festaferragosto 20180523 MAB Ambulanza donata dal Club alla Cri Varese

Foto Mario Bianchi: L'ambulanza donata dal Club Bizzozero alla CRI

Terza settimana di emergenza: tutte le disposizioni, l'autocertificazione per circolare e le novità . Documenti aggiornamenti 21/03/2020


Un nuovo decreto del Governo dà un ulteriore giro di vite alle misure di sicurezza attivate per contrastare l'emergenza sanitaria in atto, misure recepite ed integrate da autorità, enti, aziende locali; proviamo ad evidenziarle ed a fare il punto per quanto attiene Bizzozero.

Attenendoci alla linea editoriale sposata già da tempo, soprattutto in occasione dell'emergenza Covid19 (Coronavirus) in atto, il nostro giornale riporta notizie e soprattutto documenti, ricavati da fonti ufficiali o verificati direttamente, evidenziando in modo chiaro eventuali integrazioni ricavate da altre fonti anche autorevoli ma non ufficiali o non verificabili direttamente dalla redazione, evidenziandone le principali ricadute visibili sul nostro territorio.

LA SITUAZIONE

L'Italia resta la nazione in Europa e la seconda al mondo, dove sono stati riscontrati il maggior numero di casi di contagio da Covid19, e la Lombardia la regione italiana più colpita; fortunatamente però nella nostra regione la provincia di Varese resta fra quelle dove sono stati accertati meno casi di contagio, settantacinque per l'ente regionale, di cui alcuni anche in città.

LE NOVITA' DELLE ULTIME DISPOSIZIONI

Il Governo questa sera, mercoledì 11 marzo, ha diramato un nuovo Decreto con nuove disposizioni relative all'emergenza sanitaria in atto, decreto che dispone la chiusura di tutte le attività commerciali che non svolgano vendita al dettaglio di alimenti o di farmaci (dunque devono sospendere la propria attività anche bar e ristoranti). Durante la giornata anche il Comune di Varese ha disposto restrizioni al commercio (stop ai mercati ed alle vendite ambulanti), oltre ad alcune agevolazioni tariffarie sui servizi comunali, mentre il servizio autobus ha ulteriormente ridotto la frequenza dei passaggi. Resta in vigore l'AUTOCERTIFICAZIONE per gli spostamenti per lavoro (anche in Svizzera) e necessità improrogabili.

I DOCUMENTI UFFICIALI

Di seguito i testi dei documenti ufficiali che dispongono o informano su cosa è previsto per contrastare il principio di epidemia, anche a Bizzozero, le parti barrate sono quelle superate da provvedimenti successivi:.

Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 08/03/2020
Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 09/03/2020
Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'11/03/2020*
Direttiva Ministero dell'Interno con AUTOCERTIFICAZIONE
Ordinanza Ministero della Salute*
Nota Esplicativa Ministero Affari Esteri
Ordinanza Protezione Civile
Disposizioni Comune di Varese*
Diocesi di Milano
Comunità Pastorale Beato don Carlo Gnocchi
Fondazione Molina
Autolinee Varesine*
Croce Rossa Italiana*
Farmacia Baraldi

*Testi aggiornati o aggiunti nella giornata dell'11 marzo

LE PRINCIPALI REALTA' COINVOLTE A BIZZOZERO aggiornato alle ore 12.30 del 12/03/2020

Le attività commerciali ancora aperte a Bizzozero: Farmacia Santa Maria, Farmacia Baraldi, Tabaccheria-edicola-caffetteria Vizi e Caffè, Supermercato Carrefour, Minimarket NaturaSì, panificio Il Pane da Oscar, ODS, La Cucina d'Altamura (come panetteria), Consorzio Agrario, Tigotà, Lavanderia Self Service Di Varese, UBI Banca, Credito Bergamasco, Il Giardino di Rio, Onoranze Funebri Crisafulli, Onoranze Funebri Lucchetta.

Fra le attività non chiuse d'autorità, che però restano chiuse si annotano: ottico Punti di Vista, Tabacchino Skipper, Lavanderia Shop Sec 2000, centro Wind.

Hanno comunicato che resteranno aperti per le sole consegne a domicilio: pizzeria d'asporto Da Giorgio, La Cucina d'Altamura.

Libertà d'esercizio per i servizi di assistenza alle auto.

Le principali istituzioni sanitarie attive a Bizzozero: ATS Insubria, Croce Rossa Italiana, Fondazione Molina, Centro Diagnostico San Carlo, Farmacia Ivo Baraldi, Farmacia Santa Maria.

Le istituzioni scolastiche bizzozeresi le cui attività didattiche sono momentaneamente sospese: gli asili nido "Carletto Ferrari" e "F.lli Molina", le scuole dell'infanzia "Giovanni da Bizzozero" e di "San Carlo", le scuole primarie "Garibaldi" e "Marconi", la scuola professionale CFP di via Monte Generoso, e l'Università degli Studi dell'Insubria.

PRINCIPALI EVENTI ED ATTIVITA' SOSPESE O ANNULLATE

Oltre alle attività didattiche degli istituti sopra elencati, e alle attività sportive da svolgersi a porte chiuse (anche se la maggior parte delle partite di campionato sono state sospese, a partireda quelle dell'AMCA Varese di casa al Campus Bizzozero), sono sospese celebrazioni religiose con partecipazione di popolo, catechismi, feste di carnevale (erano previste presso l'oratorio di San Carlo, la Fondazione Molina ed in centro Varese con la partecipazione della Comunità Pastorale), la "Domenica Insieme" della parrocchia dei SS Evasio e Stefano, le attività dei gruppi terza età "Insieme con amicizia" delle parrocchie di S. Evasio e di San Carlo, i corsi prematrimoniali, i centri d'ascolt, il pranzo/assemblea sociale del Club Bizzozero, "Stati Generali" Circolobizzozero, Festa di compleanno BIZZOZERO.NET.

LINK E RECAPITI UTILI

Numero verde regionale 800.89.45.45 (per informazioni e in caso di febbre o tosse o se si è tornati dalla Cina da meno di 14 giorni)

Numero di pubblica utilità dedicato 1500

Numero per le emergenze 112

Aggiornamenti ufficiali sulla situazione in Lombardia: Regione Lombardia

Informazioni ed aggiornamenti ufficiali sulla situazione in Italia: Ministero della Salute

Informazioni ufficiali sul Covid19: Nuovo Coronavirus (a cura del Ministero della Salute)

Spesa a casa per gli anziani: Spesa online

  

 

ESTRATTO DEL
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

dell' 08 marzo 2020
con quanto applicabile a Bizzozero
(in alternativa link al testo integrale)

ART. 1

(Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verba11o-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia)

l. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio neli'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria,  Asti,  Novara,  Verbano-Cusio-Ossola,   Vercelli,  Padova,  Treviso  e  Venezia,  sono adottate le seguenti misure:

a)   evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente  articolo, nonché all'interno  dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

b)  ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente  raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio  e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

c)   divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

d)   sono  sospesi  gli eventi  e le competizioni  sportive  di ogni  ordine  e disciplina,  in luoghi pubblici  o  privati.  Resta  consentito  lo  svolgimento  dei  predetti  eventi  e  competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte clùuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono  tenute  ad effettuare  i controlli idonei a contenere  il rischio  di diffusione del  virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;

e)   si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo  2, comma l , lettera r);

f)     sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;

g)   sono  sospese  tutte  le manifestazioni  organizzate, nonché  gli eventi  in  luogo pubblico  o privato, ivi compresi  quelli  di carattere culturale,  ludico, sportivo,  religioso e fieristico, anche  se svolti  in luoghi chiusi ma aperti  al pubblico,  quali, a titolo  d'esempio,  grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;

h)  sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e dì formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Fomazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi  per le professioni  sanitarie e università  per anziani, nonché i corsi  professionali  e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali  e  da  soggetti  privati,  ferma  in ogni  caso  la possibilità  di  svolgimento  di  attività formative  a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza.   Gli  enti  gestori   provvedono  ad  assicurare   la  pulizia  degli  ambienti e  gli adempimenti   anuninistrativi   e  contabili  concernenti   i  servizi  educativi   per  l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;

i)   l'apertura  dei  luoghi di culto è condizionata  all'adozione di misure organizzative  tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato  l lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;

l)   sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

m) sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione  dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione  i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi  gli  esami  di  Stato  e  di  abilitazione  all'esercizio   della  professione  di  medico chirurgo,  e  quelli  per  il personale  della  protezione  civile,  i   quali  devono  svolgersi preferibilmente  con  modalità  a distanza  o, in  caso  contrario,  garantendo  la distanza  di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato  l lettera d);

n)   sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza  interpersonale  di almeno un metro di cui all'allegato   l  lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;

o)  sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque  idonee a evitare assembramenti  di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle  caratteristiche  dei  locali  aperti  al  pubblico, e  tali  da  garantire  ai  frequentatori  la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all'allegato  l lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione  dell'attività  in caso di violazione. In presenza di condizioni  strutturali  o  organizzative  che  non  consentano  il  rispetto  della  distanza  di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;

p)   sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;

q)   sono   adottate,  in  tutti   i  casi   possibili,   nello   svolgimento   di   riunioni,   modalità   di collegamento  da  remoto  con  particolare  riferimento  a strutture  sanitarie e sociosanitarie, servizi  di pubblica  utilità e coordinamenti  attivati nell'ambito dell'emergenza  COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato l lettera d), ed evitando assembramenti;

r)   nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali  presenti all'interno  dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali,  il  gestore  dei  richiamati  esercizi  deve  comunque  predisporre le  condizioni  per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato l lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività  in caso di violazione. In  presenza  di condizioni  strutturali  o organizzative  che non  consentano  il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui ali'allegato l lettera d), le richiamate strutture  dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza  di sicurezza  interpersonale  di un metro di cui all'allegato  l  lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività  in caso di violazione;

s)   sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri   termali  (fatta  eccezione  per  l'erogazione   delle  prestazioni  rientranti  nei  livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

t)     sono sospesi  gli esami di idoneità di cui all'articolo  121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile aventi sede nei territori di cui al presente articolo; con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore  dei candidati  che non hanno potuto sostenere le prove d'esame  in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

ART. 2

Misure  per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19)

...

