Ultimo aggiornamento 01/05/20

 

DOCUMENTI UFFICIALI

Di seguito i testi dei documenti ufficiali che dispongono o informano su cosa è previsto per contrastare il principio di epidemia, anche a Bizzozero, le parti barrate sono quelle superate da provvedimenti successivi:.

Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 26/04/2020
Ordinanza Regione Lombardia n. 537 del 30/04/2020
Ordinanza Regione Lombardia n. 538 del 30/04/2020
Ordinanza Regiona Lombardia n. 528 dell'11/04/2020
Ordinanza Regione Lombardia n. 532 del 24/04/2020
Comunità Pastorale Beato don Carlo Gnocchi
Fondazione Molina
Autolinee Varesine
Croce Rossa Italiana

A seguito del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha accorpato e rivisto tutti i provvedimanti precedenti, per semplificare l'informazione sulle disposizioni in vigore, abbiamo aggiornato ed eliminato tutte le disposizioni, i dicreti, le ordinanze, etc precedenti, che non hanno più effetto; tali documenti restano però consultabili in una pagina d'ARCHIVIO.

 

INTERPRETAZIONI

Ogni testo normativo non può prevedere tutte le casistiche che possono esistere o verificarsi, ed alcuni passaggi possono sempre essere oggetto di interpretazioni diverse; da qui il fiorire di opinioni, consigli, pareri ed interpretazioni, tal volta personali, poco attendibili o addiittura campate in aria, ecco perchè allora è utile anche in questo caso rifarsi alle fonti ufficiali, le cui spiegazioni ed interpretazioni pure tal volta paiono contraddittorie, ma comunque risultano essere quanto di più attendibile esista, come nel caso di:

Ministero della Salute (cosa c'è da sapere sul Coronavirus)

Ministero dell'Interno (coronavirus - regole per gli spostamenti)

Protezione Civile (emergenza coronavirus - normative, informazioni, faq)

Regione Lombardia (Disposizioni, dati locali sul contagio, analisi della situazione)

 

RECAPITI UTILI

Numero verde regionale 800.89.45.45 (per informazioni e in caso di febbre o tosse o se si è tornati dalla Cina da meno di 14 giorni)

Numero di pubblica utilità dedicato 1500

Numero per le emergenze 112

 

 

ESTRATTO DEL
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

del 26 aprile 2020
(in alternativa link al testo integrale)

 

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
...

DECRETA:

