilio Fontana – compiremo un altro importante passo avanti verso la ‘nuova normalità‘”. “Sono certo – conclude il presidente Fontana – che i lombardi sapranno agire responsabilmente e nel pieno rispetto delle regole”.

 

 

  
 

 

 

estratto

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(link al testo integrale)
 
...
Decreta:
 
Art. 1
Misure urgenti di contenimento del  contagio  sull'intero  territorio nazionale

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si  applicano  le  seguenti misure:
    a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso  il  proprio  domicilio, contattando il proprio medico curante;
    b) l'accesso del pubblico ai parchi, alle  ville  e  ai  giardini pubblici  e'  condizionato  al  rigoroso  rispetto  del  divieto   di assembramento di cui all'articolo 1,  comma  8,  primo  periodo,  del decreto-legge 16 maggio  2020,  n.  33,  nonche'  della  distanza  di sicurezza interpersonale di almeno un metro; e' consentito  l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre  persone  abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree  gioco  all'interno  di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere  attivita'  ludica  o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;
    c) a decorrere dal 15 giugno 2020,  e'  consentito  l'accesso  di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo  svolgimento  di  attivita' ludiche, ricreative ed educative, anche  non  formali,  al  chiuso  o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e  con  obbligo  di  adottare  appositi protocolli di   sicurezza predisposti in conformita' alle linee guida del dipartimento  per  le politiche della famiglia di cui  all'allegato  8;  le  Regioni  e  le Province Autonome possono stabilire una  diversa  data  anticipata  o posticipata a condizione che  abbiano  preventivamente  accertato  la compatibilita'  dello  svolgimento  delle  suddette   attivita'   con l'andamento della situazione epidemiologica nei  propri  territori  e che individuino i protocolli o le linee guida  applicabili  idonei  a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel rispetto dei  principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali;
    d) e' consentito svolgere attivita' sportiva o attivita'  motoria all'aperto, anche presso  aree  attrezzate  e  parchi  pubblici,  ove accessibili,  purche'  comunque  nel  rispetto  della   distanza   di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva e di almeno un metro per ogni  altra  attivita' salvo  che  non  sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;
    e) ...
    f) l'attivita' sportiva di base e l'attivita' motoria  in  genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi,  pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove  si  svolgono  attivita' dirette al benessere dell'individuo  attraverso  l'esercizio  fisico, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a decorrere dal 25  maggio  2020.  A  tali fini, sono emanate linee guida a  cura  dell'Ufficio  per  lo  Sport, sentita la  FMSI,  fatti  salvi  gli  ulteriori  indirizzi  operativi emanati dalle regioni e dalle province autonome, ai  sensi  dell'art. 1, comma 14 del decreto-legge  n.  33  del  2020.  Le  Regioni  e  le Province Autonome possono stabilire una  diversa  data  anticipata  o posticipata a condizione che  abbiano  preventivamente  accertato  la compatibilita'  dello  svolgimento  delle  suddette   attivita'   con l'andamento della situazione epidemiologica nei  propri  territori  e che individuino i protocolli o le linee guida  applicabili  idonei  a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida  sono  adottati dalle regioni o dalla  Conferenza  delle  regioni  e  delle  province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli  o  nelle linee guida nazionali;
    g) ...
    h) ...
    i) lo svolgimento delle manifestazioni  pubbliche  e'  consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le  distanze  sociali  prescritte  e  le  altre  misure  di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'articolo 18  del  Testo  unico  delle  leggi  di  pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
    l) sono sospese le attivita' di sale  giochi,  sale  scommesse  e sale bingo;
    m) gli spettacoli aperti al pubblico in sale  teatrali,  sale  da concerto, sale cinematografiche e in  altri  spazi  anche  all'aperto restano sospesi fino al 14 giugno 2020. Dal  15  giugno  2020,  detti spettacoli sono svolti con posti a sedere preassegnati e  distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia  per  gli spettatori, con il numero massimo di 1000 spettatori  per  spettacoli all'aperto e di 200 persone per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le regioni e le province autonome possono stabilire una diversa   data,   in   relazione   all'andamento   della   situazione epidemiologica nei propri territori. L'attivita' degli spettacoli  e' organizzata secondo le linee guida di  cui  all'allegato  9.  Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti  in  spazi  chiusi  o all'aperto quando non  e'  possibile  assicurare  il  rispetto  delle condizioni di cui alla presente lettera; restano comunque sospese  le attivita' che abbiano luogo in sale da ballo e  discoteche  e  locali assimilati, all'aperto o al chiuso, le fiere e i congressi.
    n) l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure  organizzative tali  da  evitare  assembramenti  di  persone,  tenendo  conto  delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza tra  loro  di almeno un metro;
    o) le funzioni religiose con  la  partecipazione  di  persone  si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1 a 7;
    p) il servizio di apertura al pubblico dei musei  e  degli  altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo  101  del  codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22 gennaio 2004, n. 42, e' assicurato a condizione che detti istituti  e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e  delle  caratteristiche  dei locali aperti al pubblico, nonche' dei flussi di visitatori  (piu'  o meno  di  100.000  l'anno),  garantiscano  modalita'   di   fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di  persone  e da consentire che i visitatori possano  rispettare  la  distanza  tra loro di almeno un metro. Il servizio e' organizzato tenendo conto dei protocolli o linee guida adottati dalle regioni  o  dalla  Conferenza delle regioni e delle  province  autonome.  Le  amministrazioni  e  i soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi  della cultura  possono  individuare  specifiche  misure  organizzative,  di prevenzione e protezione, nonche' di tutela  dei  lavoratori,  tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attivita' svolte;