ART. 3

(Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale)

1. Suli'intero tettitorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:

a)   il personale sanitatio si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e applica le indicazioni  per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute;

b)  è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità  ovvero con stati di immunodepressione  congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comLmque luoghi affollati  nei quali non sia  possibile mantenere  la distanza  di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all'allegato l, lettera d);

c)   si  raccomanda  di  limitare,  ove  possibile,  gli  spostamenti  delle  persone  fisiche  ai  casi strettamente necessari;

d)  ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente  raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

e)   nei servizi  educativi  per l'infanzia di cui al decreto  legislativo  13 aprile  2017,  n. 65, nelle scuole   di ogni   ordine   e  grado,   nelle   università,   negli   uffici   delle   restanti   pubbliche amministrazioni, sono  esposte  presso  gli  ambienti  aperti  al  pubblico, ovvero  di maggiore affollamento e transito,  le infom1azioni sulle misure di prevenzione igienico  sanitarie  di cui ali'allegato l ;

f)  i sindaci  e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle  informazioni sulle misure  di  prevenzione igienico   sanitarie di  cui  all'allegato  l  anche  presso  gli  esercizi commerciali;

g) è raccomandato ai comuni  e agli  altri  enti  territoriali, nonché  alle associazioni culturali  e sportive, di offrire  attività  ricreative  individuali alternative a quelle  collettive  interdette  dal presente  decreto,  che  promuovano e favoriscano le attività  svolte  all'aperto, purché  svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio  degli interessati;

h)   nelle  pubbliche amministrazioni e, in  particolare,  nelle  aree  di  accesso  alle  strutture  del servizio  sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro  per la pubblica  amministrazione 25 febbraio  2020, n. l , sono messe a disposizione degli addetti,  nonché degli utenti e visitatori,  soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;

i)    nello svolgimento delle  procedure  concorsuali pubbliche e private  sono adottate  opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti  ravvicinati  tra i candidati  e tali da garantire  ai partecipanti la  possibilità  di  rispettare  la distanza  di  almeno  un  metro  tra  di  loro,  di  cui all'allegato l, lettera d);

l)    le aziende  di trasporto  pubblico  anche a lunga percortenza adottano  interventi straordinari  di sanificazione dei mezzi;

m) chiunque, a  patire dal  quattordicesimo giorno  antecedente la  data  di  pubblicazione  del presente  decreto, abbia fatto ingresso  in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico,  come    identificate  dall 'Organizzazione   Mondiale    della    Sanità,   deve comunicmne  tale  circostanza al  Dipartimento di  prevenzione dell'azienda  sanitaria competente per territorio  nonché  al proprio  medico di medicina  generale  ovvero  al pediatra di  libera  scelta.  Le  modalità   di  trasmissione dei  dati  ai  servizi  di  sanità  pubblica  sono definite  dalle  regioni  con apposito  provvedimento, che indica  i riferimenti  dei nominativi  e dei   contatti    dei   medici   di   sanità   pubblica;   ove   contattati    tramite   il   numero   unico dell'emergenza 112  o il  nun1ero verde  appositamente istituito  dalla  regione, gli operatori delle   centrali   comunicano generalità  e  recapiti   per  la  trasmissione  ai  servizi   di  sanità pubblica  territorialmente competenti.

2.   L'operatore  di   sanità   pubblica   e  i  servizi   di   sanità   pubblica  territorialmente  competenti provvedono, sulla  base  delle  comunicazioni di cui al comma  l, lettera  m), alla  prescrizione  della permanenza domiciliare, secondo le modalità  di seguito indicate:
a) contattano  telefonicamente  e assumono  informazioni,  il più possibile  dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
b) accertata  la  necessità  di  avviare  la  sorveglianza  sanitaria  e  l'isolamento   fiduciario, informano   dettagliatamente   l 'interessato   sulle   misure  da  adottare,   illustrandone   le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione;
c) accet1ata  la  necessità  di  avviare  la  sorveglianza  sanitaria  e  l'isolamento   fiduciario, l'operatore di sanità pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell 'eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del25 febbraio 2020);
d) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l 'assenza  dal lavoro, si  procede a rilasciare  una  dichiarazione  indirizzata  all'INPS,  al  datore  di  lavoro  e  al  medico  di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificandone la data di inizio e fine.

3. L'operatore di sanità pubblica deve inoltre:
a) accertare l'assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi;
b) informare  la  persona  circa  i sintomi,  le caratteristiche  di  contagiosità, le modalità  di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;
c) informare  la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera).

4. Allo scopo di massimizzare l'efficacia della procedura sanitaria è indispensabile informare sul significato, le modalità e le finalità dell'isolamento domiciliare al fine di assicurare  la massima adesione e l'applicazione delle seguenti misure:
a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall 'ultima esposizione;
b) divieto di contatti sociali;
c) divieto di spostamenti e viaggi;
d) obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.

5. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
a) avvertire immediatamente  il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l 'operatore di Sanità Pubblica;
b) indossare   la   mascherina   chirurgica   fornita   all'avvio    della   procedura   sanitaria   e allontanarsi dagli altri conviventi;
c) rimanere  nella propria stanza con la porta chiusa  garantendo  un'adeguata  ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.

6. L'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute,  la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica procede secondo  quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero  della salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.

7. Su tutto il tenitorio nazionale è raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato l.

Art. 4
 
(Monitoraggio delle misure)

I .  Il  prefetto  tenitorialmente competente,  informando  preventivamente  il  Ministro  dell'interno, assicura l 'esecuzione delle misure di cui all'atiicolo l, nonché monitora l'attuazione  delle restanti misure da parte delle amministrazioni  competenti. Il prefetto, ove occorra, si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate, sentiti i competenti  comandi tetritoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, come previsto dall'articolo  3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6

 Art. 5
 
(Disposizioni finali)

l. Le disposizioni del presente  decreto producono effetto dalla data  dell'8 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.
2. Le misure di cui agli atiicoli 2 e 3 si applicano anche ai territori di cui all'articolo I, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose.
3. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo e 4 marzo 2020.
4. Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cui all'ruiicolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.
5. Le disposizioni  del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

 

Roma, 8 marzo 2020
Il Ministro della salute
Speranza

Il Presidente      
del Consiglio dei ministri
Conte

 

Allegato 1

Misure igieniche:

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supetmercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mam;

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

c) evitare abbracci e strette di mano;

d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;

e) igiene respiratoria  (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

f) evitare l'uso  promiscuo dì bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;

g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

i)  non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

l)  pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
dell' 09 marzo 2020

Art. 1
 
Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del  Presidente  del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale.
  2. Sull'intero  territorio  nazionale  e'  vietata  ogni  forma  di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
  3. La lettera d) dell'art. 1 decreto del Presidente  del  Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e' sostituita dalla seguente:
    d) sono sospesi gli eventi e le competizioni  sportive  di  ogni ordine e disciplina, in  luoghi  pubblici  o  privati.  Gli  impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento  degli  atleti,  professionisti  e  non   professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato  olimpico  nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista  della  loro partecipazione ai giochi olimpici o  a  manifestazioni  nazionali  ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento  degli eventi  e  delle  competizioni  sportive  organizzati  da   organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi  utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di  pubblico;  in tutti tali casi, le associazioni e le societa' sportive, a mezzo  del proprio personale medico,  sono  tenute  ad  effettuare  i  controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del  virus  COVID-19  tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che  vi partecipano; lo sport e le attivita' motorie svolti  all'aperto  sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile  consentire  il rispetto della distanza interpersonale di un metro».

Art. 2
 
Disposizioni finali

  1. Le disposizioni del presente  decreto  producono  effetto  dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.
  2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente  decreto cessano di produrre effetti le misure di cui agli articoli 2 e 3  del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8  marzo  2020  ove incompatibili con la disposizione dell'art. 1 del presente decreto.

Roma, 9 marzo 2020
 
Il Presidente del Consiglio dei ministri
Conte   

Il Ministro della salute
Speranza

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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
dell' 11 marzo 2020

ART. 1
(Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale)

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull’intero territorio nazionale, le seguenti misure:

1.    Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
2.    Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
3.    Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2.
4.    Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
5.    Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.
6.     Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.
7.    In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:

a.    sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
b.    siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
c.    siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
d.    assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
e.    siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
8.     per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
9.    in relazione a quanto disposto nell’ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
10.  Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

ART. 2
(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.
2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del presente decreto, le misure di cui al  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
 
Roma,
                                                                     
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 
IL MINISTRO DELLA SALUTE
 

 
Allegato 1
COMMERCIO AL DETTAGLIO
 
Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

 
Allegato 2
Servizi per la persona
 
Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse

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DIRETTIVA DEL MINISTERO DEGLI INTERNI
(08/03/2020)

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante misure urgenti per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Con il d.P.C.M. 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 59 dell'8 marzo 2020, sono state ridefmite le misure che, in attuazione del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, devono essere adottate per contenere la diffusione del virus COVID-19.

Nelle more della definizione di più puntuali indicazioni in merito alle modalità di attuazione di dette misure, all'esito  del confronto in atto in sede di Comitato tecnico­ scientifico e Comitato Operativo, in primo luogo, si ritiene necessario fornire le prime indicazioni su alcune disposizioni del citato provvedimento.

Il provvedimento sostituisce integralmente le disposizioni recate dai precedenti d.P.C.M. del l o e del4  marzo che cessano, dunque, di trovare applicazione e introduce misure che sono efficaci, salve diverse disposizioni  nelle stesse contenute, fino al 3 aprile 2020.