Art. 1
Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virusCOVID-19 sull'intero territorio nazionale si  applicano  le  seguenti misure:
    a) sono consentiti solo gli spostamenti  motivati  da  comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per  motivi di salute e si considerano  necessari  gli  spostamenti  per  incontrare congiunti purche' venga rispettato il divieto di assembramento  e  il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, e' fatto  divieto  a tutte le persone fisiche di trasferirsi o  spostarsi,  con  mezzi  di trasporto pubblici o privati,  in  una  regione  diversa  rispetto  a quella in cui  attualmente  si  trovano,  salvo  che  per  comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; e' in ogni caso consentito il rientro presso  il  proprio  domicilio, abitazione o residenza;
    b) i soggetti con  sintomatologia  da  infezione  respiratoria  e febbre (maggiore di  37,5°  C)  devono  rimanere  presso  il  proprio domicilio e limitare al massimo i contatti  sociali,  contattando  il proprio medico curante;
    c)  e'  fatto  divieto  assoluto  di  mobilita'   dalla   propria abitazione o dimora per  i  soggetti  sottoposti  alla  misura  della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
    d) e' vietata ogni forma di assembramento di  persone  in  luoghi pubblici e privati; il sindaco puo' disporre la  temporanea  chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti  il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;
    e) l'accesso del pubblico ai parchi, alle  ville  e  ai  giardini pubblici e' condizionato al  rigoroso  rispetto  di  quanto  previsto dalla lettera d), nonche' della distanza di sicurezza  interpersonale di un metro; il sindaco  puo'  disporre  la  temporanea  chiusura  di specifiche aree in cui non sia  possibile  assicurare  altrimenti  il rispetto  di  quanto  previsto  dalla  presente  lettera;   le   aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;
    f) non e'  consentito  svolgere  attivita'  ludica  o  ricreativa all'aperto;  e'  consentito  svolgere  individualmente,  ovvero   con accompagnatore  per  i  minori  o  le   persone   non   completamente autosufficienti, attivita'  sportiva  o  attivita'  motoria,  purche' comunque nel rispetto della distanza di sicurezza  interpersonale  di almeno due metri per l'attivita' sportiva e di almeno  un  metro  per ogni altra attivita';
    g) sono sospesi gli eventi e le  competizioni  sportive  di  ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici  o  privati.  Allo  scopo  di consentire la graduale ripresa delle attivita' sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le  sessioni  di  allenamento  degli  atleti, professionisti e  non  professionisti  -  riconosciuti  di  interesse nazionale  dal  Comitato  olimpico  nazionale  italiano  (CONI),  dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle  rispettive  federazioni, in  vista  della  loro  partecipazione  ai  giochi   olimpici   o   a manifestazioni nazionali ed internazionali  -  sono  consentite,  nel rispetto  delle  norme  di  distanziamento  sociale  e  senza   alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline  sportive individuali. A  tali  fini,  sono  emanate,  previa  validazione  del comitato tecnico-scientifico istituito presso il  Dipartimento  della Protezione Civile, apposite Linee-Guida, a cura dell'Ufficio  per  lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del CONI ovvero del CIP, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva;
    h) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
    i) sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi  e  gli spettacoli di qualsiasi natura  con  la  presenza  di  pubblico,  ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali,  a titolo d'esempio, feste pubbliche e private, anche  nelle  abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed  entita',  cinema,  teatri, pub, scuole di ballo, sale  giochi,  sale  scommesse  e  sale  bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi e'  sospesa  ogni attivita';  l'apertura  dei   luoghi   di   culto   e'   condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle  caratteristiche  dei luoghi, e tali da  garantire  ai  frequentatori  la  possibilita'  di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono  sospese  le cerimonie civili e religiose; sono consentite  le  cerimonie  funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque,  fino  a  un massimo   di   quindici   persone,   con   funzione   da    svolgersi
preferibilmente   all'aperto,   indossando   protezioni   delle   vie respiratorie e rispettando rigorosamente  la  distanza  di  sicurezza interpersonale di almeno un metro;
    j) sono sospesi i servizi di apertura al  pubblico  dei  musei  e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art.  101  del codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
    k) sono  sospesi  i  servizi  educativi  per  l'infanzia  di  cui all'art. 2 del decreto legislativo  13  aprile  2017,  n.  65,  e  le attivita' didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' la frequenza delle  attivita'  scolastiche  e  di  formazione superiore,  comprese  le  Universita'  e  le  Istituzioni   di   Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica,  di  corsi  professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e universita' per anziani, nonche' i corsi professionali e  le  attivita'  formative  svolte  da altri enti pubblici,  anche  territoriali  e  locali  e  da  soggetti privati, ferma  in  ogni  caso  la  possibilita'  di  svolgimento  di attivita' formative a distanza.  Sono  esclusi  dalla  sospensione  i corsi di formazione specifica in medicina generale.  I  corsi  per  i medici in formazione specialistica e  le  attivita'  dei  tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso  proseguire anche  in  modalita'  non  in  presenza.  Al  fine  di  mantenere  il distanziamento sociale, e' da escludersi  qualsiasi  altra  forma  di aggregazione alternativa.  Sono  sospese  le  riunioni  degli  organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative  di ogni ordine e grado. Gli enti gestori  provvedono  ad  assicurare  la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi  e  contabili concernenti  i  servizi  educativi  per  l'infanzia  richiamati,  non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;
    l) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le  visite  guidate  e  le  uscite  didattiche  comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni  ordine e grado;
    m) i dirigenti scolastici attivano, per  tutta  la  durata  della sospensione delle attivita' didattiche  nelle  scuole,  modalita'  di didattica a distanza avuto anche riguardo  alle  specifiche  esigenze degli studenti con disabilita';
    n) nelle Universita'  e  nelle  Istituzioni  di  alta  formazione artistica  musicale  e  coreutica,  per   tutta   la   durata   della sospensione, le attivita' didattiche  o  curriculari  possono  essere svolte, ove possibile, con modalita' a  distanza,  individuate  dalle medesime Universita' e Istituzioni, avuto particolare  riguardo  alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita'; le Universita'  e le  Istituzioni,   successivamente   al   ripristino   dell'ordinaria
funzionalita', assicurano, laddove ritenuto  necessario  ed  in  ogni caso  individuandone  le  relative  modalita',  il   recupero   delle attivita' formative nonche' di  quelle  curriculari  ovvero  di  ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento  del  percorso  didattico;  nelle  universita',   nelle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e negli enti pubblici di  ricerca  possono  essere  svolti  esami,  tirocini,
attivita' di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o  didattico  ed esercitazioni, ed e' altresi' consentito l'utilizzo di biblioteche, a condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimita' e di  aggregazione  e che  vengano  adottate  misure   organizzative   di   prevenzione   e protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore  e della ricerca, anche avuto riguardo alle  specifiche  esigenze  delle persone con disabilita', di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei  luoghi  di  lavoro  e  strategie  di   prevenzione»   pubblicato dall'INAIL. Per  le  finalita'  di  cui  al  precedente  periodo,  le universita', le istituzioni di alta formazione artistica  musicale  e coreutica e  gli  enti  pubblici  di  ricerca  assicurano,  ai  sensi dell'art. 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17  marzo  2020, n. 18, la presenza del personale necessario  allo  svolgimento  delle suddette attivita';
    o) a beneficio degli studenti ai quali non e' consentita, per  le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione  alle  attivita'  didattiche  o  curriculari  delle Universita' e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attivita' possono essere svolte, ove possibile, con modalita'  a  distanza,  individuate  dalle  medesime  Universita'  e Istituzioni, avuto anche  riguardo  alle  specifiche  esigenze  degli studenti con disabilita'; le Universita' e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalita', il recupero delle attivita' formative, nonche'  di  quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;  le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali  nonche' ai fini delle relative valutazioni;
    p)  le  amministrazioni  di  appartenenza  possono,  con  decreto direttoriale  generale  o  analogo  provvedimento  in  relazione   ai rispettivi ordinamenti,  rideterminare  le  modalita'  didattiche  ed organizzative dei  corsi  di  formazione  e  di  quelli  a  carattere universitario del personale delle forze  di  polizia  e  delle  forze armate, in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020, ai  quali siano state applicate le previsioni  di  cui  all'art.  2,  comma  1, lettera h) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8  marzo 2020, prevedendo anche il ricorso ad attivita' didattiche ed esami  a distanza e l'eventuale soppressione di  prove  non  ancora  svoltesi, ferma restando la validita' delle prove di esame  gia'  sostenute  ai fini della formazione della graduatoria finale del corso.  I  periodi di assenza  da  detti  corsi  di  formazione,  comunque  connessi  al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del  limite  di  assenze  il  cui  superamento  comporta  il  rinvio, l'ammissione al recupero  dell'anno  o  la  dimissione  dai  medesimi corsi;
    q) sono sospese le procedure concorsuali  private  ad  esclusione dei  casi  in  cui  la  valutazione  dei  candidati   e'   effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalita'  a  distanza; per le procedure concorsuali pubbliche resta  fermo  quanto  previsto dall'art. 87, comma 5, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,  e dall'art. 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22;
    r) sono sospesi i congedi  ordinari  del  personale  sanitario  e tecnico, nonche' del personale le cui attivita'  siano  necessarie  a gestire le attivita' richieste dalle unita'  di  crisi  costituite  a livello regionale;
    s) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli  eventi sociali,  in  cui  e'  coinvolto  personale  sanitario  o   personale incaricato dello svolgimento di  servizi  pubblici  essenziali  o  di pubblica utilita'; e' altresi' differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attivita'  convegnistica o congressuale;
    t) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni,  modalita'  di  collegamento  da  remoto  con   particolare riferimento  a  strutture  sanitarie  e  sociosanitarie,  servizi  di pubblica utilita' e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
    u) sono  sospese  le  attivita'  di  palestre,  centri  sportivi, piscine, centri natatori, centri  benessere,  centri  termali  (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti  nei  livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri  sociali,  centri ricreativi;
    v) sono sospesi gli esami di idoneita' di cui  all'art.  121  del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso  gli uffici  periferici  della   motorizzazione   civile;   con   apposito provvedimento dirigenziale e' disposta, in favore dei  candidati  che non  hanno  potuto  sostenere  le  prove  d'esame  in  ragione  della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
    w) e' fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e  dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche  diverse  indicazioni  del personale sanitario preposto;
    x) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita' e lungo  degenza,  residenze  sanitarie   assistite   (RSA),   hospice, strutture  riabilitative  e  strutture  residenziali   per   anziani, autosufficienti e non,  e'  limitata  ai  soli  casi  indicati  dalla direzione sanitaria della struttura, che e'  tenuta  ad  adottare  le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
    y) tenuto conto delle indicazioni  fornite  dal  Ministero  della salute,  d'intesa  con  il  coordinatore  degli  interventi  per   il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del  Servizio  sanitario  nazionale  assicurano  al  Ministero  della giustizia idoneo supporto per il contenimento  della  diffusione  del contagio del COVID-19,  anche  mediante  adeguati  presidi  idonei  a garantire, secondo i protocolli sanitari  elaborati  dalla  Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero  della  salute,  i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e  negli  istituti  penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi  sono  posti  in condizione di  isolamento  dagli  altri  detenuti,  raccomandando  di valutare  la  possibilita'  di  misure  alternative   di   detenzione domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalita' telefonica  o video,  anche  in  deroga  alla  durata  attualmente  prevista  dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali puo' essere autorizzato  il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo  assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e la semiliberta' o di modificare i relativi regimi in modo da  evitare l'uscita e il rientro dalle carceri,  valutando  la  possibilita'  di misure alternative di detenzione domiciliare;
    z) sono sospese le  attivita'  commerciali  al  dettaglio,  fatta eccezione per le attivita' di vendita di generi alimentari e di prima necessita'  individuate  nell'allegato  1,  sia   nell'ambito   degli esercizi commerciali di  vicinato,  sia  nell'ambito  della  media  e grande  distribuzione,  anche  ricompresi  nei  centri   commerciali, purche' sia consentito l'accesso alle sole predette  attivita'.  Sono chiusi, indipendentemente dalla  tipologia  di  attivita'  svolta,  i mercati, salvo le attivita'  dirette  alla  vendita  di  soli  generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai,  le  farmacie,  le parafarmacie. Deve essere in  ogni  caso  garantita  la  distanza  di sicurezza interpersonale di un metro;
    aa) sono sospese le attivita' dei servizi  di  ristorazione  (fra cui bar, pub,  ristoranti,  gelaterie,  pasticcerie),  ad  esclusione delle mense e del catering continuativo  su  base  contrattuale,  che garantiscono la distanza di sicurezza  interpersonale  di  almeno  un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio  nel rispetto  delle  norme  igienico-sanitarie  sia  per  l'attivita'  di confezionamento che di trasporto, nonche' la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo  di  rispettare  la  distanza  di  sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali  e  il  divieto  di  sostare  nelle  immediate
vicinanze degli stessi;
    bb) sono chiusi gli esercizi di somministrazione  di  alimenti  e bevande, posti all'interno delle  stazioni  ferroviarie  e  lacustri, nonche'  nelle  aree  di  servizio  e  rifornimento  carburante,  con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto  da  consumarsi  al  di  fuori  dei  locali; restano aperti quelli siti negli  ospedali  e  negli  aeroporti,  con obbligo di  assicurare  in  ogni  caso  il  rispetto  della  distanza interpersonale di almeno un metro;
    cc) sono sospese le attivita' inerenti servizi alla persona  (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle  individuate nell'allegato 2;
    dd) gli esercizi commerciali la cui attivita' non e'  sospesa  ai sensi del presente decreto sono  tenuti  ad  assicurare,  oltre  alla distanza interpersonale di un metro, che gli  ingressi  avvengano  in modo dilazionato e che venga  impedito  di  sostare  all'interno  dei locali piu' del tempo necessario all'acquisto dei beni. Si raccomanda altresi' l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5;
    ee)    restano    garantiti,    nel    rispetto    delle    norme igienico-sanitarie,  i  servizi  bancari,  finanziari,   assicurativi nonche'   l'attivita'   del   settore   agricolo,    zootecnico    di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne  forniscono beni e servizi;
    ff) il Presidente della Regione  dispone  la  programmazione  del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico  locale,  anche non di linea, finalizzata alla  riduzione  e  alla  soppressione  dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze  e  al  solo fine di assicurare i servizi minimi  essenziali,  la  cui  erogazione deve,  comunque,  essere  modulata  in  modo  tale  da   evitare   il sovraffollamento dei mezzi di  trasporto  nelle  fasce  orarie  della giornata in cui si registra la maggiore presenza di  utenti.  Per  le medesime finalita' il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della  salute,  puo' disporre, al fine di contenere  l'emergenza  sanitaria  da  COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto,  anche internazionale,  automobilistico,  ferroviario,  aereo,  marittimo  e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli  utenti, agli equipaggi, nonche' ai vettori ed agli armatori;
    gg) fermo restando quanto previsto dall'art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i datori di lavoro pubblici,  la  modalita' di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81,  puo'  essere  applicata  dai  datori  di  lavoro privati a ogni rapporto  di  lavoro  subordinato,  nel  rispetto  dei principi dettati dalle  menzionate  disposizioni,  anche  in  assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi  di  informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa  disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;
    hh) si raccomanda in ogni caso ai datori  di  lavoro  pubblici  e privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dalla lettera  precedente  e dall'art. 2, comma 2;
    ii) in ordine alle attivita' professionali si raccomanda che:
      a) sia attuato il massimo utilizzo di modalita' di lavoro agile per le attivita' che possono essere svolte al proprio domicilio o  in modalita' a distanza;
      b) siano incentivate le ferie e  i  congedi  retribuiti  per  i dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla  contrattazione collettiva;
      c) siano  assunti  protocolli  di  sicurezza  anti-contagio  e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale  di un metro come principale misura  di  contenimento,  con  adozione  di strumenti di protezione individuale;
      d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei  luoghi di lavoro, anche utilizzando  a  tal  fine  forme  di  ammortizzatori sociali;
    jj) gli allegati 1 e 2 possono essere modificati con decreto  del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro  dell'economia e delle finanze. 