    q) sono  sospesi  i  servizi  educativi  per  l'infanzia  di  cui all'art. 2 del decreto legislativo  13  aprile  2017,  n.  65,  e  le attivita' didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' la frequenza delle  attivita'  scolastiche  e  di  formazione superiore,  comprese  le  Universita'  e  le  Istituzioni   di   Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica,  di  corsi  professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e universita' per anziani, nonche' i corsi professionali e  le  attivita'  formative  svolte  da altri enti pubblici,  anche  territoriali  e  locali  e  da  soggetti privati, ferma  in  ogni  caso  la  possibilita'  di  svolgimento  di attivita' formative a distanza.  Sono  esclusi  dalla  sospensione  i corsi di formazione specifica in medicina generale.  I  corsi  per  i medici in formazione specialistica e  le  attivita'  dei  tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso  proseguire anche in modalita' non  in  presenza.  Sono  altresi'  esclusi  dalla sospensione, a decorrere dal 20 maggio 2020, i corsi abilitanti e  le prove   teoriche   e   pratiche   effettuate   dagli   uffici   della motorizzazione  civile  e  dalle  autoscuole,  secondo  le  modalita' individuate  nelle  linee  guida   adottate   dal   Ministero   delle infrastrutture  e  dei   trasporti.   Al   fine   di   mantenere   il distanziamento sociale, e' da escludersi  qualsiasi  altra  forma  di aggregazione alternativa.  Sono  sospese  le  riunioni  degli  organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative  di ogni ordine e grado. Gli enti gestori  provvedono  ad  assicurare  la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi  e  contabili concernenti  i  servizi  educativi  per  l'infanzia  richiamati,  non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;
    r) i dirigenti scolastici attivano, per  tutta  la  durata  della sospensione delle attivita' didattiche  nelle  scuole,  modalita'  di didattica a distanza avuto anche riguardo  alle  specifiche  esigenze degli studenti con disabilita';
    s) nelle Universita'  e  nelle  Istituzioni  di  alta  formazione artistica  musicale  e  coreutica,  per   tutta   la   durata   della sospensione, le attivita' didattiche  o  curriculari  possono  essere svolte, ove possibile, con modalita' a  distanza,  individuate  dalle medesime Universita' e Istituzioni, avuto particolare  riguardo  alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita'; le Universita'  e le  Istituzioni,   successivamente   al   ripristino   dell'ordinaria funzionalita', assicurano, laddove ritenuto  necessario  ed  in  ogni caso  individuandone  le  relative  modalita',  il   recupero   delle attivita' formative nonche' di  quelle  curriculari  ovvero  di  ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento  del  percorso  didattico;  nelle  universita',   nelle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e negli enti pubblici di  ricerca  possono  essere  svolti  esami,  tirocini, attivita' di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o  didattico  ed esercitazioni, ed e' altresi' consentito l'utilizzo di biblioteche, a condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimita' e di  aggregazione  e che  vengano  adottate  misure   organizzative   di   prevenzione   e protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore  e della ricerca, anche avuto riguardo alle  specifiche  esigenze  delle persone con disabilita', di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei  luoghi  di  lavoro  e  strategie  di   prevenzione»   pubblicato dall'INAIL. Per  le  finalita'  di  cui  al  precedente  periodo,  le universita', le istituzioni di alta formazione artistica  musicale  e coreutica e  gli  enti  pubblici  di  ricerca  assicurano,  ai  sensi dell'articolo 87, comma 1, lettera a),  del  decreto-legge  17  marzo 2020, n. 18, la presenza del personale  necessario  allo  svolgimento delle suddette attivita';
    t) a beneficio degli studenti ai quali non e' consentita, per  le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione  alle  attivita'  didattiche  o  curriculari  delle Universita' e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attivita' possono essere svolte, ove possibile, con modalita'  a  distanza,  individuate  dalle  medesime  Universita'  e Istituzioni, avuto anche  riguardo  alle  specifiche  esigenze  degli studenti con disabilita'; le Universita' e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalita', il recupero delle attivita' formative, nonche'  di  quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;  le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali  nonche' ai fini delle relative valutazioni;
    u)  ...
    v) ..
    z) sono sospese le attivita' di centri benessere, centri  termali (fatta eccezione per l'erogazione delle  prestazioni  rientranti  nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali e centri sociali;
    aa)  e'  fatto  divieto  agli  accompagnatori  dei  pazienti   di permanere  nelle  sale  di  attesa  dei  dipartimenti   emergenze   e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
    bb) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di  ospitalita' e  lungo  degenza,  residenze  sanitarie  assistite  (RSA),  hospice, strutture  riabilitative  e  strutture  residenziali   per   anziani, autosufficienti e non,  e'  limitata  ai  soli  casi  indicati  dalla direzione sanitaria della struttura, che e'  tenuta  ad  adottare  le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
    cc) ...
    dd)  le  attivita'  commerciali  al  dettaglio  si   svolgono   a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale  di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare  all'interno  dei  locali  piu'  del  tempo necessario  all'acquisto  dei  beni;  le  suddette  attivita'  devono svolgersi nel rispetto dei contenuti  di  protocolli  o  linee  guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio  nel  settore  di riferimento o in ambiti analoghi,  adottati  dalle  regioni  o  dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel  rispetto  dei principi contenuti nei protocolli o nelle  linee  guida  nazionali  e comunque in coerenza  con  i  criteri  di  cui  all'allegato  10.  Si raccomanda altresi' l'applicazione delle misure di  cui  all'allegato 11;
    ee) le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui  bar,  pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite a condizione  che le regioni e le province autonome abbiano  preventivamente  accertato la compatibilita' dello  svolgimento  delle  suddette  attivita'  con l'andamento della situazione epidemiologica nei  propri  territori  e che individuino i protocolli o le linee guida  applicabili  idonei  a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida  sono  adottati dalle regioni o dalla  Conferenza  delle  regioni  e  delle  province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli  o  nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con  i  criteri  di  cui all'allegato 10; continuano a essere consentite  le  attivita'  delle mense  e  del  catering  continuativo  su  base   contrattuale,   che garantiscono la distanza di sicurezza  interpersonale  di  almeno  un metro.  Resta  anche  consentita  la  ristorazione  con  consegna   a domicilio  nel  rispetto  delle  norme  igienico-sanitarie  sia   per l'attivita'  di  confezionamento  che  di   trasporto,   nonche'   la ristorazione con asporto, anche negli esercizi  siti  nelle  aree  di servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade, fermo restando  l'obbligo  di   rispettare   la   distanza   di   sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali  e  il  divieto  di  sostare  nelle  immediate vicinanze degli stessi;