Più in dettaglio, l'art.  l  del nuovo d.P.C.M. prevede la creazione di un'area unica, comprendente il territorio della Regione Lombardia e di altre 14 Province (cinque dell 'Emilia-Romagna, cinque del Piemonte, tre del Veneto e una delle Marche).

Nell 'ambito di tale area - che sostituisce le "zone rosse" attivate sulla base dei cennati decreti del l o  e del 4 marzo- viene prevista l 'applicazione di misure rafforzate di contenimento dell'infezione  alla luce della dinamica epidemiologica sviluppatasi in questi ultimi giorni.

Nel contempo,  l 'art.  2 del provvedimento prevede la rideterminazione delle misure  di  contrasto  dell'epidemia,  soggette  a  unifonne  applicazione  sul  resto del territorio nazionale.

Il citato provvedimento, nel ribadire l'attribuzione  ai Prefetti, territorialmente competenti, del monitoraggio sull'attuazione delle misure di contenimento adottate dalle varie Amministrazioni  interessate,  ha previsto che gli stessi assicurino  l'esecuzione delle misure di cui ali'art. l, concernente la regione Lombardia e le province di Modena, Parma,  Piacenza,  Reggio  neli 'Emilia,  Rimini,  Pesaro  e  Urbino,  Alessandria, Asti,• Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia.

E' altresì previsto che, per lo svolgimento delle predette attività, il Prefetto - ove ne ricorra la necessità- si avvale delle Forze di polizia, con il concorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché di personale delle Forze Armate.

Viene, inoltre, confermata anche l'esigenza che delle iniziative intraprese (sia nell'ambito dell'area "a contenimento rafforzato", sia sul resto del territorio nazionale) i Prefetti diano comunicazione al Presidente della Regione e della Provincia Autonoma interessata.

L'esercizio di tali compiti chiama in causa l'intero spettro delle funzioni e delle prerogative  che  la  legge  riserva  al  Prefetto,  a  cominciare  da  quelle  di  Autorità provinciale di p.s., volte ad assicurare sul territorio il coordinamento delle diverse "componenti" dell 'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Al  riguardo,  occorre  in  primo  luogo  evidenziare  come,  per  la  concreta attuazione delle suddette prescrizioni, sia indispensabile far leva, innanzitutto, sul senso di responsabilità dei singoli cittadini, ai quali andrà rivolta una puntuale attività di comunicazione istituzionale da parte di tutte le Autorità competenti.

Ciò  posto,  le  SS.LL.  -  nell'espletamento  delle  funzioni  di  rappresentanza generale di governo sul territorio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006,  n. 180,   nonché di Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell'art.13  della legge 1° aprile 1981, n.l21,  e nell'ambito  delle proprie competenze in materia di protezione civile, ai sensi deIl'art. 9 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. l -  vorranno porre in essere   ogni utile iniziativa per il coinvolgimento di tutte le Autorità primariamente competenti, nonché di quelle Amministrazioni che potranno svolgere ogni utile azione per l'attuazione  del cennato Decreto.

In  quest 'ottica,  sarà  pertanto   cura  delle  SS.LL.  convocare   a  stretto  giro  i Comitati   Provinciali  per  l'ordine  e  la  sicurezza   pubblica,   anche  da  remoto   e  in composizione flessibile,  al fine di esaminare  e definire le funzioni da ciascuno svolte.

Inoltre, i Prefetti  dei Capoluoghi  di Regione,  nelle funzioni  di Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle Autonomie,  ai sensi dell 'art.  l O della legge
5 giugno 2003, n. 131, dovranno  acquisire  ogni utile elemento  dalle Regioni, ordinariamente competenti  in materia  di sanità,  al fine di coordinarsi,  auspicabilmente in via preventiva, nella superiore  esigenza  dello svolgimento ordinato delle funzioni  di ciascuna Istituzione  in questo specifico  contesto emergenziale.

Ferma restando la piena autonomia nelle materie di competenza regionale,  come individuate   dalle   disposizioni   vigenti,   va  rilevata   l 'esigenza  che  in  ogni  caso,   e soprattutto in questo delicato momento,  non vi siano sovrapposizioni di direttive aventi incidenza   in  materia   di  ordine  e  sicurezza   pubblica,   che  rimangono   di  esclusiva competenza  statale  e che vengono  adottate  esclusivamente dalle Autorità  nazionale  e provinciali  di pubblica  sicurezza.

Il riferimento  è, in particolare, alla previsione  di cui alla lett. a) del comma  l del citato articolo che, nei suddetti ambiti territoriali,  prescrive  di evitare ogni spostamento delle persone  fisiche  in entrata  e in uscita dai territori  in questione, nonché  all 'interno dei medesimi,  salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni  di necessità, ovvero spostamenti  per motivi di salute.

Al riguardo,  attesa l 'ampia estensione  geografica  delle aree interessate, nonché l'elevato numero  dei potenziali  destinatari  dell'applicazione delle misure  in questione, la previsione  normativa  in esame  non  contempla  l'adozione di procedure  di autorizzazione preventiva  agli spostamenti.

Si  rende,   pertanto,   necessario   adottare,   nell 'ambito   del  più  ampio   piano coordinato  di  controllo   del  territorio   a  mente  della  legge  n.  128/200 l ,  specifiche modalità  di  vigilanza  sull'osservanza delle  cennate  prescrizioni, anche  ai  fini  della verifica  della  rispondenza delle  motivazioni   addotte  dagli  interessati  ai  presupposti indicati dalla disposizione sopra citata.

Rileveranno,   in  proposito,    elementi   documentali    comprovanti   l 'effettiva sussistenza di esigenze  lavorative,  anche  non  indifferibili, a condizione naturalmente che l 'attività lavorativa  o professionale dell'interessato non rientri tra quelle sospese  ai sensi  delle  vigenti  disposizioni  contenute  nei  diversi  provvedimenti emanati  per  far fronte alla diffusione del COVID-19 (come, ad esempio, i servizi educativi  per l 'infanzia e le  attività  didattiche   di  cui  all'art.  l ,  comma   l  lett.  h)  del  d.P.C.M.),   ovvero  di situazioni di necessità  che, in sostanza,  devono essere identificate in quelle ipotesi in cui lo spostamento è preordinato allo svolgimento di un 'attività indispensabile per tutelare un diritto  primario  non  altrimenti  efficacemente tutelabile;  o motivi  di salute  che si devono identificare in quei casi in cui l 'interessato deve spostarsi per sottoporsi a terapie o cure mediche non effettuabili  nel comune di residenza  o di domicilio.

Si  soggiunge   che,  nell 'attività  di  controllo   dovrà   essere  posta  particolare attenzione  al fine di garantire  lo svolgimento dei servizi pubblici  essenziali,  fatto salvo quanto previsto relativamente all 'istruzione, attività già sospesa dal d.P.C.M. in oggetto.

In  tale  contesto,  ove  emerga  l'esigenza di  dover  disporre  di  contingenti   di rinforzo e delle Forze annate, al fine di assicurare  l 'impiego razionale ed armonico delle risorse disponibili, è necessario  che le SS.LL. veicolino  le relative richieste  unicamente alla  Segreteria   del  Dipartimento della  Pubblica  Sicurezza  che  assicurerà  - come  di consueto - la ripartizione delle forze disponibili.

Premesso  che viene, comunque, fatto salvo il diritto al rientro  nel territorio  del comune  di residenza,  di domicilio  o di dimoradegli interessati,  va qui evidenziato che l 'onere  di dimostrare  la sussistenza delle  situazioni  che  consentono  la possibilità  di spostamento incombe sull 'interessato.

Nella logica  di responsabilizzazione dei singoli,  cui si è fatto sopra  cenno,  si ritiene che tale onere potrà essere assolto producendo un 'autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.  28 dicembre  2000,  n. 445, che potrà essere  resa anche seduta stante attraverso  la compilazione dei moduli appositamente predisposti  in dotazione agli operatori delle Forze di polizia e della Forza pubblica.

Va comunque  evidenziato  che la veridicità  delle autodichiarazioni potrà essere verificata  ex post.

Stante  comunque  il richiamato senso  di responsabilità dei singoli  cittadini,  si osserva che il mancato  rispetto degli obblighi  di cui al citato provvedimento, è assistito dalla   sanzione   prevista   dall 'art.   650   c.p.,  per   l 'inosservanza   dei  provvedimenti deli'Autorità, qualora naturalmente il fatto non concretizzi  più grave reato.

A  questo  proposito,  al fine  di  fornire  al pubblico  un'informazione  non  solo corretta  ma quanto  più esaustiva  possibile,  il personale  operante  provvederà anche  a rendere edotti gli interessati  circa il fatto che le più gravi conseguenze sul piano penale di un comportamento, anche solo  colposo,  non conforme  alle previsioni  del d.P.C.M. possono portare a configurare ipotesi di reato, quali quelle di cui all 'art. 452 c.p. (delitti colposi contro la salute pubblica).

Il quadro delle misure afferenti alla mobilità è completato dalla previsione del comma  l , lett. b), che si estrinseca in una forte raccomandazione a rimanere presso il proprio  domicilio  e  a  limitare  al  massimo  i  contatti  sociali  rivolta  a  coloro  che presentano  sintomi  da  infezione  respiratoria  e  rialzo  della  temperatura   corporea maggiore di 37,5° gradi C. Si soggiunge che l 'inosservanza di tale raccomandazione può arrivare a configurare l 'elemento materiale di reati contro la salute pubblica.

Al fme di assicurare il rispetto delle misure che impongono limitazioni della mobilità, le SS.LL. vorranno attenersi alle seguenti linee di indirizzo.

Per effetto del d.P.C.M. M. 8 marzo 2020, le "zone rosse" preesistenti sono state soppresse e assorbite nelle aree "a contenimento rafforzato",  che viene oggi a ricomprendere l'intera Lombardia e le altre 14 Province di cui al cennato Decreto.

Pertanto  a decorrere  dall'8  marzo  i servizi  di  controllo  delle  predette  "zone rosse", nelle modalità precedentemente poste in essere, dovranno cessare.