Art. 2
Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento  in  sicurezza delle attivita' produttive industriali e commerciali 

1. Sull'intero territorio nazionale sono sospese tutte le attivita' produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3. L'elenco dei  codici  di  cui  all'allegato  3  puo' essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo  economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Per  le  pubbliche amministrazioni  resta  fermo  quanto  previsto  dall'art.   87   del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,  e  dall'art.  1  del  presente decreto;  resta  altresi'  fermo  quanto  previsto  dall'art.  1  del presente  decreto  per  le  attivita'   commerciali   e   i   servizi professionali.
  2.  Le  attivita'   produttive   sospese   in   conseguenza   delle disposizioni del presente articolo  possono  comunque  proseguire  se organizzate in modalita' a distanza o lavoro agile.
  3. Sono comunque consentite le attivita'  che  erogano  servizi  di pubblica utilita', nonche' servizi essenziali di cui  alla  legge  12 giugno 1990, n. 146, fermo restando quanto previsto dall'art. 1 per i musei e gli altri istituti e luoghi  della  cultura,  nonche'  per  i servizi che riguardano l'istruzione.
  4. E'  sempre  consentita  l'attivita'  di  produzione,  trasporto, commercializzazione e consegna di  farmaci,  tecnologia  sanitaria  e dispositivi  medico-chirurgici  nonche'  di   prodotti   agricoli   e alimentari.  Resta  altresi'  consentita  ogni   attivita'   comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza.
  5. Le imprese titolari di autorizzazione generale di cui al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261,  assicurano  prioritariamente  la distribuzione e la consegna di prodotti deperibili e  dei  generi  di prima necessita'.
  6. Le imprese le  cui  attivita'  non  sono  sospese  rispettano  i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione  delle  misure per il  contrasto  e  il  contenimento  della  diffusione  del  virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020  fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 6, nonche',  per  i rispettivi  ambiti  di  competenza,  il   protocollo   condiviso   di regolamentazione per il contenimento della  diffusione  del  COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra  il  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti,  il  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali e le parti sociali, di cui  all'allegato  7,  e  il protocollo condiviso di regolamentazione per  il  contenimento  della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e  della  logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di  cui  all'allegato  8.  La  mancata attuazione dei  protocolli  che  non  assicuri  adeguati  livelli  di protezione determina la sospensione dell'attivita' fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
  7. Le imprese,  le  cui  attivita'  dovessero  essere  sospese  per effetto delle modifiche di cui all'allegato 3, ovvero  per  qualunque altra causa, completano le  attivita'  necessarie  alla  sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il  termine  di tre giorni dall'adozione del  decreto  di  modifica  o  comunque  dal provvedimento che determina la sospensione.
  8.  Per  le  attivita'  produttive  sospese  e'   ammesso,   previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi  delegati  per  lo  svolgimento  di  attivita'  di vigilanza, attivita' conservative e  di  manutenzione,  gestione  dei pagamenti  nonche'  attivita'  di   pulizia   e   sanificazione.   E' consentita, previa comunicazione al  Prefetto,  la  spedizione  verso terzi  di  merci  giacenti  in  magazzino  nonche'  la  ricezione  in
magazzino di beni e forniture.
  9. Le imprese, che riprendono la loro attivita'  a  partire  dal  4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attivita'  propedeutiche  alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.
  10. Le imprese, le cui attivita' sono comunque consentite alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  proseguono  la  loro attivita' nel rispetto di quanto previsto dal comma 6.
  11. Per garantire lo  svolgimento  delle  attivita'  produttive  in condizioni  di  sicurezza,  le   Regioni   monitorano   con   cadenza giornaliera l'andamento della situazione  epidemiologica  nei  propri territori  e,  in  relazione  a  tale  andamento,  le  condizioni  di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del  monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all'Istituto superiore di sanita' e al  comitato  tecnico-scientifico
di cui all'ordinanza  del  Capo  del  dipartimento  della  protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive  modificazioni.  Nei casi in cui dal  monitoraggio  emerga  un  aggravamento  del  rischio sanitario, individuato secondo i principi  per  il  monitoraggio  del rischio  sanitario  di  cui  all'allegato  10  e  secondo  i  criteri stabiliti dal Ministro della salute entro cinque  giorni  dalla  data del  27  aprile   2020,   il   Presidente   della   Regione   propone tempestivamente al Ministro  della  Salute,  ai  fini  dell'immediato esercizio dei poteri di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per  le attivita'   produttive   delle   aree   del   territorio    regionale specificamente interessate dall'aggravamento.

Art. 3
Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale

1.  Sull'intero  territorio  nazionale  si  applicano  altresi'  le seguenti misure:
    a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure  per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via  respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della  salute  sulla base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanita' e i responsabili delle  singole  strutture  provvedono  ad  applicare  le indicazioni per la sanificazione e  la  disinfezione  degli  ambienti fornite dal Ministero della salute;
    b) e' fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilita' ovvero con  stati di immunodepressione congenita o  acquisita,  di  evitare  di  uscire dalla  propria  abitazione  o  dimora  fuori  dai  casi  di   stretta necessita';
    c) nei  servizi  educativi  per  l'infanzia  di  cui  al  decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle  scuole  di  ogni  ordine  e grado, nelle  universita',  negli  uffici  delle  restanti  pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e  transito,  le  informazioni  sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 4;
    d) i  sindaci  e  le  associazioni  di  categoria  promuovono  la diffusione delle informazioni sulle misure  di  prevenzione  igienico sanitarie  di  cui  all'allegato  4   anche   presso   gli   esercizi commerciali;
    e) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle  aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonche' in tutti  i locali aperti al pubblico, in conformita' alle  disposizioni  di  cui alla direttiva  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonche' degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;
    f) le aziende di trasporto pubblico  anche  a  lunga  percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata;
    g) e' raccomandata l'applicazione  delle  misure  di  prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 4.
  2. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, e' fatto obbligo sull'intero territorio nazionale  di  usare  protezioni delle vie respiratorie nei luoghi  chiusi  accessibili  al  pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in  cui non sia possibile garantire continuativamente il  mantenimento  della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al  di sotto dei sei anni, nonche' i soggetti con forme di  disabilita'  non
compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
  3. Ai fini di cui al comma 2, possono essere utilizzate  mascherine di comunita', ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili,  anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort  e  respirabilita', forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento  al  di sopra del naso.
  4. L'utilizzo delle mascherine di comunita' si aggiunge alle  altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani)  che restano invariate e prioritarie.

 

Art. 4
Disposizioni in materia di ingresso in Italia

 

1. Ferme restando le disposizioni  di  cui  all'art.  1,  comma  1, lettera a), chiunque intende fare ingresso nel territorio  nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale,  ferroviario  o terrestre, e' tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a  consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa  ai  sensi  degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica  del  28 dicembre  2000,  n.  445  recante  l'indicazione  in  modo  chiaro  e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei  vettori  o armatori, di:
 ...
  8. L'operatore di sanita' pubblica e i servizi di sanita'  pubblica territorialmente   competenti   provvedono,    sulla    base    delle comunicazioni di cui al presente articolo,  alla  prescrizione  della permanenza domiciliare, secondo le modalita' di seguito indicate:
    ...
  9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 non si applicano:
    ...
    d) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso  e  in  uscita  dal territorio nazionale  per  comprovati  motivi  di  lavoro  e  per  il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1,  lettera  a), del presente decreto.
 ...

Art. 5
Transiti e soggiorni di breve durata in Italia

1. In deroga a quanto  previsto  dall'art.  4,  esclusivamente  per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non  superiore  a  72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di  ulteriori  48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto  di  linea  aereo,  marittimo,   lacuale,   ferroviario   o terrestre, ...
  10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano:
  ...
    d) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso  e  in  uscita  dal territorio nazionale  per  comprovati  motivi  di  lavoro  e  per  il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma  1,  lettera  a) del presente decreto.
  ...

Art. 6
Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera

...

Art. 7
Misure in materia di trasporto pubblico di linea

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus COVID-19, le attivita' di  trasporto  pubblico  di  linea  terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle  acque  interne,  sono espletate, anche  sulla  base  di  quanto  previsto  nel  «Protocollo condiviso di regolamentazione per il  contenimento  della  diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di  settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 8,  nonche'  delle «Linee  guida  per  l'informazione  agli  utenti   e   le   modalita' organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19»,  di cui all'allegato 9.
  2. In relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali,  il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  con  proprio  decreto puo' integrare o modificare le «Linee guida per  l'informazione  agli utenti  e  le  modalita'  organizzative  per  il  contenimento  della diffusione del COVID-19», nonche',  previo  accordo  con  i  soggetti firmatari,  il  «Protocollo  condiviso  di  regolamentazione  per  il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del  trasporto e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020.

Art. 8
Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilita'

1.  Le  attivita'  sociali   e   socio-sanitarie   erogate   dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate  all'interno o da parte di centri semiresidenziali per  persone  con  disabilita', qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo,  polifunzionale,  socio-occupazionale,  sanitario  e socio-sanitario  vengono  riattivate  secondo   piani   territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando  attraverso  eventuali  specifici protocolli il rispetto delle  disposizioni  per  la  prevenzione  dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.