    ff) restano comunque aperti gli esercizi di  somministrazione  di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza  interpersonale di almeno un metro;
    gg) le attivita' inerenti ai servizi alla persona sono consentite a  condizione  che  le  regioni  e  le  province   autonome   abbiano preventivamente accertato la compatibilita' dello  svolgimento  delle suddette attivita' con l'andamento  della  situazione  epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee  guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di  contagio  nel settore di riferimento o in  settori  analoghi;  detti  protocolli  o linee guida sono adottati dalle  regioni  o  dalla  Conferenza  delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque  in  coerenza con i criteri di cui all'allegato  10;  resta  fermo  lo  svolgimento delle attivita' inerenti ai  servizi  alla  persona  gia'  consentite sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del 26 aprile 2020;
    hh)    restano    garantiti,    nel    rispetto    delle    norme igienico-sanitarie,  i  servizi  bancari,  finanziari,   assicurativi nonche'   l'attivita'   del   settore   agricolo,    zootecnico    di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne  forniscono beni e servizi;
    ii) il Presidente della Regione  dispone  la  programmazione  del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico  locale,  anche non di linea, finalizzata alla  riduzione  e  alla  soppressione  dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze  e  al  solo fine di assicurare i servizi minimi  essenziali,  la  cui  erogazione deve,  comunque,  essere  modulata  in  modo  tale  da   evitare   il sovraffollamento dei mezzi di  trasporto  nelle  fasce  orarie  della giornata in cui si registra la maggiore presenza di  utenti.  Per  le medesime finalita' il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della  salute,  puo' disporre, al fine di contenere  l'emergenza  sanitaria  da  COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto,  anche internazionale,  automobilistico,  ferroviario,  aereo,  marittimo  e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli  utenti, agli equipaggi, nonche' ai vettori ed agli armatori;
    ll) in ordine alle attivita' professionali si raccomanda che:
      a) sia attuato il massimo utilizzo di modalita' di lavoro agile per le attivita' che possono essere svolte al proprio domicilio o  in modalita' a distanza;
      b) siano incentivate le ferie e  i  congedi  retribuiti  per  i dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla  contrattazione collettiva;
      c) siano  assunti  protocolli  di  sicurezza  anti-contagio  e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale  di almeno un metro come principale misura di contenimento, con  adozione di strumenti di protezione individuale;
      d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei  luoghi di lavoro, anche utilizzando  a  tal  fine  forme  di  ammortizzatori sociali;
    mm) le attivita' degli stabilimenti balneari  sono  esercitate  a condizione  che  le  regioni   e   le   province   autonome   abbiano preventivamente accertato la compatibilita' dello  svolgimento  delle suddette attivita' con l'andamento  della  situazione  epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee  guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio  nel  settore  di riferimento o in settori analoghi. Detti  protocolli  o  linee  guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e  delle province autonome nel rispetto di  quanto  stabilito  dalla  presente lettera e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato  10. Per tali attivita' e nelle spiagge di libero accesso deve  essere  in ogni caso assicurato  il  mantenimento  del  distanziamento  sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale  di  sicurezza  di  un metro, secondo le  prescrizioni  adottate  dalle  regioni,  idonee  a prevenire o ridurre  il  rischio  di  contagio,  tenuto  conto  delle caratteristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilita'. I protocolli o linee guida delle regioni riguardano in ogni caso:
      1) l'accesso  agli  stabilimenti  balneari  e  gli  spostamenti all'interno dei medesimi;
      2) l'accesso dei fornitori esterni;
      3) le modalita' di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve  le specifiche prescrizioni adottate per le attivita' di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;
      4) la distribuzione e il  distanziamento  delle  postazioni  da assegnare ai bagnanti;
      5) le misure igienico-sanitarie per  il  personale  e  per  gli utenti;
      6) le  modalita'  di  svolgimento  delle  attivita'  ludiche  e sportive;
      7) lo svolgimento di eventuali servizi navetta  a  disposizione degli utenti;
      8) le modalita' di informazione agli ospiti  e  agli  operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da  seguire all'interno degli stabilimenti balneari;
      9) le spiagge di libero accesso;
    nn) le attivita' delle  strutture  ricettive  sono  esercitate  a condizione che sia  assicurato  il  mantenimento  del  distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di  sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli  e  delle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il  rischio  di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10, tenuto conto  delle  diverse  tipologie  di  strutture  ricettive.  I protocolli o linee guida delle regioni riguardano in ogni caso:
      1)  le  modalita'  di  accesso,  ricevimento,  assistenza  agli ospiti;
      2) le modalita' di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve  le specifiche prescrizioni adottate per le attivita' di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;
      3) le misure igienico-sanitarie per le camere  e  gli  ambienti comuni;
      4) l'accesso dei fornitori esterni;
      5) le  modalita'  di  svolgimento  delle  attivita'  ludiche  e sportive;
      6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta  a  disposizione dei clienti;
      7) le modalita' di informazione agli ospiti  e  agli  operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da  seguire all'interno  delle strutture  ricettive  e  negli  eventuali   spazi all'aperto di pertinenza.