Contemporaneamente andranno attuate le iniziative finalizzate ad assicurare il rispetto delle limitazioni  e delle restrizioni  previste dall 'art.  l  del d.P.C.M. 8 marzo
2020.

In particolare, per quanto concerne la verifica del rispetto delle limitazioni della mobilità, dovranno essere attuati mirati controlli lungo le linee di comunicazione  e le grandi infrastrutture del sistema del trasporto.

Per quanto concerne la rete autostradale e la viabilità principale, nell'ambito del territorio di competenza, i Reparti della Specialità della Polizia Stradale effettueranno  i relativi controlli, acquisendo le autodichiarazioni, di cui si è detto sopra.

Analoghi  servizi saranno disposti, nella viabilità  ordinaria  di rispettiva competenza,  anche  dalle  pattuglie  d eli 'Arma  dei  Carabinieri,  nonché  dalle  Polizie Municipali che i Sig.ri Prefetti avranno cura di coinvolgere attraverso la predisposizione di condivisi e coordinati piani di controllo.

Inoltre, lungo la rete autostradale, i Reparti della cennata Specialità, con la necessaria collaborazione delle società concessionarie,  verificheranno anche il rispetto delle limitazioni  riguardanti  l 'esercizio  delle attività  di ristorazione  di cui ali 'art.  l , comma l , lett. n), del d.P.C.M. 8 marzo 2020.

Per quanto concerne, invece, il trasporto ferroviario, la Polizia Ferroviaria curerà, con la necessaria  presenza e collaborazione  del personale delle Ferrovie  dello Stato, delle Autorità  Sanitarie e della Protezione Civile, la canalizzazione  dei passeggeri  in entrata e in uscita dalle stazioni, al fme di consentire le verifiche speditive sullo stato di salute dei viaggiatori, anche attraverso apparecchi "termoscan".

La Specialità, inoltre, attuerà i controlli anche sui viaggiatori acquisendo le autodichiarazioni di cui si è detto sopra.

Per quanto concerne i controlli da effettuarsi alle zone di frontiera, si ritiene opportuno evidenziare che, in deroga alle disposizioni che disciplinano l'impiego  dei comparti di Specialità delle Forze di Polizia, ai fini del concorso al mantenimento dell'ordine  e della sicurezza pubblica nell'ambito  delle operazioni di polizia, i Prefetti delle aree indicate dal d.P.C.M.  8 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. n. 59, potranno disporre del citato personale, previa diretta intesa con il Questore.

A  tale  riguardo  le  citate  Autorità  dovranno,  comunque,   contemperare  le preminenti esigenze di tutela della salubrità pubblica con quelle poste a salvaguardia della sicurezza degli aeroporti e dei porti contro gli atti di interferenza illecita previsti dai locali Piani Leonardo da Vinci e Cristoforo Colombo.

In relazione ai diversi ambiti di intervento, si riportano di seguito le sottonotate prescrizioni:

a)  Uffici di Polizia  di Frontiera operanti ai confini  terrestri
Si rappresenta preliminarmente che neli 'attuale situazione emergenziale di carattere sanitario i controlli dei movimenti delle persone ai fini del contenimento del contagio• nelle aree indicate dal DPCM risultano preminenti.
In considerazione di quanto sopra, il personale operante nei citati presidi costituirà parte integrante del dispositivo di controllo del territorio pianificato in seno al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica secondo le modalità declinate nelle ordinanze emesse dal Questore.
In particolare, lungo la fascia confinaria italo-svizzera, il personale operante verificherà il possesso della documentazione giustificativa che dovrà essere prodotta
da cittadini comunitari/cittadini di Paesi Terzi ai fmi del loro spostamento in entrata/uscita  dai  territori  indicati  nel  citato  d.P.C.M.  8  marzo  2020,  in stretto raccordo con le Autorità deputate ai controlli sanitari.
In questo senso,  il predetto  personale dovrà essere impiegato  presso i principali valichi  terrestri  interessati  al  transito  per  controllare  che  gli  spostamenti  delle
persone,  in  deroga  al  divieto  di  circolazione,  siano  supportati  da  comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero siano spostamenti per motivi di salute, mediante le cennate autodichiarazioni.
Per  tutelare  la  superiore   incolumità  del  personale   operante  e  delle  persone destinatarie   di  verifica   nell 'espletamento   delle  predette   attività   di  controllo, soprattutto in quei contesti connotati da alto scorrimento ovvero da intenso traffico veicolare,  i Sigg. Prefetti avranno cura di raccordarsi con le competenti Autorità

elvetiche al fine di porre in essere idonee misure di rallentamento del traffico per consentire l'effettuazione  dei predetti servizi in condizioni di sicurezza.

b)  Uffici di Polizia  di Frontiera operanti presso  gli scali  Aerei

VOLI DOMESTICI

Voli in partenza dalle aree indicate dal d.P.CM

Presso gli Scali aerei interessati, all 'atto dei controlli di sicurezza, il personale delle Società di Gestione (Guardie Particolari Giurate) dovrà essere preposto al controllo, oltre che del possesso del titolo di viaggio, anche del possesso della prescritta attestazione recante la motivazione che consente l'ingresso/uscita  in deroga alle citate previsioni.

Detta attività dovrà essere espletata in stretto raccordo con il personale della Polizia di Frontiera,  presente  con  funzioni  di supervisione,  opportunamente  potenziato anche con personale non in possesso della citata qualifica.

A tal fine i Prefetti dovranno tempestivamente avviare diretti contatti con i Direttori delle Direzioni Aeroportuali interessate e le Società di gestione aeroportuali, che• cureranno gli aspetti organizzativi nonché un'accurata campagna d'informazione anche per il tramite delle Compagnie di Navigazione presenti negli scali.

A tal fine dovrà essere predisposta una modulistica multilingue.

Voli in arrivo nelle aree indicate dal d.P.C.M.

Analoghe attività dovranno essere espletate anche dagli altri Scali nazionali ove sono previsti collegamenti con gli aeroporti ubicati nelle aree interessate dalle citate limitazioni.

Voli in transito

Restano esclusi dalle predette prescrizioni i passeggeri in transito negli aeroporti presenti nelle aree di cui al d.P.C.M.  8 marzo 2020.

VOLI SCHENGEN ED EXTRA-SCHENGEN

Voli in partenza dalle aree indicate dal d.P.CM

Le autocertificazioni suindicate dovranno essere richieste unicamente a tutti coloro che  sono  residenti  ovvero  domiciliati  nei  territori  interessati  dalle  limitazioni secondo le modalità previste per i voli domestici.

I cittadini comunitari nonché i cittadini di Paesi terzi dovranno essere resi edotti, con opportune campagne informative, del rischio di non essere accettati all'arrivo negli aeroporti  di destinazione  in quanto provenienti  da aree a rischio epidemiologico.

Voli in arrivo nelle aree indicate dal d.P.CM

I passeggeri provenienti dali'area Schengen dovranno motivare lo scopo del viaggio all'atto  dell'ingresso.  A  tal fine personale  delle Società  di  Gestione,  in stretto raccordo con personale della Polizia di Frontiera, effettuerà i citati controlli dopo le verifiche sanitarie. Le predette motivazioni potranno essere rese mediante la compilazione di apposita modulistica distribuita a cura delle Compagnie di Navigazione.

Nei confronti dei passeggeri provenienti da voli extra-Schengen i controlli relativi alle motivazioni del viaggio in deroga alle limitazioni saranno espletati all'atto delle verifiche di frontiera.

c)  Uffici di Polizia di Frontiera operanti presso  gli scali Marittimi
Presso lo Scalo marittimo di Venezia dovranno essere adottate analoghe misure per consentire lo sbarco/imbarco unicamente quando ricorrano le suindicate previsioni e con le modalità individuate per gli Scali aerei.

In relazione all'esigenza  di contenere il fenomeno epidemiologico,  fino a cessate esigenze non saranno più rilasciati visti di ingresso ovvero shore pass a favore dei marittimi e dei membri di equipaggio, fatti salvi i casi che hanno i connotati di assoluta eccezionalità.

NAVI  DA CROCIERA

I passeggeri delle navi da crociera non potranno scendere per visita alla città ma potranno transitare unicamente ai fini del loro rientro nei luoghi di residenza ovvero nel Paese di provenienza.

Per l 'esecuzione delle restanti prescrizioni di cui all 'art. l, incluse quelle per le quali è prevista l 'irrogazione della sanzione della sospensione dell 'attività in caso di violazione, le SS.LL. vorranno pianificare in sede di Comitato Provinciale per l 'Ordine e la Sicurezza Pubblica, in primo luogo con le Autorità locali, le relative modalità attuative, sotto la vigilanza dei Sindaci, nella loro qualità di Autorità sanitaria locale.

Per quanto concerne, infine, le prescrizioni di cui all'art. 2, finalizzate a uniformare gli interventi per il contrasto dell 'epidemia sul resto del territorio nazionale, si  sottolinea   la  confenna,   ali 'art.   4,  deli 'attribuzione   ai  Prefetti  territorialmente competenti  del monitoraggio  suli 'attuazione  delle misure previste in capo alle varie Amministrazioni.

Alla  luce  di  quanto  sopra,  le  SS.LL.  potranno  imprimere  un  significativo impulso   ai  tavoli  ordinariamente   già  previsti  dall'attuale   assetto  ordinamentale, nell 'ambito  delle  consuete  interlocuzioni  con  le Istituzioni,  cui  compete  la diretta adozione delle varie misure.

Si confida nella consueta, puntuale collaborazione delle SS.LL.