Art. 9
Esecuzione e monitoraggio delle misure

...

 

Art. 10
Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del  decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al  17 maggio 2020, a eccezione di quanto previsto dall'art. 2, commi 7, 9 e 11,  che  si  applicano  dal  27  aprile  2020  cumulativamente  alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020.
  2. Si continuano  ad  applicare  le  misure  di  contenimento  piu' restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa  con  il  Ministro della  salute,  relativamente  a  specifiche  aree   del   territorio regionale.

...

 

Allegato 1

Commercio al dettaglio

  Ipermercati
  Supermercati
  Discount di alimentari
  Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
  Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
  Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati  di  computer, periferiche, attrezzature per le  telecomunicazioni,  elettronica  di consumo audio e video, elettrodomestici
  Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
  Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione  in  esercizi specializzati
  Commercio  al  dettaglio  apparecchiature  informatiche  e  per  le telecomunicazioni (ICT)  in  esercizi  specializzati  (codice  ateco: 47.4)
  Commercio al  dettaglio  di  ferramenta,  vernici,  vetro  piano  e materiale elettrico e termoidraulico
  Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
  Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
  Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
  Farmacie
  Commercio  al  dettaglio  in  altri   esercizi   specializzati   di medicinali non soggetti a prescrizione medica
  Commercio  al  dettaglio  di  articoli  medicali  e  ortopedici  in esercizi specializzati
  Commercio al dettaglio di  articoli  di  profumeria,  prodotti  per toletta e per l'igiene personale
  Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
  Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
  Commercio al dettaglio di combustibile  per  uso  domestico  e  per riscaldamento
  Commercio al  dettaglio  di  saponi,  detersivi,  prodotti  per  la lucidatura e affini
  Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
  Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
  Commercio  al  dettaglio  di  qualsiasi  tipo   di   prodotto   per corrispondenza, radio, telefono
  Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
  Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria
  Commercio al dettaglio di libri
  Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati
  Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti

Allegato 2

Servizi per la persona

  Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
  Attivita' delle lavanderie industriali
  Altre lavanderie, tintorie
  Servizi di pompe funebri e attivita' connesse

Allegato 3

ATECO

  01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI
  02 SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI
  03 PESCA E ACQUACOLTURA
  05 ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA TORBA)
  06 ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE
  07 ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI
  08 ESTRAZIONE DI ALTRI MINERALI DA CAVE E MINIERE
  09 ATTIVITA' DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ESTRAZIONE
  10 INDUSTRIE ALIMENTARI
  11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE
  12 INDUSTRIA DEL TABACCO
  13 INDUSTRIE TESSILI
  14 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI  ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA
  15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI
  16 INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO
  17 FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA
  18 STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI
  19 FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI  DERIVANTI  DALLA  RAFFINAZIONE DEL PETROLIO
  20 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI
  21 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE  E  DI  PREPARATI FARMACEUTICI
  22 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE
  23 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA  LAVORAZIONE  DI  MINERALI NON METALLIFERI
  24 METALLURGIA
  25 FABBRICAZIONE DI  PRODOTTI  IN  METALLO  (ESCLUSI  MACCHINARI  E ATTREZZATURE)
  26 FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI  ELETTRONICA  E  OTTICA; APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI
  27 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE  ED  APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE
  28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA
  29 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
  30 FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
  31 FABBRICAZIONE DI MOBILI
  32 ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
  33  RIPARAZIONE,  MANUTENZIONE  ED  INSTALLAZIONE  DI  MACCHINE  ED APPARECCHIATURE
  35 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
  36 RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA
  37 GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE
  38 ATTIVITA' DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E  SMALTIMENTO  DEI  RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI
  39 ATTIVITA' DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI
  41 COSTRUZIONE DI EDIFICI
  42 INGEGNERIA CIVILE
  43 LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI
  45  COMMERCIO  ALL'INGROSSO  E  AL  DETTAGLIO  E   RIPARAZIONE   DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI
  46 COMMERCIO ALL'INGROSSO  (ESCLUSO  QUELLO  DI  AUTOVEICOLI  E  DI MOTOCICLI)
  49 TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE
  50 TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA
  51 TRASPORTO AEREO
  52 MAGAZZINAGGIO E ATTIVITA' DI SUPPORTO AI TRASPORTI
  53 SERVIZI POSTALI E ATTIVITA' DI CORRIERE
  551 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI
  58 ATTIVITA' EDITORIALI
  59  ATTIVITA'  DI  PRODUZIONE,  POST-PRODUZIONE   E   DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI  PROGRAMMI  TELEVISIVI,  REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE
  60 ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE
  61 TELECOMUNICAZIONI
  62 PRODUZIONE  DI  SOFTWARE,  CONSULENZA  INFORMATICA  E  ATTIVITA' CONNESSE
  63 ATTIVITA' DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI
  64 ATTIVITA' DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE  ASSICURAZIONI  E  I FONDI PENSIONE)
  65 ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI  E  FONDI  PENSIONE  (ESCLUSE  LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE)
  66 ATTIVITA' AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI  E  DELLE  ATTIVITA' ASSICURATIVE
  68 ATTIVITA' IMMOBILIARI
  69 ATTIVITA' LEGALI E CONTABILITA'
  70 ATTIVITA' DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE
  71 ATTIVITA' DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E  D'INGEGNERIA;  COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE
  72 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO
  73 PUBBLICITA' E RICERCHE DI MERCATO
  74 ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
  75 SERVIZI VETERINARI
  78 ATTIVITA' DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE
  80 SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE
  81.2 ATTIVITA' DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE
  81.3 CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO (INCLUSI PARCHI, GIARDINI  E AIUOLE)
  82 ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI  SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE
  84  AMMINISTRAZIONE  PUBBLICA  E  DIFESA;   ASSICURAZIONE   SOCIALE OBBLIGATORIA
  85 ISTRUZIONE
  86 ASSISTENZA SANITARIA
  87 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE
  88 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE
  94 ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE
  95 RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO  PERSONALE  E  PER  LA CASA
  97 ATTIVITA' DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME  DATORI  DI  LAVORO  PER PERSONALE DOMESTICO
  99 ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI


Allegato 4

Misure igienico-sanitarie

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e  altri    luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche  per  il  lavaggio    delle mani;
2. evitare il  contatto  ravvicinato  con  persone  che  soffrono  di  infezioni respiratorie acute;
3. evitare abbracci e strette di mano;
4. mantenere, nei contatti sociali, una  distanza  interpersonale  di    almeno un metro;
5. praticare l'igiene respiratoria  (starnutire  e/o  tossire  in  un  fazzoletto evitando il  contatto  delle  mani  con  le  secrezioni    respiratorie);
6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri,  in  particolare    durante l'attivita' sportiva;
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a  meno  che  siano    prescritti dal medico;
10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
11. e'  fortemente  raccomandato  in  tutti   i   contatti   sociali, utilizzare  protezioni  delle   vie   respiratorie   come   misura aggiuntiva   alle   altre   misure   di   protezione   individuale igienico-sanitarie.

Allegato 5

Misure per gli esercizi commerciali

  1.  Mantenimento  in  tutte  le  attivita'  e  le  loro  fasi   del distanziamento interpersonale.
  2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura.
  3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria.
  4.  Ampia  disponibilita'  e  accessibilita'  a  sistemi   per   la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono  essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
  5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi  e  comunque in tutte le possibili  fasi  lavorative  laddove  non  sia  possibile garantire il distanziamento interpersonale.
  6. Uso dei guanti  "usa  e  getta"  nelle  attivita'  di  acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
  7.  Accessi  regolamentati  e  scaglionati  secondo   le   seguenti modalita':
  a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
  b) per locali fino a quaranta  metri  quadrati  puo'  accedere  una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
  c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla  lettera b), l'accesso e' regolamentato in funzione degli  spazi  disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
  8. Informazione per garantire  il  distanziamento  dei  clienti  in attesa di entrata.

Allegato 6
 
Protocollo  condiviso  di  regolamentazione  delle  misure   per   il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali

...

Allegato 7
 
Protocollo condiviso di regolamentazione per  il  contenimento  della diffusione del COVID-19 nei cantieri

...

Allegato 8
 
Protocollo condiviso di regolamentazione per  il  contenimento  della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica

...

SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE STRADALE E FERROVIE CONCESSE
  In adesione a quanto  previsto  nell'Avviso  comune  siglato  dalle Associazioni Asstra, Anav ed Agens con le OOSSLLL il 13  marzo  2020, per il settore considerato trovano applicazione  le  seguenti  misure specifiche:
    •   L'azienda   procede   all'igienizzazione,   sanificazione   e disinfezione  dei   treni   e   dei   mezzi   pubblici,   effettuando l'igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al  giorno  e  la sanificazione in relazione alle specifiche realta' aziendali.
    • Occorre adottare possibili accorgimenti atti  alla  separazione del posto  di  guida  con  distanziamenti  di  almeno  un  metro  dai passeggeri; consentire la salita e la discesa  dei  passeggeri  dalla porta centrale e dalla porta posteriore utilizzando idonei  tempi  di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale.
    •  Sospensione,  previa  autorizzazione   dell'Agenzia   per   la mobilita'  territoriale  competente  e  degli  Enti  titolari,  della vendita e del controllo dei titoli di viaggio a bordo.
    • Sospendere l'attivita' di bigliettazione a bordo da parte degli autisti.