Art. 2
Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento  in  sicurezza delle attivita' produttive industriali e commerciali 

  1. Sull'intero territorio nazionale tutte le  attivita'  produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto  dall'articolo 1,   rispettano   i   contenuti   del   protocollo    condiviso    di regolamentazione delle misure per  il  contrasto  e  il  contenimento della  diffusione  del  virus  covid-19  negli  ambienti  di   lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti  sociali  di cui all'allegato 12, nonche', per i rispettivi ambiti di  competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile  2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  le  parti  sociali,  di  cui all'allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del  trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui  all'allegato 14.

Art. 3
Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale

  1.  Sull'intero  territorio  nazionale  si  applicano  altresi'  le
seguenti misure:
    a) ...
    b) e' fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilita' ovvero con  stati di immunodepressione congenita o  acquisita,  di  evitare  di  uscire dalla  propria  abitazione  o  dimora  fuori  dai  casi  di   stretta necessita';
    c) ...
    d) ...
    e) ...
    f) le aziende di trasporto pubblico  anche  a  lunga  percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata;
    g) e' raccomandata l'applicazione  delle  misure  di  prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 16.
  2. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, e' fatto obbligo sull'intero territorio nazionale  di  usare  protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al  pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in  cui non sia possibile garantire continuativamente il  mantenimento  della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al  di sotto dei sei anni, nonche' i soggetti con forme di  disabilita'  non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
  3. Ai fini di cui al comma 2, possono essere utilizzate  mascherine di comunita', ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili,  anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort  e  respirabilita', forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento  al  di sopra del naso.
  4. L'utilizzo delle mascherine di comunita' si aggiunge alle  altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani)  che restano invariate e prioritarie.

Art. 4
Disposizioni in materia di ingresso in Italia

...
  9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 non si applicano:
    a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
    b) al personale viaggiante;
    c) ai cittadini e ai residenti nell'Unione Europea,  negli  Stati parte dell'accordo di Schengen, in  Andorra,  Principato  di  Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Citta' del Vaticano e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda  del  nord  che  fanno  ingresso  in Italia per comprovati motivi di lavoro;
    d) al personale sanitario in ingresso in Italia  per  l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
    e) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso  e  in  uscita  dal
territorio nazionale  per  comprovati  motivi  di  lavoro  e  per  il onseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
    f) al personale di imprese aventi sede  legale  o  secondaria  in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze  lavorative di durata  non  superiore  a  72  ore,  salvo  motivata  proroga  per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore;
...