Lamorgese

MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE

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ESTRATTO ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE
21/03/2020
(in alternativa link al testo integrale)

ORDINANZA

Art. 1
(Ulteriori  misure urgenti di contenimento  del contagio sull'intero territorio nazionale)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull'intero territorio nazionale, le ulteriori seguenti misure:
a)   è vietato l'accesso  del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
b)  non  è consentito  svolgere  attività  Iudica o ricreativa  all'aperto; resta  consentito  svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
c)   sono  chiusi gli esercizi  di somministrazione  di alimenti  e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale  di almeno un metro;
d)  nei  giorni  festivi  e  prefestivi,  nonché  in  quegli  altri  che  immediatamente   precedono  o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

Art. 2 (Disposizioni finali)

1. Le disposizioni  della presente ordinanza  producono  effetto dalla data del 21 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.

...

Roma, 20 marzo 2020

IL MINISTRO
Roberto Speranza

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Nota esplicativa al DPCM 8 marzo 2020 del Ministero degli Esteri
2020-03-08

Data: 08/03/2020
Nota esplicativa al DPCM 8 marzo 2020
Maeci

Con riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, si precisa quanto segue:

TRANSFRONTALIERI
Le limitazioni introdotte oggi non vietano gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro. Salvo che siano soggettI a quarantena o che siano risultati positivi al virus, i transfrontalieri potranno quindi entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa. Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo, inclusa una dichiarazione che potrà essere resa alle forze di polizia in caso di eventuali controlli.

MERCI
Le merci possono entrare ed uscire dai territori interessati. Il trasporto delle merci è considerato come un'esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può quindi entrare e uscire dai territori interessati e spostarsi all'interno degli stessi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.

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ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE
Ocdpc n.646 dell'8marzo 2020

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
08 marzo 2020

In corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

    Testo integrale

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020,  n. 644 del 4 marzo 2020, e 645 del 8 marzo 2020 recanti “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 8 marzo 2020;

VISTI gli esiti della riunione del Comitato operativo della protezione civile in data 8 marzo 2020;

CONSIDERATO di dover garantire uniformità applicativa del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 8 marzo 2020;
ACQUISITA l’intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 8 marzo 2020;

DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;
 

DISPONE

Articolo 1
1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 si applicano alle sole persone fisiche, come letteralmente indicato nel medesimo decreto. E’ esclusa ogni applicabilità della misura al transito e trasporto merci ed a tutta la filiera produttiva da e per le zone indicate. Quanto previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, lettera a) non vieta alle persone fisiche gli spostamenti su tutto il territorio nazionale per motivi di lavoro, di necessità o per motivi di salute, nonchè lo svolgimento delle conseguenti attività.
2. L’articolo 1, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 non prevede limitazioni all’attività degli uffici pubblici, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera r) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
3. Le Regioni con propri provvedimenti danno applicazione alle disposizioni di cui alla presente ordinanza.
 

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,  
                                             
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
Angelo Borrelli

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DISPOSIZIONI DELLA DIOCESI DI MILANO

PRIMO COMUNICATO
(23/02/2020)

L’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, in ragione dell’ordinanza emanata dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, di concerto con il ministro della Salute, Roberto Speranza, dispone la sospensione delle Celebrazioni eucaristiche con concorso di popolo a partire dall’orario vespertino di domenica 23 febbraio e fino a data da definire a seguito dell’evolversi della situazione.
Nella giornata di domani, lunedì 24 febbraio, verranno fornite ulteriori indicazioni in merito alle celebrazioni rituali.

SECONDO COMUNICATO
(26/02/20202)

In ragione dell’ordinanza emanata dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, di concerto con il Ministro della Salute, Roberto Speranza, si dispongono - per quanto attiene all’intero territorio dell’Arcidiocesi - i seguenti provvedimenti.
1.    Che le chiese rimangano aperte
2.    Che, negli oratori, non si prevedano incontri, iniziative, riunioni, annullando, in ogni caso, eventi precedentemente fissati
3.    Che i funerali e i matrimoni possano essere celebrati, ma con la presenza dei soli parenti stretti

Sono, altresì, sospesi convegni e riunioni di formazione a livello diocesano.
In particolare, la Due Giorni di Formazione del Clero, prevista presso il Centro Pastorale di Seveso (24-25 febbraio) e le tre Assemblee Ecclesiali delle Zone Pastorali (IV-Rho; V-Monza; VII-Sesto San Giovanni).     
La Curia arcivescovile sarà aperta la pubblico per erogare i consueti servizi.
Si segnala che sarà possibile seguire, nei prossimi giorni, la Celebrazione eucaristica feriale sul portale della Diocesi di Milano www.chiesadimilano.it e, in video, su ChiesaTv (canale 195 del Digitale Terrestre)
Si informa che sul Portale della Diocesi sono pubblicati il Vademecum regionale sull’emergenza e le informazioni relative agli orari delle Celebrazioni trasmesse dai media  
Ulteriori informazioni verranno, eventualmente, comunicate in seguito.  

Il Vicario Generale
+ Franco Agnesi

TERZO COMUNICATO
(09/03/20202)

A Seguito del nuovo Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri datato 8 marzo 2020 vengono riportate le norme in vigore da oggi fino a nuovo provvedimento.
In particolare si sottolinea la sospensione delle celebrazioni esequiali (funerali), con l’invito a compiere la benedizione del sepolcro e i riti di sepoltura rispettando le distanze di sicurezza, la S. Messa esequiale potrà essere celebrata al termine dell’emergenza.
Norme anche per la celebrazione del sacramento della Confessione che deve avvenire in luogo ampio, evitando l’uso del confessionale, e rispettando la distanza di almeno un metro.
Le altre norme relative alla sospensione delle S. Messe con il popolo, la chiusura degli oratori, la sospensione degli incontri ed il mantenimento dell’apertura delle chiese, così come comunicato lo scorso 6 marzo, sono confermate.

Nota del Vicario Generale, monsignor Franco Agnesi
Nuove disposizioni per l’emergenza COVID-19

Visto il Comunicato dei Vescovi Lombardi dello scorso 6 marzo e in ragione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, si dispongono i seguenti provvedimenti:

1. Le chiese rimangano aperte;
2. Le Messe con il concorso di popolo rimangano sospese, i presbiteri sono invitati a celebrare quotidianamente senza popolo;
3. Si sospendano anche i matrimoni, i Battesimi e le celebrazioni esequiali. Siano celebrati, tuttavia, la benedizione del sepolcro e il rito della sepoltura (o della deposizione delle ceneri) come previsto dal rituale delle Esequie. Sia raccomandato agli eventuali presenti il rispetto delle distanze imposte dalla normativa. La Messa esequiale sarà concordata con la famiglia a tempo opportuno al termine dell’emergenza.
4. Negli oratori restino chiusi i cortili e gli altri ambienti. Pertanto non si prevedano incontri, iniziative, riunioni, annullando, in ogni caso, eventi precedentemente fissati.
5. Per quanto concerne il sacramento della riconciliazione è preferibile non utilizzare confessionali, ma luoghi più ampi come la sacrestia o ambienti adiacenti la chiesa. Per la confessione nei banchi si tenga la distanza di almeno di un metro, a condizione che sia possibile garantire la dovuta riservatezza del sacramento.

Si segnala che è possibile seguire la Celebrazione eucaristica feriale sul portale della Diocesi di Milano www.chiesadimilano.it e, in video, su ChiesaTv (canale 195 del Digitale Terrestre).
Si informa inoltre che sul Portale della Diocesi sono pubblicati gli orari delle Celebrazioni trasmesse dai media.
Le presenti disposizioni sono valide fino a nuovo provvedimento.

+ Mons. Franco Agnesi Vicario Generale

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AVVISI COMUNITA' PASTORALE
BEATO DON CARLO GNOCCHI
(28/02/2020)

Le Sante Messe del 29 febbraio/1 marzo 2020 all’interno della nostra Comunità non verranno celebrate. Domenica 1 marzo tutti i fedeli della Diocesi di Milano, stando riuniti in casa con i propri familiari, potranno unirsi in preghiera con l’Arcivescovo, monsignor Mario Delpini, che dalla Cripta del Duomo di Milano presiederà la celebrazione eucaristica della Domenica di inizio Quaresima. La celebrazione sarà trasmessa in diretta su TgrLombardia – Rai 3 per tutto il territorio regionale a partire dalle 11.00.
Seppure in questa forma del tutto particolare – dettata dall’esigenza di tutelare la salute pubblica recependo le indicazioni delle autorità competenti – al momento della comunione tutti i fedeli saranno invitati a recitare la formula della Comunione Spirituale e al termine si svolgerà il rito dell’Imposizione delle Ceneri.

Sempre allo scopo di favorire la partecipazione alla vita della Chiesa, pur in questo momento del tutto eccezionale, come previsto dal diritto canonico nei casi in cui non è possibile partecipare all’Eucarestia, l’Arcivescovo invita i fedeli alla preghiera individuale e in famiglia, utilizzando il foglietto della Santa Messa e il sussidio “Iniziamo insieme la Quaresima” che sono disponibili in ogni chiesa della nostra Comunità. Il notiziario settimanale “Comunità” non sarà distribuito, e ricordiamo inoltre che tutte le attività della vita Parrocchiale sono sospese fino a nuova comunicazione. Nel frattempo comunque tutte le chiese della Comunità sono aperte ai fedeli.

APPUNTAMENTI “SOCIAL”
Appuntamenti della settimana, fino a diversa comunicazione:

A partire da domenica 1 marzo, ogni mattina alle 6.28, l’Arcivescovo Delpini pregherà per un minuto e pronuncerà le intenzioni di preghiera per la pace dalla Cappella arcivescovile. Il collegamento avverrà attraverso il portale della Diocesi di Milano al link www.chiesadimilano.it/6e28 e sugli account ufficiali dei canali social diocesani (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube) con l’hashtag #6e28. Il medesimo video verrà anche trasmesso
in differita da Chiesa Tv al termine della diretta della Santa Messa feriale dal Duomo di Milano delle 8, così come da Radio Marconi (ore 6.28, 12 e 19.10) e Radio Mater.