...

Allegato 9
 
Linee  guida  per  l'informazione  agli   utenti   e   le   modalita' organizzative per il contenimento della diffusione  del  covid-19  in materia di trasporto pubblico 

...

SETTORE  TRASPORTO  PUBBLICO  LOCALE  STRADALE,  LACUALE  E  FERROVIE CONCESSE
  Per il settore considerato trovano applicazione le seguenti  misure specifiche:
    •   l'azienda   procede   all'igienizzazione,   sanificazione   e disinfezione dei treni e dei mezzi pubblici  e  delle  infrastrutture nel pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie in materia oltre  che delle ordinanze regionali e del Protocollo siglato dalle associazioni di categoria, OO.SS.  e  MIT  in  data  20  marzo  2020,  effettuando l'igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al  giorno  e  la sanificazione in relazione alle  specifiche  realta'  aziendali  come previsto dal medesimo protocollo condiviso;
    • I passeggeri dovranno indossare necessariamente una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca;
    • prevedere che la salita e la discesa dei passeggeri  dal  mezzo avvenga secondo flussi separati:
      - negli autobus e nei tram prevedere la salita da una  porta  e la discesa dall'altra porta;
      - utilizzare idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende  e  chi  sale,  anche  eventualmente  con  un'apertura differenziata delle porte;
    • sugli autobus  e  sui  tram  garantire  un  numero  massimo  di passeggeri, in modo da consentire il rispetto della  distanza  di  un metro tra gli stessi, contrassegnando con  marker  i  posti  che  non possono  essere  occupati.  Per  la  gestione  dell'affollamento  del veicolo,  l'azienda  puo'  dettare  disposizioni   organizzative   al conducente tese anche a non effettuare alcune fermate;
    • nelle stazioni della metropolitana:
      -  prevedere  differenti  flussi  di  entrata  e   di   uscita, garantendo ai passeggeri adeguata informazione  per  l'individuazione delle banchine e  dell'uscita  e  il  corretto  distanziamento  sulle banchine e sulle scale mobili anche prima del superamento dei varchi;
      - predisporre idonei sistemi atti a segnalare il raggiungimento dei livelli di saturazione stabiliti;
      - prevedere l'utilizzo dei  sistemi  di  videosorveglianza  e/o telecamere  intelligenti  per  monitorare   i   flussi   ed   evitare assembramenti, eventualmente con la  possibilita'  di  diffusione  di messaggi sonori/vocali/scritti;
    • applicazione di marker sui sedili non utilizzabili a bordo  dei mezzi di superficie e dei treni metro;
    • sospendere, previa autorizzazione dell'Agenzia per la mobilita' territoriale competente e  degli  Enti  titolari,  la  vendita  e  il controllo dei titoli di viaggio a bordo;
    • sospendere l'attivita' di bigliettazione a bordo da parte degli autisti;
    • installare apparati, ove possibile, per l'acquisto self-service dei biglietti, che dovranno essere sanificate piu' volte  al  giorno, contrassegnando con specifici adesivi le distanze di sicurezza.
    • aumento della frequenza dei mezzi nelle ore considerate ad alto flusso di passeggeri.

Allegato 10
 
Principi per il monitoraggio del rischio sanitario

...

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ESTRATTO
ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA

(n. 538 del 30/04/2020)
(in alternativa link al testo integrale )

ORDINA


1.con riferimento alla programmazione del trasporto pubblico di passeggeri, la ripresa   ordinaria   del   servizio,   come   nella   fase   precedente   all’emergenza sanitaria,   su   tutto   il   settore   del   Trasporto   Pubblico   Regionale   e   Locale lombardo,  secondo   le  modalità  indicate  nell’allegato   1 così da  favorire  il distanziamento a bordo dei mezzi, ridurre i fenomeni di accumulo nei punti di accesso e minimizzare le possibilità di assembramento nei nodi di interscambio tra sistemi di trasporto differenti, nonché per garantire le catene di trasporto senza soluzione di continuità, secondo le seguenti declinazioni:

a)servizi   urbani   auto-filo-tramviari:   orario   feriale   invernale   con   eventuale riduzione delle corse di rinforzo scolastico;

b)servizi urbani ed interurbani di metropolitana: orario feriale invernale;

c)servizi interurbani su autobus: orario feriale invernale non scolastico;

d)servizio tramviario interurbano di Milano: orario feriale invernale;

e)servizio   tramviario   interurbano   di   Bergamo:   orario   feriale   invernale   nonscolastico;

f)servizio   ferroviario   regionale:   orario   feriale   invernale   (con   riferimento   al numero di posti passeggero offerti);

g)servizi a fune (funivia, funicolari ed altri impianti di risalita): orario feriale invernale non scolastico;

h)servizi di navigazione pubblica sul Lago d’Iseo: servizi di collegamento con il Comune di Monte Isola, Sulzano e Sale Marasino.

Per tutti i tipi di servizi elencati dalla lettera a) alla lettera g): nelle giornate festive sarà garantita l’ordinaria programmazione invernale.

Sono soppressi i servizi festivi con periodicità stagionali mirati alla domanda turistica fino all’emanazione di diverse disposizioni in merito alle possibilità di spostamento per motivi turistici.

La programmazione, così come sopra stabilita, dovrà essere resa sino al 31 agosto 2020, salvo adattamenti  che si rendessero puntualmente necessari durante il periodo descritto a seguito del monitoraggio dei flussi dei passeggeri e salvo la programmazione del periodo estivo, che sarà definita in base alle eventuali successive disposizioni relative alle possibilità di spostamento.

Il   raggiungimento   dei   volumi   di   servizio   sopra   indicati   potrà   avvenire progressivamente in relazione alle differenti tipologie di trasporto e di bacini di mobilità entro il 31 maggio 2020.

La modulazione  dei programmi di esercizio è  approvata dai  rispettivi enti regolatori   del   servizio   secondo   le   modalità   previste   dalle   norme   e   dalle disposizioni contrattuali.

Qualora il livello di offerta esercito non sia idoneo a soddisfare la domanda di trasporto   in   condizioni   di   sicurezza,   il   gestore   deve   provvedere   al potenziamento puntuale del servizio prevedendo l’aumento della capacità del mezzo utilizzato, ovvero della composizione del treno o dei mezzi, ovvero aggiungendo corse di rinforzo o aumentando la frequenza complessiva del servizio.Possono   essere   destinati   a   servizi   di   linea,   previa   distrazione   secondo   le modalità   indicate   nelle   disposizioni   statali   e   regionali   di   cui   alla   d.g.r.X/4357/2015 e ss.mm.ii e secondo le modalità indicate nell’allegato 1, i mezzi attualmente utilizzati per i servizi di seguito elencati:

i)servizi finalizzati di linea, applicando l’orario della tipologia di servizio cui èdestinato;

j)servizi   di   collegamento  di   linea  agli   aeroporti  applicando   l’orario   dellatipologia di servizio cui è destinato;

k)servizi di gran turismo di linea applicando l’orario della tipologia di serviziocui è destinato;

l)servizi   di   noleggio   autobus   con   conducente   applicando   l’orario   dellatipologia di servizio cui è destinato;

2.i servizi finalizzati di linea di cui all’art. 2 della legge regionale n. 6/2012, svolti  anche   con   autovetture   sino   a   9   posti,   immatricolate   da   noleggio   conconducente e con le unità di navigazione indicate nell’Allegato 1 della d.g.r.n.XI/1024/2018   anche   se   costruite   antecedentemente   al   31.12.2008, in deroga   alla   d.g.r.   n.XI/1024/2018   e   ss.mm.ii.,   e   i   servizi   di   noleggio   con conducente con autobus di cui al Regolamento Regionale n.6/2014, destinati a soddisfare gli spostamenti verso i luoghi di lavoro, verso le strutture sanitarie o altri luoghi consentiti, devono essere esercitati secondo le modalità indicate nell’allegato 1;

3.i servizi effettuati mediante taxi e noleggio con conducente con autovettura di cui alla Legge 21/92 sono svolti secondo le modalità indicate nell’allegato 1e  possono  essere  impiegati per la  consegna a domicilio di beni di prima necessità, nonché per i servizi di accompagnamento del personale medico di continuità assistenziale e di persone emodializzate, in esecuzione degli accordi esistenti con l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza;

4.i servizi di collegamento aeroportuale con autobus sono svolti secondo le modalità   indicate   nell’allegato   1  e   secondo   il   programma   di   esercizio comunicato ai competenti uffici - anche in deroga alla tempistica prescritta all’art. 5, c.2 lett. g) del R.R. n. 8/2015 – qualora sia riattivato il servizio, in relazione all’apertura degli aeroporti ed alla programmazione dei voli;

5.le misure di cui ai punti precedenti hanno durata dal 4 maggio 2020 e fino al 31 agosto 2020 compreso, salva cessazione anticipata della stessa per effettodi successivi provvedimenti;

6.la violazione delle presenti disposizioni comporta l'applicazione delle sanzionidi cui  all'art.  4  del  decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 cui provvedono gli organi di polizia e di vigilanza competenti ai sensi della legge n. 689/1981;

7.l’abrogazione delle ordinanze regionali n.509 del 13 marzo 2020 e 510 del 18 marzo 2020;

8.la pubblicazione della presente ordinanza sul Bollettino Ufficiale della RegioneLombardia (BURL) e sul portale internet della Regione Lombardia, nelle pagine dedicate all’emergenza sanitaria Corona Virus – COVID 19.