Art. 5
Transiti e soggiorni di breve durata in Italia

...
  5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, esclusivamente  per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non  superiore  a  72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di  ulteriori  48 ore,  chiunque  intende  fare  ingresso  nel  territorio   nazionale, mediante  mezzo  di  trasporto  privato,  e'  tenuto   a   comunicare immediatamente il proprio  ingresso  in  Italia  al  Dipartimento  di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in  base  al  luogo  di ingresso  nel  territorio  nazionale,  rendendo  contestualmente  una dichiarazione, ai sensi degli  articoli  46  e  47  del  decreto  del Presidente della Repubblica del 28 dicembre  2000,  n.  445,  recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato,  tale  da  consentire  le verifiche da parte delle competenti Autorita', di:
    a) motivi del  viaggio  di  cui  all'articolo  1,  comma  4,  del decreto-legge n. 33 del 2020  ovvero  dell'articolo  6  del  presente decreto e durata della permanenza in Italia;
    b) indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o  del  luogo di soggiorno in Italia ed il mezzo privato che verra' utilizzato  per raggiungere la stessa; in caso di piu' abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e del mezzo privato utilizzato per effettuare i trasferimenti;
    c) recapito  telefonico  anche  mobile  presso  cui  ricevere  le comunicazioni durante la permanenza in Italia.
...
  10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano:
...
    d) al personale sanitario in ingresso in Italia  per  l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
    e) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso  e  in  uscita  dal territorio nazionale  per  comprovati  motivi  di  lavoro  e  per  il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
    f) al personale di imprese aventi sede  legale  o  secondaria  in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze  lavorative di durata  non  superiore  a  72  ore,  salvo  motivata  proroga  per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore;
...

Art. 6
Ulteriori disposizioni in materia di spostamenti da e per l'estero

  1. A decorrere dal  3  giugno  2020,  fatte  salve  le  limitazioni disposte per  specifiche  aree  del  territorio  nazionale  ai  sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 33 del  2020,  nonche' le limitazioni disposte in relazione alla  provenienza  da  specifici Stati  e  territori  ai  sensi  dell'articolo   1,   comma   4,   del decreto-legge n. 33 del 2020, non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti Stati:
    a) Stati membri dell'Unione Europea;
    b) Stati parte dell'accordo di Schengen;
    c) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;
    d) Andorra, Principato di Monaco;
    e) Repubblica di San Marino e Stato della Citta' del Vaticano.
  2. Dal 3 al 15 giugno 2020, restano vietati gli  spostamenti  da  e per Stati e territori diversi da quelli di cui al comma 1, salvo  che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta  urgenza  ovvero  per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso  il proprio domicilio, abitazione o residenza.
  3. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli articoli 4 e 5  si  applicano esclusivamente alle persone fisiche che fanno ingresso in  Italia  da Stati o territori esteri diversi da quelli di cui al comma  1  ovvero che abbiano ivi soggiornato nei 14 giorni anteriori  all'ingresso  in Italia.

Art. 7
Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera 

  1.  Al  fine   di   contrastare   il   diffondersi   dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono sospesi i  servizi  di  crociera  da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana.
  2. E' fatto divieto a tutte le societa' di gestione, agli  armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in  servizi di crociera  di  imbarcare  passeggeri  in  aggiunta  a  quelli  gia' presenti a bordo, a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del presente decreto e sino al termine della crociera in svolgimento.
...

Art. 8
Misure in materia di trasporto pubblico di linea

  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus COVID-19, le attivita' di  trasporto  pubblico  di  linea  terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle  acque  interne,  sono espletate, anche  sulla  base  di  quanto  previsto  nel  "Protocollo condiviso di regolamentazione per il  contenimento  della  diffusione del COVID- 19 nel settore del trasporto e della logistica" di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14, nonche'  delle "Linee  guida  per  l'informazione  agli  utenti   e   le   modalita' organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19",  di cui all'allegato 15.
  2. In relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali,  il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  con  proprio  decreto puo' integrare o modificare le "Linee guida per  l'informazione  agli utenti  e  le  modalita'  organizzative  per  il  contenimento  della diffusione del covid-19", nonche',  previo  accordo  con  i  soggetti firmatari,  il  "Protocollo  condiviso  di  regolamentazione  per  il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del  trasporto e della logistica" di settore sottoscritto il 20 marzo 2020.

Art. 9
Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilita' 

  1.  Le  attivita'  sociali   e   socio-sanitarie   erogate   dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate  all'interno o da parte di centri semiresidenziali per  persone  con  disabilita', qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo,  polifunzionale,  socio-occupazionale,  sanitario  e socio-sanitario  vengono  riattivate  secondo   piani   territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando  attraverso  eventuali  specifici protocolli il rispetto delle  disposizioni  per  la  prevenzione  dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.
  2. Le persone con disabilita' motorie o con disturbi dello  spettro autistico, disabilita'  intellettiva  o  sensoriale  o  problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con  necessita' di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con  i  propri accompagnatori  o  operatori  di  assistenza,  operanti  a  qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista.

Art. 10
Esecuzione e monitoraggio delle misure

...

Art. 11
Disposizioni finali 

  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 18 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 e sono efficaci fino al  14 giugno 2020.
  2. Restano salvi i diversi termini di durata delle  singole  misure previsti dalle disposizioni del presente decreto.
  3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di attuazione.