A partire da lunedì 2 marzo, ogni sera alle 20.30, i sacerdoti della nostra Comunità celebreranno la Santa Messa, senza la partecipazione dei fedeli, in una delle cinque chiese della Comunità, ricordando nelle intenzioni i defunti. L’evento verrà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook “Comunità Pastorale Beato don Carlo Gnocchi - Varese”: facebook.com/dongnocchivarese (ATTENZIONE: anche chi non è iscritto a Facebook può vedere i contenuti pubblici della pagina collegandosi al link!).

INTEGRAZIONE
(28/02/2020)

CONTINUANO GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA  SUl MEDIA DIGITALI:
-alle 6.28, l'Arcivescovo Delpini prega per un minuto e pronuncia le intenzioni di preghiera per la pace dalla  Cappella arcivescovile;
- alle 20.30, da lunedì a giovedì, i sacerdoti della nostra Comunità celebrano la Santa Messa, senza partecipazione di fedeli;
- alle 20.30, venerdì, i sacerdoti della  nostra Comunità celebrano la preghiera davanti alla Croce, senza partecipazione di fedeli.
Gli ultimi due eventi sono trasmessi in diretta sulla pagina  Facebook della Comunità Pastorale.

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DISPOSIZIONI FONDAZIONE MOLINA

Aggiornamenti al 6 marzo

Avviso a tutti i Parenti e Visitatori

Su indicazione delle Istituzioni Nazionali e Regionali, la Fondazione Molina ha preso delle iniziative per affrontare al meglio la situazione per il contenimento della diffusione del coronavirus, nell'ottica di salvaguardare la salute e la sicurezza dei propri residenti.

In aggiunta alle precedenti disposizioni si attueranno misure più stringenti conseguenti al DPCM del 4 marzo "Misure  per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVJD-19".

DA DOMENICA 8 MARZO 2020:

•    Non  sarà più consentita l'entrata a parenti e/o conoscenti ed  a professionisti incaricati  dai  parenti (assistenze p r ivate, fisioterapisti etc.);
•    Potranno accedere in Fondazione solamente famigliari di ospiti gravi od in fase terminale, autorizzati dalla Direzione Sanitaria;
•    E'sospesa l'uscita di Residenti;
•    L'ambulatorio sarà chiuso agli esterni.

Chi  non usufruisce  del servizio  di lavanderia interna dovrà consegnare e ritirare presso la Portineria  gli indumenti dalle ore 15 alle ore 19 con le seguenti modalità:

- Residenti nelle case Perelli e Molina : il lunedì ed il mercoledì
- Residenti nelle case Caravatti e Buzio: il martedì ed il giovedì

Vi chiediamo di consultare il sito www.fondazionemolina.it per eventual i aggiornamenti.

Per eventuali richieste ed informazioni è possibile in viare una mail all'indirizzo di posta elettronica:  Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

Confidiamo che ognuno comprenda le esigenze che determinano questa situazione, che auguriamo si risolverà in tempi rapidi.

Il Direttore Generale
Vanni Belli

Aggiornamenti al 3 marzo

A seguito delle indicazioni ricevute dalla Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia si comunica ulteriormente quanto segue:
  •     Sono sospese tutte le deroghe all’ ingresso in struttura concesse fino al 3 marzo;
  •     E’ richiesta, da parte dei visitatori, la compilazione della dichiarazione “Modulo triage per accettazione visitatori” (disponibile presso la portineria della Fondazione); nel caso in cui il visitatore non fornisca i dati richiesti o non sia in grado di rispondere negativamente ai quesiti clinici sottoposti, l’accesso non verrà consentito;
  •     Al fine di tutelare maggiormente gli ospiti residenti si ricorda il limite di accesso in Fondazione ad un solo familiare per ospite e una volta al giorno nelle seguenti fasce: Dalle 11.00 alle 13.00 o dalle 17.00 alle 19.30.
Si invitano pertanto i parenti a limitare l’accesso in Fondazione.

Si confermano tutte le disposizioni precedenti, ove non modificate, dalla presente comunicazione.

Aggiornamenti al 01 marzo

Disposizione coronavirus: gestione Poliambulatorio Fondazione Molina

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del primo marzo 2020

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, considerati l'evolversi della situazione  epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo  dell'epidemia  e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
Sono adottate, per le attività ambulatoriali, le seguenti  misure  di contenimento:

Si comunica  agli utenti  degli ambulatori:

1. La limitazione dell 'accesso agli ambulatori alla sola persona  che necessita  della prestazione e ad un solo accompagnatore.
2. Di lavare accuratamente le mani prima  e dopo l'effettuazione della visita o la prestazione.
A tal proposito oltre  alla  possibilità di accedere ai bagni della  struttura, è a disposizione  un idoneo disinfettante.

Si comunica  al personale della struttura:

Di contattare telefonicamente  l'utente  che deve recarsi presso il nostro ambulatorio per ricevere le seguenti informazioni:

•  Stato di salute generale, presenza di febbre o malattie respiratorie;
•  Ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del  decreto  richiamato, dopo  aver  soggiornato  in  zone  a  rischio  epidemiologico,  sia all 'estero che in Italia, o sia transitato o abbia sostato nei comuni di cui all'allegato 1 (zone Rosse).

Nel caso  di  presenza di  quanto sopra, rinviare l'appuntamento ad  altra data  (l'utente  sarà richiamato dalla Segreteria Medica)

Il personale sanitario e amministrativo degli ambulatori si atterrà alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall'Organizzazione Mondiale della Sanità ed applicherà le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute;
In particolare devono essere rigorosamente rispettate le seguenti misure igieniche:

a)  Lavarsi spesso le mani e comunque sempre prima e dopo il contatto con pazienti;
b)  Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c)  Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
d)  Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
e)   Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
f)   Usare le mascherine solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone  infette.

Sono a disposizione, presso gli ambulatori e solo per i casi sospetti: guanti monouso, sovra camici monouso e mascherine FFP-3.

Il Direttore Sanitario
Giuseppe Ferrari

Aggiornamenti al 27 febbraio

A seguito della situazione per il contenimento della diffusione del contagio da COVID-19 la Fondazione, in adeguamento a quanto previsto da Decreti e Circolari del Governo e della Regione Lombardia comunica che, per la settimana dal 1 al 8 marzo prossimi:

  •     L’accesso dei parenti avverrà con le limitazioni di orario in essere;
  •     Il Poliambulatorio riaprirà ai pazienti esterni da lunedì 1° marzo;
  •     L’Asilo ed il Centro Diurno rimarranno chiusi fino a nuove disposizioni;
  •     L’accesso al servizio mensa per gli esterni e l’accesso dei volontari rimane sospeso.

Si chiede a tutti il rispetto delle modalità di autocontrollo delle condizioni di salute, evitando l’accesso alla Fondazione in caso di sintomi influenzali o consimili.

Ringraziamo tutti per la cortese attenzione

Il Direttore Generale
Vanni Belli

Comunicazione del 24 febbraio

In data 24 febbraio il Presidente Guido Bonoldi ha convocato una riunione straordinaria per valutare come procedere in considerazione dell’emergenza coronavirus in atto.

Tenendo conto dell’attuale situazione e delle misure attuate dal Ministero e dalla Regione Lombardia, si comunicano le precauzioni adottate dalla Fondazione:

  • Il divieto di accesso in struttura se presenti sintomi influenzali quali temperatura corporea > a T° 37.5, mal di gola, rinorrea, difficoltà respiratoria e sintomatologia simil-influenzale/simil COVID-19/polmonite;
  • Il divieto di accesso in struttura ai minorenni;
  • Di limitare le visite ad un familiare (o suo delegato) per ospite residente e nei seguenti orari: dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 19.30. Al di fuori delle fasce orarie segnalate, l’accesso è consentito previa autorizzazione da parte del Direttore Sanitario.
  • Di lavare accuratamente le mani prima e dopo il contatto con l’ospite;
  • Che sono stati sospesi i servizi di ASILO NIDO, CENTRO DIURNO INTEGRATO, POLIAMBULATORIO e SERVIZIO MENSA per l’utenza esterna;
  • Che saranno sospese le seguenti iniziative: corsi di formazione, attività interne di welfare aziendale, S. Messe presso la Cappella S. Pio X e attività di animazione presso il salone teatro (le attività all’ interno dei singoli nuclei non subiranno variazioni).

Tali indicazioni potranno subire modifiche ed aggiornamenti nei prossimi giorni in seguito alla pubblicazione di circolari o disposizioni da parte del Ministero della Salute, ATS Insubria e Ordine dei Medici di Varese.

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COMUNICAZIONE AUTOLINEE VARESINE
(05/03/2020)

Autolinee Varesine: fino a sabato 14 marzo, prosegue l’orario NON SCOLASTICO

Gli istituti scolastici di ogni ordine e grado sono ancora chiusi a causa dell’emergenza Coronavirus, come stabilito dai decreti governativi: questo influisce inevitabilmente anche sul servizio di Autolinee Varesine.

Fino a sabato 14 marzo 2020 e comunque fino alla riapertura delle scuole, tutta la rete urbana ed extraurbana continuerà a seguire l’orario NON SCOLASTICO, tradizionalmente implementato nei periodi di chiusura delle scuole e già in vigore dunque nelle ultime due settimane, quando tale limitazione riguardava essenzialmente Regione Lombardia ed altre regioni confinanti.
L’orario Scolastico tornerà regolarmente in vigore quando verrà decretata la riapertura dei plessi scolastici.

In queste giornate non facili, segnate da un clima di incertezza, l’azienda ci tiene a rimarcare e a ringraziare per la professionalità e il lodevolissimo senso di responsabilità dimostrati quotidianamente dai propri dipendenti.

Ciò significa che, nonostante le particolari condizioni e anche la specificità di un lavoro comunque a continuo contatto col pubblico, tutti sono al loro posto: in cabina di guida, a bordo mezzo per la controlleria, nelle officine, nelle biglietterie e negli uffici aziendali, svolgendo la propria mansione con la consueta serietà e con l’immancabile spirito di servizio.

Dal canto suo, Autolinee Varesine continua a mettere in atto particolari accorgimenti per una migliore igienizzazione dei mezzi e degli spazi aziendali, rispettando in toto le deliberazioni adottate dalle istituzioni competenti.