 

Allegato l

Misure valide per tutti i servizi di trasporto pubblico di linea e non di linea:


Su tutti i servizi  di trasporto  pubblico,  di linea  (ferroviario,  metropolitano,  auto-filo-tramviario, funiviario, navigazione) e non di linea, si applicano le seguenti misure:

Protezioni individuali  dei passeggeri: a bordo dei mezzi di trasporto pubblico, è obbligatorio  l'utilizzo di guanti e mascherine.  È cura di ogni passeggero  procurarsi  i necessari  guanti e mascherine  e indossarli correttamente sin dal momento in cui entra in stazione, sosta alle fermate o agli approdi o sulle banchine e si accoda per la salita a bordo dei mezzi, fino al momento in cui si allontana.

Capacità dei mezzi che effettuano servizio pubblico di linea: per garantire il rispetto della distanza interpersonale  a  bordo  mezzo,  la  capacità  massima  dei  mezzi  di  trasporto  deve  intendersi  di  norma considerata pari al 50% dei posti seduti più il15% dei posti in piedi, con alcune specificità per le tipologie di mezzo di trasporto come meglio specificato nelle sezioni seguenti.

Trasporto al seguito di biciclette, monopattini e altri dispositivi di micromobilità  elettrica: il trasporto di monopattini, biciclette pieghevoli e altri dispositivi di micromobilità elettrica è sempre consentito sui mezzi di trasporto pubblico di linea.

Modalità di pagamento: per il pagamento delle tariffe di tutti i servizi di trasporto pubblico di linea e non di linea, gli operatori di trasporto incentivano l'utilizzo degli strumenti di pagamento contactless.

Controllo titoli di viaggio: il controllo  dei titoli di viaggio è svolto da parte degli addetti opportunamente dotati di apposite protezioni.

Ascensori nelle stazioni: l'uso degli ascensori nelle stazioni della metropolitana e ferroviarie è destinato in via prioritaria alle persone a ridotta mobilità. l gestori delle stazioni adottano opportuni awisi al pubblico.

Informazione in tempo reale: nei limiti dei sistemi già in dotazione gli operatori di servizi di trasporto pubblico rendono disponibili informazioni in tempo reale sui servizi di trasporto (es: posizione dei mezzi, tempo stimato di arrivo della corsa successiva, posti disponibili a bordo, passeggeri presenti alle fermate/stazioni o a bordo dei mezzi...) per agevolare l'utilizzo del trasporto da parte dei passeggeri e consentire il monitoraggio  della domanda di trasporto da parte degli Enti competenti.

Informazione e comunicazione: gli operatori di servizi di trasporto pubblico rendono disponibili sul proprio sito internet aziendale apposita sezione recante tutte le informazioni su modifiche degli orari, variazioni di percorso, norme di comportamento  dei passeggeri e autisti, servizi on line (mail, forrn...) per la raccolta di segnalazioni/richieste.

Misure specifiche per i servizi di trasporto pubblico

Sono inoltre previste disposizioni e misure specifiche per singole tipologie di servizio, così articolate

a)  servizio ferroviario regionale
b)  trasporto pubblico di linea (metropolitana auto-filo-tramviario, inclusi finalizzati, aeroportuali e gran turismo)
c)   trasporto pubblico di linea funiviario
d)  trasporto pubblico di linea servizi di navigazione
e)  servizi non di linea

 

a)  Servizio ferroviario regionale

...

b)  Trasporto pubblico di linea

Le seguenti disposizioni si applicano alle seguenti tipologie di servizio di trasporto:
o     metropolitana, autobus, tram, filobus
o    servizi finalizzati, collegamenti aeroportuali, di granturismo, di noleggio autobus con conducente, qualora impiegati in altri servizi di trasporto pubblico di linea, previa distrazione ai sensi della DGR N.X/4357/2015 e ss.mm.ii,

Capacità  dei mezzi: per garantire il rispetto della distanza interpersonale a bordo mezzo, la capacità massima dei mezzi di trasporto deve intendersi di norma così considerata:
o     su autobus, filobus e tram: è ammesso un numero massimo di viaggiatori non superiore al 50% dei posti a sedere offerti e al 15%  dei posti in piedi come indicati dalla carta di circolazione o dai libretti USTIF. l posti a sedere inibiti all'utilizzo devono essere contrassegnati;
o     sulla metropolitana: è ammesso un numero massimo di viaggiatori non superiore al 50% dei posti a sedere offerti e al 15% dei posti in piedi. l posti a sedere inibiti all'utilizzo devono essere contrassegnati. Negli allestimenti con posti a correre, i posti a sedere disponibili devono essere disposti "a scacchiera". Negli allestimenti con posti in linea affiancati, i posti a sedere disponibili devono essere disposti in modo alternato. l posti in piedi devono essere indicati sul pavimento.

Salita e discesa dal mezzo di trasporto: ove possibile sugli autobus, filobus, metropolitane e nei tram prevedere la salita da una porta e la discesa da altra porta dei passeggeri; in caso contrario occorre prevedere che, in corrispondenza delle fermate, awenga  prima la discesa e successivamente la salita dei passeggeri.

Tempidi apertura porte: ove necessario, al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale, utilizzare anche l'apertura differenziata delle porte.

Utilizzo di autobus di noleggio con conducente per servizi di linea: l'utilizzo di autobus di NCC per servizi di linea è soggetto all'autorizzazione alla distrazione del mezzo, secondo le disposizioni regionali (DGR 1024/2018 e successive modifiche ed integrazioni), nonché agli obblighi di servizio contrattuali.

 

c)  Trasporto pubblico di linea funiviario

...

d)  Trasporto pubblico di linea •servizi di navigazione                                                                                

...

e)  Servizi non di linea

Le seguenti disposizioni si applicano alle tipologie di servizio di trasporto di seguito indicate:
o      taxi
o      noleggio con conducente con autovetture
o      noleggio con conducente con autobus
o      noleggio con conducente con natante

Disposizioni per la consegna a domicilio di beni di prima necessità:
o     il servizio di consegna comprende il ricevimento dei beni presso il distributore/venditore, il carico e il trasporto sulla vettura e il recapito dei beni in prossimità dell'accesso pedonale/carraio del domicilio del richiedente il servizio;
o     la tariffa è pari al massimo a 10 euro per il servizio di singola consegna con ricevimento e recapito nell'ambito del medesimo comune e al massimo a 15 euro per il servizio di singola consegna con ricevimento e recapito nell'ambito di più comuni;
o     per il servizio di consegna a favore dei cittadini domiciliati nel proprio Comune è ammesso che possa essere stabilita una tariffa inferiore ai limiti sopra indicati, con disposizione del Sindaco del medesimo Comune;
o     non sono consentiti ulteriori indennizzi o sovrapprezzi per l'esecuzione del servizio di consegna a domicilio.


 

 

 

 

 

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ESTRATTO
ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA

(n. 537 del 30/04/2020)
(in alternativa link al testo integrale )

ORDINA

ART. 1
(Misure urgenti di contenimento del contagio in Regione Lombardia)

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nellaRegione Lombardia, si applicano le seguenti misure specifiche:

1.1 Obbligo di utilizzo della mascherina o di altre protezioni Ogniqualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione, vanno adottate tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio,   utilizzando   la   mascherina   o,   in   subordine,   qualunque   altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché   i   soggetti   con   forme   di   disabilità   non   compatibili   con   l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

1.2 Commercio al dettaglio

A)l’accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani;

B) si raccomanda la rilevazione, mediante idonee strumentazioni, a cura dei gestori   degli   ipermercati,   supermercati   e   discount   di   alimentari   della temperatura corporea dei clienti, oltre che del personale, prima del loro accesso. A seguito del rilievo di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 °C, deve conseguire l’inibizione all’accesso all’attività con invito a ritornare alla propria abitazione e limitare al massimo i contatti sociali econtattare il proprio medico curante;

C) I mercati scoperti possono aprire, limitatamente alla vendita di prodotti alimentari, purché siano osservate e fatte osservare le seguenti misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza, a cura dei comuni competenti per territorio:

1.definizione preventiva da parte dell’amministrazione comunale, per ogni mercato aperto, dell’area interessata, dell’assegnazione temporanea dei   posteggi   e   della   capienza   massima   di   persone contemporaneamente presenti all’interno dell’area stessa, comunque non superiore al doppio del numero dei posteggi;

2.individuazione   da   parte   del   Comune   di   un   “Covid   Manager”   per coordinare sul posto il personale addetto, con l’eventuale supporto di volontari di protezione civile, ai fini dell’assistenza a clienti ed operatori del mercato e dell’attuazione delle misure di cui alla presente Ordinanza nonché delle ulteriori misure di prevenzione e sicurezza emanate dai Comuni;

3.limitazione del perimetro esterno dell’area di mercato con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei in modo che vi sia un unico varco di accesso separato da quello di uscita dall’area stessa;

4.accesso   all’area   di   mercato,   al   fine   di   limitare   al   massimo   laconcentrazione di persone, consentito ad un solo componente pernucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minoridi anni 14, disabili o anziani;

5.si   raccomanda   la   rilevazione   da   parte   di   personale   addetto   conl’eventuale supporto di volontari di protezione civile, mediante idoneestrumentazioni, della temperatura corporea dei clienti, prima del loroaccesso all’area di mercato, e degli operatori commerciali del mercato; inibizione all’accesso all’area, a seguito di rilevazione di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° C, con invito a ritornare alla propria abitazione, a limitare al massimo i contatti sociali e a contattare il proprio medico curante;

6.rispetto, sia all’interno dell’area di mercato sia per i clienti in attesa dia ccesso all’area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti;

7.obbligo di utilizzo da parte degli operatori commerciali di mercato di mascherina a copertura di naso e bocca nonché di guanti;

8.distanziamento di almeno due metri e mezzo tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato;

9.presenza di non più di due operatori per ogni posteggio;

Le amministrazioni comunali possono prevedere, in relazione alle predette aree di mercato, ulteriori misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza ed informano attraverso i propri strumenti di comunicazione istituzionale circa le aree di mercato aperte, la loro delimitazione e l’adozione concreta delle misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza relative alle singole aree;

Le disposizioni di cui alla presente lettera C) si applicano anche alle fiere.