Roma, 17 maggio 2020
 
Il Presidente del Consiglio dei ministri
        Conte                    
Il Ministro della salute
        Speranza

 

 
 

 

 

ORDINANZA N.  547
Del  17/05/2020
Identificativo Atto n.   2389
PRESIDENZA

Oggetto ULTERIORI   MISURE   PER   LA   PREVENZIONE   E   GESTIONE   DELL’EMERGENZAEPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 3,DELLA   LEGGE   23   DICEMBRE   1978,   N.   833   IN   MATERIA   DI   IGIENE   E   SANITÀPUBBLICA E DELL’ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19

IL PRESIDENTE
...
ORDINA
ART. 1
(Misure urgenti di contenimento del contagio in Regione Lombardia)

Allo   scopo   di   contrastare   e   contenere   il   diffondersi   del   virus   COVID-19   nella Regione Lombardia, si applicano le seguenti misure specifiche:
1.1 Obbligo di utilizzo della mascherina o di altre protezioni
   1.Ogniqualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione, vanno adottate tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sè stessi e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere   mantenuta   la   distanza   di   sicurezza   interpersonale   di   almeno   un metro.
   2.Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e i loro accompagnatori.
   3.Per coloro che svolgono intensa attività motoria o intensa attività sportiva non è obbligatorio l’uso di mascherina o di altra protezione individuale durante la   predetta attività fisica, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività stessa ed il mantenimento del distanziamento sociale.

1.2 Attività commerciali, artigianali e di servizi
   1.Sono   consentite   le   attività   commerciali,   artigianali   e   di   servizi   di   cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza, nel rispetto dei contenuti delle “Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche   e   Produttive”   approvate   in   data   15   maggio   2020   dalla Conferenza   dei   Presidenti   delle   Regioni   e   delle   Province   autonome, adattate per lo specifico contesto della Regione Lombardia, nonché nel rispetto   di   quanto   previsto   al   successivo   paragrafo   1.3   della   presente Ordinanza.
   2.Sono altresì consentite le seguenti attività:
●Professioni della  montagna, di  cui alla  L.R.  n. 26/2014, anche per assicurare il soccorso e la sicurezza in montagna, e lo svolgimento delle   relative   attività   formative   all’aria   aperta,   finalizzate   alla abilitazione   dell’esercizio   della   professione   ed   all’aggiornamento professionale,
●Guide turistiche, tenuto conto della ripresa dell’attività turistica,
●Strutture   ricettive   all’aria   aperta   (campeggi   e   villaggi   turistici)   in quanto,   pur   con   alcune   specificità,   rientrano   tra   le   strutture   non alberghiere di cui all’allegato 1,
●Rifugi alpini ed escursionistici e bivacchi, per le stesse motivazioni di cui al punto precedente,
●Parchi faunistici, in quanto caratterizzati dallo svolgimento di attività quasi esclusivamente all’aperto, nel   rispetto   delle   linee   guida   di   cui   all’allegato   2,   elaborate   dalle competenti   strutture  regionali  nonché  nel   rispetto   di   quanto   previsto   al successivo paragrafo 1.3 della presente Ordinanza.
   3.E’ altresì consentita l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nella modalità   “consegna  animale  –  toelettatura   -  ritiro  animale”,  nonché   le ulteriori attività previste dal codice ATECO 96.09.04, comprese, per analogia, quelle gestite da associazioni senza scopo di lucro e quelle svolte da altre strutture quali asili per cani, utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale.
   4.E’ confermato l’obbligo per i concessionari di slot machines di provvedere al blocco delle medesime ed agli esercenti di provvedere alla disattivazione di monitor e televisori di giochi che prevedono puntate accompagnate dalla visione   dell’evento   anche   in   forma   virtuale,   al   fine   di   impedire   la permanenza degli avventori  per motivi di gioco  all’interno  dei locali, a prescindere dalla tipologia di esercizio in cui tali apparecchi sono presenti.
   5.E’ consentito l’accesso ai locali di qualsiasi attività tuttora sospesa, per lo svolgimento   di   lavori   di   vigilanza,   manutenzione,   pulizia   e   sanificazione nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