AUTOLINEE VARESINE

COMUNICAZIONE AUTOLINEE VARESINE
(08/03/2020)

In osservanza alle disposizioni governative per la tutela della salute di tutti, Autolinee Varesine sta implementando alcuni provvedimenti al fine di garantire la massima sicurezza possibile sia del personale, sia degli utenti.
Su tutte le linee dell’azienda, nelle prossime ore verrà vietata la salita/discesa dei passeggeri dalla porta anteriore: perciò, salita e discesa avverranno unicamente dalle porte centrali/posteriori. La cabina di guida del conducente verrà delimitata con la posa di un’apposita catena metallica.

Sulle sole linee extraurbane, viene sospesa la vendita a bordo dei biglietti (che su queste tratte avviene direttamente dal conducente): in tal caso, si invita l’utenza a premunirsi del titolo di viaggio presso le rivendite, prima di salire a bordo. Sempre sui bus extraurbani, c’è la possibilità che l’obliteratrice (situata nella parte anteriore del mezzo) non sia raggiungibile: in tal caso è obbligatoria la convalida a penna da parte dell’utente, segnando data e ora dell’utilizzo, per evitare di incorrere nelle sanzioni amministrative previste.

Si invita poi l’utenza a cercare di mantenere la distanza di sicurezza di un metro tra le persone, anche occupando i posti a sedere a “posizioni alternate” laddove possibile. Più in generale, tutti i passeggeri sono tenuti a seguite le indicazioni fornite dal Ministero della Salute e dalle autorità competenti.
Si ricorda che il servizio di Autolinee Varesine è regolarmente attivo, seguendo l’orario Non Scolastico.

AUTOLINEE VARESINE

COMUNICAZIONE AUTOLINEE VARESINE
(08/03/2020)

A partire da giovedì 12 marzo 2020, la rete di Autolinee Varesine seguirà l’orario Ridotto.

In questi giorni, l’utenza registrata a bordo degli autobus è infatti veramente minimale, con dati di gran lunga inferiori persino al periodo di Ferragosto o ad altri momenti in cui buona parte delle attività lavorative vengono fermate: da qui la decisione di non seguire più l’orario Non Scolastico mantenuto sino a mercoledì 11 marzo e di passare appunto all’orario Ridotto, tanto sulle linee urbane di Varese quanto su quelle extraurbane.

Su alcune linee extraurbane (ad esempio la N20 Varese-Angera-Sesto Calende, la N21 Varese-Osmate, o quelle che collegano Luino alle Valli del Luinese) il servizio non prevede l’orario Ridotto: in tal caso è stata ricavata un’apposita riduzione, consultabile linea per linea sul sito www.ctpi.it che viene costantemente aggiornato.

Si invitano comunque gli utenti del servizio, e più in generali tutti i varesini, a spostarsi solo in caso di stretta e indifferibile necessità, seguendo scrupolosamente le prescrizioni governative in merito.

Con l’occasione l’azienda rinnova i propri ringraziamenti al personale che, anche in queste particolarissime condizioni, continua a svolgere il proprio lavoro con professionalità e serietà. Si ricorda infine che tutti gli autobus in servizio vengono quotidianamente sanificati ed igienizzati per offrire uno spazio il più sicuro possibile sia per gli utenti, sia per il personale.

AUTOLINEE VARESINE

COMUNICAZIONE AUTOLINEE VARESINE
(20/03/2020)

Nel rispetto delle disposizioni regionali e a fronte di un’utenza sempre più contenuta, il servizio urbano di Autolinee Varesine subisce una rimodulazione che sarà in vigore a partire da lunedì 23 marzo.
Verrà infatti utilizzato un orario “ibrido” tra quello Ridotto attualmente in vigore e quello Festivo, salvaguardando però anche la fascia di “prima mattina” abitualmente utilizzata da alcuni lavoratori (soprattutto sulle linee C, E, N, P) e garantendo una corsa ogni 30 minuti perlomeno sulle linee principali. Concretamente, il servizio si strutturerà come segue:
- Linee A/B: una corsa ogni 60 minuti dai capolinea di Biumo Superiore, Capolago, Sangallo e Casbeno Corridoni, seguendo l’orario FESTIVO;
- Linea C: una corsa ogni 30 minuti dai capolinea di Bizzozero Nabresina e Prima Cappella (piazzale Montanari) seguendo l’orario FESTIVO, con prosecuzione una volta all’ora per Sacro Monte (piazzale Pogliaghi);
- Linea E: una corsa ogni 30 minuti dal capolinea di Bizzozero verso Avigno/Palasport; una corsa ogni 30 minuti da Masnago verso Bizzozero (si alternano i capolinea di Avigno e Palasport);
- Linee G (Cimitero Giubiano) / CF (Campo dei Fiori): sospese;
- Linea O (ospedale): normale orario feriale;
- Linea H: una corsa ogni 30 minuti dai capolinea di San Fermo e Montello;
- Linea N: una corsa ogni 30 minuti dal capolinea di Calcinate del Pesce verso Belforte/Cascina Mentasti; una corsa ogni 30 minuti da Belforte verso Calcinate del Pesce (una corsa ogni due parte invece da Cascina Mentasti);
- Linea P: una corsa ogni 30 minuti (in ora di punta) / ogni 40 minuti (in ora di morbida) dai capolinea di Olona e di Velate;
- Linea Z: nove corse giornaliere sul percorso FS-Bregazzana-Masnago-Campigli-Questura-Calcinate degli Orrigoni-FS.


Per gli orari dettagliati, si può consultare il sito http://www.ctpi.it/servizi-urbani/scarica-orari-e-mappa che viene costantemente aggiornato: nel complesso, verrà dunque effettuata una percentuale di corse pari al 54% di quelle di un normale giorno feriale scolastico, dunque perfettamente in linea con le recenti indicazioni regionali (che prevedono, sulle reti urbane, una percentuale tra il 50 e il 60% delle corse abituali).
Alla domenica resta in vigore il classico orario Festivo.
Si invitano comunque gli utenti del servizio, e più in generale tutti i varesini, a spostarsi solo in caso di stretta e indifferibile necessità, seguendo scrupolosamente le prescrizioni governative in merito.  In tal senso, l’azienda ha ottenuto rassicurazioni dal Comune e dal comando di Polizia Locale su un’intensificazione dei controlli a bordo mezzo, per accertarsi così che viaggino solamente le persone realmente autorizzate a farlo. Tali controlli sono comunque già in essere in questi giorni, tanto sulla rete urbana di Varese quanto sulle linee extraurbane, e in diversi casi le Forze dell’Ordine hanno provveduto a far scendere passeggeri non autorizzati, per poi procedere nei loro confronti come da recenti disposizioni governative.

Con l’occasione l’azienda rinnova i propri ringraziamenti al personale viaggiante, di officina e di ufficio che, anche in queste particolarissime condizioni, continua a svolgere il proprio lavoro con professionalità e serietà. Si ricorda infine che tutti gli autobus in servizio vengono quotidianamente sanificati ed igienizzati per offrire uno spazio il più sicuro possibile sia per gli utenti, sia per il personale.

AUTOLINEE VARESINE

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ALLERTA CROCE ROSSA ITALIANA
(24/02/2020)

CORONA VIRUS: NESSUNA ATTIVITÀ PORTA A PORTA PER TAMPONE ORALE DA PARTE DI CROCE ROSSA ITALIANA IN LOMBARDIA

A seguito di alcune segnalazioni pervenute dai Comitati locali, Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale di Lombardia informa la cittadinanza che non è stata emanata alcuna attività porta-a-porta per effettuare test con tampone orale per la rilevazione di contagio di Corona Virus COVID-19

Tali attività non hanno perciò nulla a che vedere con Croce Rossa e gli individui che le realizzano, benché in divisa, non appartengono alla nostra Associazione e hanno il solo scopo di introdursi in maniera illegittima nelle abitazioni, con intenti di sciacallaggio.


Si raccomanda dunque, nel caso si riceva una visita, di non accogliere in casa suddetti individui e di contattare immediatamente le forze dell’ordine.

Croce Rossa Italiana
Comitato Regionale Lombardia

APPELLO DELLA CROCE ROSSA
(11/03/2020)

Vorresti essere vicino alla nostra Comunità in questo periodo di emergenza? Croce Rossa Italiana ha bisogno di te! Per far fronte all'enorme richiesta che questi tempi infelici stanno sollevando, stiamo cercando persone disposte ad aiutarci in qualità di Volontari Temporanei, ovvero Volontari disposti ad operare in tanti ambi (sociale, logistico, sanitario) da qui al rientro dell'emergenza Covid-19.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. oppure segnalare la propria disponibilità al link Volontari Temporanei

 

 

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FARMACIA BARALDI
(06/03/2020)

La farmacia Baraldi ha organizzato un servizio di consegna a domicilio dei farmaci per le persone in difficoltà il servizio è gratuito ed è a disposizione di tutti quelli che ne faranno richiesta e ne hanno effettivo bisogno.

Per informazioni sul servizio:

tel 0332262360
whatsapp 3282784836

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DISPOSIZIONI COMUNE DI VARESE
(11/03/2020)

COMERCIO

«Sulla base del decreto della Presidenza del Consiglio per il contenimento del covid-19, e delle Faq presenti sul sito del Governo, abbiamo disposto la sospensione del mercato di piazzale Kennedy, quello di piazza Giovine Italia, quello del Coldiretti in piazza De Gasperi, e in generale di tutti i mercati all’aperto della città, sia alimentari che non alimentari». Così l’assessore alle Attività produttive Ivana Perusin che ha provveduto a dare comunicazione ai rappresentati delle associazioni di categoria interessate dal provvedimento.

Nelle faq presenti sul sito del Governo infatti si dice espressamente che: “I mercati all’aperto invece devono restare chiusi poiché non sarebbe possibile regolare l’afflusso delle persone”.