Restano sospesi:

●le attività di vendita dei prodotti non alimentari nei mercati scoperti;

●le sagre.

D)I mercati coperti possono aprire, per la vendita dei prodotti compresi nelle merceologie   consentite,   a   condizione   che   il   Sindaco   del   comune   di riferimento adotti e faccia osservare un piano per ogni specifico mercato che preveda quanto segue:

a) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;

b) sorveglianza pubblica o privata che verifichi il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e il rispetto del divieto di assembramento

c) l’applicazione delle previsioni di cui ai numeri 4, 5, 6 e 7 della precedente lettera C).

1.3 Altre attività economiche

A)è consentita la prosecuzione dell’attività per gli alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (codice ATECO 55.90.20);

B)è consentita l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto   diretto   tra   le   persone,   e   comunque   in  totale   sicurezza   nella modalità “consegna animale – toelettatura - ritiro animale”, utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale;

C)è fatto obbligo ai concessionari di slot machines di provvedere al blocco delle   medesime   ed   agli   esercenti   di   provvedere   alla   disattivazione   di monitor e televisori di giochi che prevedono puntate accompagnate dalla visione   dell’evento   anche   in   forma   virtuale,   al   fine   di   impedire   la permanenza degli avventori per motivi di gioco all’interno dei locali, a prescindere dalla tipologia di esercizio in cui tali apparecchi sono presenti.

ART. 2
(Disposizioni finali)

1.Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla datadel 4 maggio 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020.

2.Resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente Ordinanza,   quanto   previsto   dalle   misure   adottate   con   il   Decreto   del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020.

3.Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 3 del decreto-legge n.19/2020, sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base delle ordinanze del Presidente della Regione previgenti  e contenenti  misure urgenti di contenimento del contagio in Regione Lombardia.

4.Resta ferma la possibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, ai sensi dell’articolo 191 del d.lgs.152/2006.

5.Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

6.La presente Ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri edal Ministro della salute ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della RegioneLombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, paginededicate all’emergenza sanitaria Corona Virus – COVID 19.

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ESTRATTO
ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA

(n. 528 del 11/04/2020)
(in alternativa link al testo integrale )

ORDINA

ART. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio in Regione Lombardia)

A) Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella Regione Lombardia, si applicano le seguenti misure specifiche:

1.1 Spostamenti, presenza di persone in luoghi pubblici e attività all’aperto e sportive
A) Ogniqualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione, vanno adottate tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere  mantenuta  la  distanza  di  sicurezza  interpersonale  di  almeno  un metro;
B) ai  soggetti  con  sintomatologia  da  infezione  respiratoria  e  temperatura  corporea superiore a 37,5 C è fatto obbligo di rimanere presso l’abitazione in cui ha la propria dimora, residenza o domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
C) resta consentito svolgere individualmente attività motoria nelle immediate vicinanze dell’abitazione in cui ha la propria dimora, residenza o domicilio e comunque a distanza non superiore a 200 metri e nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
D) nel caso di uscita dalla propria abitazione con l’animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze dell’abitazione in cui ha la propria dimora, residenza o domicilio e comunque a distanza non superiore a 200 metri e nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
E)  sono vietati gli assembramenti di più di 2 persone nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

1.2 Commercio al dettaglio
A) Il commercio al dettaglio di:
●  articoli di carta, cartone, articoli di cartoleria e forniture per ufficio,
●  libri,
●  fiori e piante
è  consentito  esclusivamente  negli  ipermercati  e  nei  supermercati, fatto salvo quanto previsto dalle successive lettere H) ed I);
B) è vietato il commercio al dettaglio effettuato per mezzo di distributori automatici, fatti salvi i distributori automatici di:
●  acqua potabile (c.d. Case dell’acqua),
●  latte sfuso,
●  generi di monopolio,
●  prodotti farmaceutici e parafarmaceutici,
●  nonché i distributori automatici presenti all’interno degli uffici, delle attività  e  dei  servizi  che  in  base  ai  provvedimenti  statali  possono continuare a restare in funzione.
Coloro    che    accedono    ai    distributori    automatici    devono    comunque rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
C) La vendita dei prodotti rientranti nelle seguenti categorie merceologiche:
●  computer,    periferiche,    attrezzature    per    le    telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici in esercizi non
specializzati,
●  apparecchiature  informatiche  e  per  le  telecomunicazioni  (ICT)  in esercizi specializzati,
●  articoli per l'illuminazione,
●  ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico,
●  apparecchiature fotografiche e relativi accessori
è  vietata  nei  giorni  festivi  e  prefestivi, fatto  salvo  quanto  previsto  dalle successive lettere H) ed I);
D) l’accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani;
E)  gli esercizi commerciali al dettaglio, di cui è consentita l’apertura in base all’allegato   1   del   D.P.C.M.  del   10   aprile   2020,   come   integrato   dal precedente punto a), devono mettere a disposizione dei clienti guanti monouso e idonee soluzioni idroalcoliche per le mani, prima dell’accesso all’esercizio;
F)  si raccomanda la rilevazione, mediante idonee strumentazioni, a cura dei gestori degli ipermercati, supermercati, discount di alimentari e farmacie, della temperatura corporea dei clienti, oltre che del personale, prima del loro accesso. A seguito del rilievo di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 °C, deve conseguire l’inibizione all’accesso all’attività con invito a  ritornare alla  propria abitazione e  limitare al  massimo i  contatti sociali e contattare il proprio medico curante;
G) sono sospesi i mercati scoperti e le fiere, sia per il settore merceologico alimentare che non alimentare. I mercati coperti possono aprire, per la vendita dei prodotti compresi nelle merceologie consentite, a condizione che il Sindaco del comune di riferimento adotti e faccia osservare un piano per ogni specifico mercato che preveda quanto segue: a) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita; b) sorveglianza pubblica o privata che verifichi il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale  di  almeno  un  metro  e  il  rispetto  del  divieto  di assembramento;
H) E’ consentita la consegna a domicilio da parte degli operatori commerciali al dettaglio per tutte le categorie merceologiche, anche se non comprese nell’allegato 1 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020; come previsto dal Punto
1.12.5 della tabella A del d.lgs. n. 222/2016, quando l'attività di consegna a domicilio è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo. La consegna a domicilio deve avvenire nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto evitando altresì che al momento della consegna vi siano contatti personali a distanza inferiore a un metro;
I)   E’ consentita la vendita via internet, corrispondenza, telefono, televisione e radio di tutte le categorie merceologiche, secondo quanto previsto dall’allegato 1 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020.
 
1.3 Attività di somministrazione di alimenti e bevande
A) sono  consentiti  i  servizi  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande  resi nell’ambito di strutture della Pubblica amministrazione, istituti penitenziari, strutture sanitarie e sociosanitarie e di sostegno alle fasce fragili della popolazione. Restano consentite le sole attività di ristorazione di alimenti e bevande (ivi comprese quelle artigianali quali, ad esempio, rosticcerie, piadinerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio senza posti a sedere) con consegna a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza le attività di consegna a domicilio deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.