1.3 Rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro
I datori di lavoro osservano le seguenti prescrizioni:
a)deve essere rilevata prima dell’accesso al luogo di lavoro la temperatura corporea del personale, a cura o sotto la supervisione del datore di lavoro o suo delegato. Tale previsione deve essere altresì attuata anche qualora durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID   –   19   (es.   tosse, raffreddore,   congiuntivite).   Se   tale   temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. Il datore di lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite   il   medico   competente   di   cui   al   D.L.   n.81/2008   e/o   l’ufficio   del personale, all’ATS territorialmente competente la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata deve attenersi. Nel caso in cui il lavoratore prenda servizio in un luogo di lavoro o svolga la propria   prestazione   con   modalità   particolari   che   non   prevedono   la presenza fisica del datore di lavoro o suo delegato – quali i servizi alla collettività   (quali,   a   titolo   esemplificativo,   il   trasporto   pubblico   locale ferroviario   ed   automobilistico,   il   servizio   di   trasporto   ferroviario   ed automobilistico   di   merci)   e/o   per   i   singoli   individui   (quali,   a   titolo esemplificativo, i servizi di assistenza domiciliare) – le prescrizioni previste dall’Ordinanza del Presidente di Regione Lombardia n. 546 del 13 maggio 2020 devono essere rispettate con la seguente modalità:
   1.il lavoratore dovrà tempestivamente comunicare eventuali sintomi da infezione   da   COVID-19   al   datore   di   lavoro   o   al   suo   delegato, astenendosi dal presentarsi sul luogo di lavoro. Il dipendente dovrà dare analoga tempestiva comunicazione anche quando, durante l’attività, dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID-19 (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite).
   2.qualora   il   dipendente   dovesse   manifestare   tali   sintomi,   non   dovrà accedere   o   permanere   nel   luogo   di   lavoro   e   dovrà   mettersi   in momentaneo   isolamento   senza   recarsi   al   Pronto   Soccorso   e/o   nelle infermerie di sede.
   3.il lavoratore dovrà quindi immediatamente informare il datore di lavoroo suo delegato che, a sua volta, comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al D.Lgs. n. 81/2000 e/o l’ufficio   del   personale,   all’ATS   territorialmente   competente,   la   quale fornirà   le   opportune   indicazioni   cui   la   persona   interessata   dovrà rivolgersi.
   4.in ogni caso, il datore di lavoro o il suo delegato è tenuto a rammentare– attraverso, per esempio, appositi sms o mail – al personale dipendente l’obbligo di misurare la temperatura corporea.
   5.inoltre,   il   datore   di   lavoro   o   suo   delegato   potrà   in   ogni   momento verificare,   anche   a   campione,   l’eventuale   sussistenza   di   sintomi   da affezione che impediscono l’inizio o la prosecuzione della prestazione lavorativa da parte del dipendente.

b)Si   raccomanda   fortemente   la   rilevazione   della   temperatura   anche   nei confronti dei clienti/utenti, prima dell’accesso. In caso di accesso ad attività di   ristorazione   con   consumo   sul   posto,   la  rilevazione   della   temperatura corporea dei clienti è obbligatoria. Se tale temperatura dovesse risultare superiore a 37,5°, non sarà consentito l'accesso alla sede e l’interessato sarà informato della necessità di contattare il proprio medico curante.

c)In assenza di strumento di rilevazione idoneo per difficoltà di reperimento sul mercato è consentito, solo in via transitoria, che il datore di lavoro o suo delegato   verifichi   all'arrivo   sul   luogo   di   lavoro,   la   temperatura   che   il dipendente o, nel caso di cui al secondo periodo della lettera b) anche il cliente, prova con strumento personale idoneo.

d)E’ fortemente raccomandato l’utilizzo della app “AllertaLom” da parte del datore di lavoro e di tutto il personale, compilando quotidianamente il questionario “CercaCovid”. I protocolli di sicurezza anti-contagio di cui all’art. 1 lettera ll), del D.P.C.M. del 17 maggio 2020, per le attività professionali devono tenere conto di quanto disposto con la presente ordinanza.

1.4 Tirocini e attività laboratoriali
   1.E’ consentita la ripresa delle esperienze formative attraverso la modalità del tirocinio anche in presenza, esclusivamente negli ambiti di lavoro ove non sussistano le restrizioni all’esercizio dell’attività. I soggetti ospitanti assicurano l’applicazione, per i tirocinanti, degli stessi protocolli di sicurezza previsti per il settore, l’attività e il luogo di lavoro ove è esercitata l’esperienza formativa in   tirocinio.   Le   imprese   in   cassa   integrazione   che   hanno   sospeso parzialmente la propria attività possono ospitare i tirocinanti, fermo restando il rispetto delle linee guida regionali approvate con D.G.R. 17 gennaio 2018, n.7763.
   2.Lo   svolgimento   di   attività   formative   all’interno   dei   laboratori   presso   le istituzioni   formative,   compresi   gli   enti   che   erogano   formazione   di   tipo musicale e artistico, è consentito previa organizzazione degli spazi da parte del soggetto ospitante tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione, e a condizione che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione previste dal “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL e eventuali successive   modifiche   e   integrazioni,   contestualizzate   alle   esigenze   delle specifiche attività.