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

Stare a casa è ora la regola da rispettare assolutamente. A nessuno venga in mente di violare le disposizioni che da ieri il Governo ha esteso a tutta l’Italia. Misure necessarie a causa dell’incremento del numero dei decessi e dei contagiati. Per questo oggi, durante la riunione con i sindaci dei capoluoghi e la Regione, ho chiesto di andare anche oltre le misure contenute nel decreto in vigore e chiudere tutto. Fermiamoci tutti ora per far ripartire al più presto la vita economica e sociale. Chiudere prima per riaprire prima possibile una volta finita l’emergenza sanitaria. Sono sicuro che l’economia potrà ripartire più forte di prima se ora riusciremo a far fronte comune a questa emergenza, senza perdere tempo prezioso.

Per questo anche il Comune farà la sua parte. Questa mattina con tutta la Giunta abbiamo deciso una serie di misure per essere vicini ai cittadini in questo momento.

Per prima cosa abbiamo deciso il rinvio al 31 maggio del pagamento della Tari che per il 2020 avrà una forte riduzione che in queste ore stiamo quantificando. Per quanto riguarda le famiglie che hanno i bambini a scuola non verrà calcolata nessuna retta per il mese di marzo di tutti i servizi comunali (nidi, infanzia, doposcuola). Per il mese di febbraio, per essere vicini alle famiglie, si è stabilito di non far pagare i buoni pasto consumati nell’intero mese nelle mense delle scuole dell’infanzia e nelle scuole primarie, mentre sarà scontata la retta di febbraio dei nidi comunali.

Altra misura studiata questa mattina è quella che riguarda gli anziani: in tutta la città verrà realizzata una mappatura degli over 65 che, non potendo uscire di casa, necessitano di servizi essenziali come quello della spesa a domicilio o medicinali da parte delle farmacie. Nei prossimi giorni sarà creata una rete con le catene della grande distribuzione, gli esercizi di vicinato e le farmacie; contestualmente contribuiranno a questo servizio anche le realtà del mondo del volontariato.

Il nodo commercio è poi uno dei più complessi da affrontare. Da subito come prima manovra abbiamo deciso lo spostamento del pagamento della Cosap al 31 maggio. Inoltre, da Palazzo Estense partirà una campagna di sensibilizzazione rivolta ai diversi esercizi della città, che saranno invitati a chiudere e ad andare, quindi, anche oltre le norme attualmente in vigore. Tutto questo per superare al meglio, e nel minor tempo possibile, la fase di emergenza. Vogliamo anche sensibilizzare i proprietari di immobili a Varese, e in particolare quelli che ospitano negozi, a ridurre gli affitti per tutto il periodo di questa crisi sanitaria. Al “dopo”, però, si penserà da subito, con l’amministrazione comunale che coinvolgerà i rappresentanti delle categorie per studiare iniziative per il rilancio del tessuto economico e imprenditoriale.

Per quanto riguarda i controlli, invece, la Polizia locale sarà impegnata nel presidio del territorio. Due i compiti affidati alla polizia locale: vietare possibili assembramenti e verificare che, quanti si stanno spostando all’interno della città, lo facciano per i soli motivi esplicitati dal decreto (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute).

Musei, mostre e concerti, chiusi o rinviati in ottemperanza a quanto stabilito dal decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, auspichiamo possano scoprire il loro spazio online, grazie a eventi e visite digitali. Per tutti gli appuntamenti organizzati dal Comune verranno valutate le possibili opzioni di realizzazione e ogni novità a questo riguardo sarà capillarmente diffusa dai canali informativi di Palazzo Estense.

Da ultimo le attività per i ragazzi: l’amministrazione comunale si impegna a supportare, anche al termine dell’emergenza, ogni iniziativa che possa coinvolgere i piccoli varesini. Per questo si guarda già anche all’estate, quando saranno sostenuti, in varie forme e modalità, appuntamenti di socializzazione come, per esempio, i tanti campi estivi che si svolgono abitualmente sul nostro territorio.

 

 

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Misure urgenti di contenimento del contagio  nelle  regioni  e  nelle
                 province di cui agli allegati 2 e 3 
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
COVID-19 nelle regioni e nelle province di cui  all'allegato  2  sono
adottate le seguenti misure di contenimento: 
    a) sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni
ordine e disciplina, sino all'8 marzo  2020,  in  luoghi  pubblici  o
privati. Resta  consentito  lo  svolgimento  dei  predetti  eventi  e
competizioni, nonche' delle sedute  di  allenamento,  all'interno  di
impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei  comuni  diversi  da
quelli di cui all'allegato 1.  E'  fatto  divieto  di  trasferta  dei
tifosi residenti nelle regioni e nelle province di cui all'allegato 2
per la partecipazione  ad  eventi  e  competizioni  sportive  che  si
svolgono nelle restanti regioni e province; 
    b) e' consentito lo svolgimento delle attivita'  nei  comprensori
sciistici a condizione  che  il  gestore  provveda  alla  limitazione
dell'accesso  agli  impianti  di  trasporto  chiusi  assicurando   la
presenza di un massimo di persone pari ad  un  terzo  della  capienza
(funicolari, funivie, cabinovie, ecc.); 
    c) sospensione, sino all'8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni
organizzate, di carattere non  ordinario,  nonche'  degli  eventi  in
luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale,
ludico, sportivo e religioso, anche se svolti  in  luoghi  chiusi  ma
aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema,
teatri, discoteche, cerimonie religiose; 
    d) apertura dei luoghi di culto e' condizionata  all'adozione  di
misure  organizzative  tali  da  evitare  assembramenti  di  persone,
tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi,  e
tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di  rispettare  la
distanza tra loro di almeno un metro; 
    e) sospensione, sino all'8 marzo 2020, dei servizi educativi  per
l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile  2017,
n. 65 e delle attivita' didattiche nelle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado, nonche' della  frequenza  delle  attivita'  scolastiche  e  di
formazione superiore, comprese le Universita'  e  le  Istituzioni  di
Alta  Formazione   Artistica   Musicale   e   Coreutica,   di   corsi
professionali,  master,  corsi  per  le   professioni   sanitarie   e
universita' per anziani, ad esclusione dei  corsi  per  i  medici  in
formazione specialistica e  dei  corsi  di  formazione  specifica  in
medicina generale, nonche'  delle  attivita'  dei  tirocinanti  delle
professioni  sanitarie,  ferma  in  ogni  caso  la  possibilita'   di
svolgimento di attivita' formative a distanza; 
    f) apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi
della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  a
condizione che  detti  istituti  e  luoghi  assicurino  modalita'  di
fruizione contingentata o comunque tali da evitare  assembramenti  di
persone, tenendo conto delle dimensioni e delle  caratteristiche  dei
locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano rispettare
la distanza tra loro di almeno un metro; 
    g) sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private ad
esclusione dei casi  in  cui  venga  effettuata  la  valutazione  dei
candidati  esclusivamente  su  basi  curriculari   e/o   in   maniera
telematica, nonche' ad  esclusione  dei  concorsi  per  il  personale
sanitario,  ivi  compresi  gli  esami  di  stato  e  di  abilitazione
all'esercizio della professione di medico chirurgo, e di  quelli  per
il personale della protezione  civile,  ferma  restando  l'osservanza
delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica
amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020; 
    h) svolgimento delle attivita' di  ristorazione,  bar  e  pub,  a
condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere  e
che, tenendo conto  delle  dimensioni  e  delle  caratteristiche  dei
locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di  rispettare  la
distanza tra loro di almeno un metro; 
    i) apertura delle attivita' commerciali diverse da quelle di  cui
alla lettera h) condizionata  all'adozione  di  misure  organizzative
tali da consentire  un  accesso  ai  predetti  luoghi  con  modalita'
contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti  di  persone,
tenuto conto delle dimensioni  e  delle  caratteristiche  dei  locali
aperti  al  pubblico,  e  tali  da  garantire  ai  frequentatori   la
possibilita' di rispettare la distanza  di  almeno  un  metro  tra  i
visitatori; 
    j) limitazione dell'accesso dei visitatori alle aree di  degenza,
da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere; 
    k) rigorosa limitazione dell'accesso dei visitatori  agli  ospiti
nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti; 
    l) sospensione dei congedi ordinari  del  personale  sanitario  e
tecnico, nonche' del personale le cui attivita'  siano  necessarie  a
gestire le attivita' richieste dalle unita'  di  crisi  costituite  a
livello regionale; 
    m) privilegiare, nello svolgimento di  incontri  o  riunioni,  le
modalita' di collegamento da remoto  con  particolare  riferimento  a
strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilita'  e
coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19. 
  2. Nelle sole province di cui all'allegato 3 si applica altresi' la
seguente misura: 
    a) chiusura nelle giornate di sabato e  domenica  delle  medie  e
grandi strutture di vendita e  degli  esercizi  commerciali  presenti
all'interno dei centri commerciali e dei mercati, ad esclusione delle
farmacie,  delle  parafarmacie  e  dei  punti   vendita   di   generi
alimentari. 
  3. Nella sola regione Lombardia e nella sola provincia di  Piacenza
si applica altresi' la seguente misura: 
    a) sospensione delle  attivita'  di  palestre,  centri  sportivi,
piscine, centri natatori, centri  benessere,  centri  termali,  fatta
eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti  nei  livelli
essenziali di assistenza, centri culturali,  centri  sociali,  centri
ricreativi. 
  4. Negli uffici giudiziari ricompresi nei  distretti  di  Corte  di
appello cui appartengono i comuni di cui all'allegato 1, sino  al  15
marzo 2020, per i servizi aperti al  pubblico  e  in  relazione  alle
attivita' non strettamente connesse ad atti e attivita'  urgenti,  il
Capo dell'ufficio giudiziario, sentito il  dirigente  amministrativo,
puo' stabilire la riduzione dell'orario di apertura al pubblico anche
in deroga a quanto disposto dall'art.  162  della  legge  23  ottobre
1960, n. 1196.