1.5 Attività sportive e ludico-ricreative
   1.Le   attività   sportive   svolte   individualmente   all’aria   aperta,   sia   a   livello dilettantistico che professionistico, di sport individuali e non individuali (a titolo esemplificativo e non esaustivo golf, pesca sportiva e amatoriale, tiro con l’arco, tiro a segno, tiro a volo, atletica, equitazione, vela, canoa,attività   sportive   acquatiche,   canottaggio,   tennis,   paddle,   corsa,escursionismo,     arrampicata     sportiva,     ciclismo,     mountain-bike, automobilismo,   motociclismo,   go-kart,   ecc.),   possono   essere   consentite anche nell’ambito di impianti sportivi, centri e siti sportivi, qualora siano ivi praticabili, compreso lo svolgimento di lezioni individuali o per piccoli gruppi fino a un massimo di quattro persone esclusi gli istruttori, subordinatamente all’osservanza   delle   misure   di   cui   ai   successivi   commi   del   presente paragrafo.   Tali   previsioni   potranno   essere   aggiornate   con   successivi protocolli che saranno stipulati con le Federazioni sportive
   2.I gestori di impianti sportivi, di centri sportivi e di siti sportivi che rendono accessibili le aree adibite alla pratica sportiva all’aria aperta, vietano la fruizione   di   spazi   e   servizi   accessori   (ad   esempio,   palestre,   luoghi   di socializzazione, docce e spogliatoi), fatto salvo per quanto riguarda i locali di transito necessari agli accessi e i locali adibiti a servizi igienici. Sono da considerare   aree   adibite   alla   pratica   sportiva   all’aria   aperta   anche   le strutture fisse (es. tensostrutture), che siano aperte completamente sui lati, con porte e teloni scorrevoli.
   3.I suddetti gestori, oltre a garantire la corretta e costante sanificazione ed igienizzazione   degli   ambienti   al   chiuso   e   dei   servizi   igienici,   devono assicurare il  contingentamento  degli  ingressi,  l’organizzazione di  percorsi idonei, l’adozione di tutte le misure di prevenzione e protezione utili per assicurare il distanziamento sociale, il rispetto delle distanze di sicurezza, il divieto di assembramento e la corretta modalità di utilizzo delle attrezzature sportive (a  titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo: prenotazione  online  o telefonica degli spazi, turnazioni, gestione degli accessi al sito sportivo e dei percorsi degli utenti).
   4.Non sono consentite le attività, neanche all’aperto, di piscine e palestre.
   5.Sono consentiti sia il volo che la navigazione da diporto.
   6.A decorrere dal 25 maggio 2020 limitatamente ai soli atleti riconosciuti di interesse   nazionale   dalla   Federazione   Italiana   Sport   Invernali   al   fine   di consentire   il   raggiungimento   delle   aree   ove   svolgere   gli   allenamenti,   è consentita la ripresa delle attività degli impianti del territorio lombardo a fune   e  di   risalita   del   comprensorio   sciistico   del   Passo   dello   Stelvio,  non classificati   di   Trasporto   Pubblico   Locale   (ai   quali,   come   tali,   non   sono applicate le misure stabilite nell’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 538 del 30/04/2020), nel rispetto dei protocolli di sicurezza che saranno definiti da Regione Lombardia entro la data di ripresa dell’attività.

1.6 Addestramento di cani, cavalli e altre specie animali
   1.È consentita l’attività di allenamento e di addestramento di cani e cavalli e altre specie animali in zone ed aree specificamente attrezzate, in forma individuale da parte dei proprietari degli animali assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. L'attività di allenamento e addestramento è consentita anche da parte di istruttori e soggetti che hanno gli animali in affido e che operano per conto dei proprietari dei singoli   animali.   Il   rapporto   di   affidamento   deve   essere   giustificato   da specifiche competenze e da un incarico legittimo che li autorizzi ad allenare e addestrare gli animali per conto dei proprietari degli animali.
   2.L’attività   di   allenamento   e   addestramento   può   essere   svolta   in   aree attrezzate (quali ZAC, centri cinofili e maneggi) o in aree all'aperto (es.boschi e parchi) idonee allo svolgimento di tali attività.

1.7 Attività gestionali della fauna selvatica
E’ consentito svolgere sul territorio regionale le seguenti attività, a condizione del rispetto delle misure di distanziamento sociale e dell’utilizzo degli adeguati dispositivi di protezione individuali:
●Svolgimento di censimenti delle popolazioni di fauna selvatica da parte di soggetti individuati dagli ATC/CA, di cui all’art.8 della L.R n. 26/1993;
●Attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica di cui all’art. 41 della L.R. n. 26/1993, nell’ambito del coordinamento di competenza delle polizie provinciali, da parte dei soggetti espressamente autorizzati dalle stesse;
●Caccia   di   selezione   da   parte   dei   cacciatori   in   possesso   delle   relative abilitazioni, di cui all’art.40 della L.R. n. 26/1993.10

ART. 2
(Disposizioni finali)

1.Le disposizioni della presente ordinanza, che sostituisce l’Ordinanza n. 546 del 13 maggio 2020, producono i loro effetti dalla data del 18 maggio 2020 e  sono   efficaci  fino  al  31  maggio  2020,  fermo   restando   che qualora  il monitoraggio   quotidiano   degli   indicatori   di   andamento   dell’epidemia (segnalazione casi sospetti, incidenza dei nuovi casi, ricoveri) evidenziasse un rallentamento della riduzione citata in premessa, nonché a fronte di insorgenza di cluster territoriali, saranno tempestivamente riconsiderate le disposizioni di cui alla presente Ordinanza.
2.Resta   salvo,  per  gli   aspetti   non   diversamente   disciplinati   dalla  presente Ordinanza,   quanto   previsto   dalle   misure   adottate   con   il   Decreto   del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020.
3.Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base delle ordinanze del   Presidente   della   Regione   previgenti   e   contenenti   misure   urgenti   di contenimento del contagio in Regione Lombardia.
4.Resta ferma la possibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, ai sensi dell’articolo 191 del d.lgs.n.152/2006.
5.Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall’art. 2 del decreto-legge n. 33/2020.
6.La presente Ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro della salute ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate all’emergenza sanitaria Corona Virus – COVID 19.

IL PRESIDENTE
ATTILIO FONTANA

 

 

 

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