1.4 Altre attività economiche
A) si applicano le misure adottate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020, ad eccezione di quanto segue:
a.1) le attività professionali, scientifiche e tecniche di cui ai codici Ateco 69 (Attività legali e contabili), 70 (Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale), 71 (Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche), 72 (Ricerca scientifica e sviluppo) e 74 (Altre attività professionali, scientifiche e tecniche) devono essere svolte in modalità di lavoro agile, fatti salvi gli specifici adempimenti relativi ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza. Qualora l’esercizio dei predetti servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza comporti il contatto  diretto  con  i  clienti  presso  gli  studi  delle  attività,  essi  devono avvenire esclusivamente previo appuntamento;
a.2) le attività di cui ai codici Ateco 95.11.00 (Riparazione e manutenzione di computer e periferiche), 95.12.01 (Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari), 95.12.09 (Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni) 95.22.01 (Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa) restano sospese ad eccezione degli:
●  interventi  strumentali  all’erogazione  dei  servizi  di  pubblica  utilità, nonché dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146,
●  interventi  necessari  per  la  garanzia  della  continuità  delle  attività consentite,
●  interventi urgenti per le abitazioni;
a.3) resta sospesa l’accoglienza e la permanenza degli ospiti negli alberghi e strutture simili (codice 55.1). Tali strutture possono permanere in servizio, nel rispetto di specifici protocolli sanitari regionali, per esigenze collegate alla gestione dell’emergenza (a titolo esemplificativo,  pernottamento di personale sanitario e di volontari di protezione civile, isolamento di pazienti), ivi compreso il regolare esercizio dei servizi essenziali. È altresì consentita nelle predette strutture ricettive il soggiorno delle seguenti categorie:
●  personale in servizio presso le stesse strutture;
●  ospiti che vi soggiornano per motivi di lavoro in uno dei servizi per cui non è disposta la chiusura o la sospensione dell’attività;
●  personale viaggiante di mezzi di trasporto;
●  ospiti costretti a prolungare il soggiorno per cause di forza maggiore che non consentano il trasferimento;
●  soggetti    entrati    dall’estero    e    collocati    nelle    predette    strutture, secondo quanto disposto dal D.P.C.M. del 10 aprile 2020;
●  soggetti aventi residenza anagrafica nelle stesse strutture;
●  soggetti  che  assistono  persone  malate  o  ricoverate  in  strutture sanitarie;
●  soggetti che hanno stipulato, antecedentemente al 22 marzo 2020, un contratto con la struttura ricettiva per il soggiorno nella struttura stessa;
a.4) è consentita la prosecuzione dell’attività per gli alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (55.90.20);
a.5) i servizi bancari, finanziari e assicurativi (codici da  64 a 66) devono essere svolti utilizzando modalità di lavoro che favoriscano la prenotazione con appuntamenti;
a.6)  è  fatto  obbligo  ai  concessionari di  slot  machines  di  provvedere al blocco delle medesime ed agli esercenti di provvedere alla disattivazione di monitor e televisori di giochi che prevedono puntate accompagnate dalla visione   dell’evento   anche   in   forma   virtuale,   al   fine   di   impedire   la permanenza degli avventori per motivi di gioco all’interno dei locali, a prescindere dalla tipologia di esercizio in cui tali apparecchi sono presenti.

1.5 Pubbliche amministrazioni
A) Per  le  pubbliche  amministrazioni di  cui  all’art.  1,  comma 2  del  d.lgs.  n. 165/2001 resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18.
B) si raccomanda a ciascuna pubblica amministrazione, in relazione alle sedi o uffici presenti sul territorio regionale, di adottare ed osservare le seguenti misure per il personale che presti servizio in presenza:
b.1) con l’eccezione del personale preposto alle attività socio-sanitarie, di protezione civile, dei trasporti e di sicurezza pubblica, adottare forme di rotazione dei dipendenti adibiti alle attività indifferibili o servizi essenziali da rendere in presenza e non altrimenti erogabili, per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio, garantendo la distribuzione in uffici singoli ed assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento;
b.2) sottoporre il personale che svolge attività indifferibili o servizi essenziali nelle sedi delle Amministrazioni di cui alla presente ordinanza, compreso il personale esterno che svolge funzioni di supporto nonché eventuali fornitori, prima che acceda agli immobili, al controllo della temperatura corporea con le  modalità  individuate  da  ciascuna amministrazione (la  rilevazione della temperatura non dovrà essere registrata, in ottemperanza alla normativa sulla privacy);
b.3) se la temperatura corporea risulta superiore ai 37,5°C, non consentire l’accesso  e  la  permanenza  nelle  sedi  degli  Enti.  Le  persone  in  tale condizione devono essere momentaneamente isolate e, ove disponibili, fornite di mascherine e devono contattare nel più breve tempo possibile il medico curante e organizzare il proprio allontanamento dal luogo di lavoro; b.4)  le  persone  presenti  negli  immobili  adottino  tutte  le  precauzioni igieniche, in particolare per l’igiene delle mani;
b.5) messa a disposizione di idonei mezzi detergenti per le mani (gel disinfettanti presso gli ingressi e detergenti all’interno dei servizi igienici);
b.6) qualora le modalità di lavoro impongano una distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, uso delle mascherine;
b.7) limitare gli spostamenti all’interno delle sedi di lavoro al minimo indispensabile;
b.8) contingentare l’accesso agli spazi comuni all’interno di sedi ed uffici, con la previsione di un tempo ridotto di permanenza all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro tra le persone che li occupano.

ART. 2 (Disposizioni finali)

1.  Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020.
2. Resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente Ordinanza, quanto previsto dalle misure adottate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020.
3.  Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 3 del decreto-legge n. 19/2020, sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base delle ordinanze n. 514 del 21 marzo 2020, n. 515 del 22 marzo 2020, n. 517 del 23 marzo 2020, n. 521 del 4 aprile 2020 e n. 522 del 6 aprile 2020.
4.  Resta ferma la possibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, ai sensi dell’articolo 191 del d.lgs.
152/2006.
5.  Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
6.  La presente Ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro della salute ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate all’emergenza sanitaria Corona Virus – COVID 19.


IL PRESIDENTE ATTILIO FONTANA

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ESTRATTO
ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA

(n. 532 del 24/04/2020)
(in alternativa link al testo integrale)

ORDINA

...

ART. 1

1.Il primo periodo della lettera G) del paragrafo 1.2 dell’Ordinanza n. 528dell’11 aprile 2020 è sostituito dai seguenti:“Le amministrazioni comunali possono individuare uno o più mercati scopertipresenti   sul   proprio   territorio   in   cui   attuare   la   riapertura   dell’attività,limitatamente alla vendita di prodotti alimentari, purché siano osservate efatte osservare le seguenti misure di prevenzione igienico-sanitaria e disicurezza ...

Restano sospesi:
●i mercati non individuati dai rispettivi comuni per la riaperturadell’attività di vendita dei prodotti alimentari;
●le attività di vendita dei prodotti non alimentari nei mercati scoperti;
●le fiere e le sagre.”

2.La vendita dei prodotti rientranti nelle seguenti categorie merceologiche:
●computer,   periferiche,   attrezzature   per   le   telecomunicazioni,elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici in esercizi non specializzati;
●apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati;
●articoli per l'illuminazione;
●ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico;
●apparecchiature fotografiche e relativi accessori, è consentita nelle giornate prefestive di giovedì 30 aprile e sabato 2 maggio 2020.

...

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AVVISI COMUNITA' PASTORALE
BEATO DON CARLO GNOCCHI
(13/04/2020)

Con il perdurare delle restrizioni imposte dalla lotta alla pandemia in corso, non è possibile partecipare alla S. Messa che comunque ogni sacerdote è tenuto a celebrare anche se in forma privata.

Per i fedeli che lo desiderano è comunque possibile partecipare almeno virtualmente alla celebrazione luturgica ogni giorno feriale alle ore 20.30 e la domenica alle 10.00 attraverso la pagina Facebook della “Comunità Pastorale Beato don Carlo Gnocchi - Varese”, raggiungibile all'indirizzo  facebook.com/dongnocchivarese (ATTENZIONE: anche chi non è iscritto a Facebook può vedere i contenuti pubblici della pagina collegandosi al link).

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DISPOSIZIONI FONDAZIONE MOLINA

Aggiornamenti al 6 marzo

Avviso a tutti i Parenti e Visitatori

Su indicazione delle Istituzioni Nazionali e Regionali, la Fondazione Molina ha preso delle iniziative per affrontare al meglio la situazione per il contenimento della diffusione del coronavirus, nell'ottica di salvaguardare la salute e la sicurezza dei propri residenti.

In aggiunta alle precedenti disposizioni si attueranno misure più stringenti conseguenti al DPCM del 4 marzo "Misure  per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19".

DA DOMENICA 8 MARZO 2020:

•    Non  sarà più consentita l'entrata a parenti e/o conoscenti ed  a professionisti incaricati  dai  parenti (assistenze private, fisioterapisti etc.);
•    Potranno accedere in Fondazione solamente famigliari di ospiti gravi od in fase terminale, autorizzati dalla Direzione Sanitaria;
•    E'sospesa l'uscita di Residenti;
•    L'ambulatorio sarà chiuso agli esterni.

Chi  non usufruisce  del servizio  di lavanderia interna dovrà consegnare e ritirare presso la Portineria  gli indumenti dalle ore 15 alle ore 19 con le seguenti modalità:

- Residenti nelle case Perelli e Molina : il lunedì ed il mercoledì
- Residenti nelle case Caravatti e Buzio: il martedì ed il giovedì

Vi chiediamo di consultare il sito www.fondazionemolina.it per eventual i aggiornamenti.

Per eventuali richieste ed informazioni è possibile in viare una mail all'indirizzo di posta elettronica:  Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

Confidiamo che ognuno comprenda le esigenze che determinano questa situazione, che auguriamo si risolverà in tempi rapidi.

Il Direttore Generale
Vanni Belli

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COMUNICAZIONE AUTOLINEE VARESINE
(20/03/2020)

Nel rispetto delle disposizioni regionali e a fronte di un’utenza sempre più contenuta, il servizio urbano di Autolinee Varesine subisce una rimodulazione che sarà in vigore a partire da lunedì 23 marzo.
Verrà infatti utilizzato un orario “ibrido” tra quello Ridotto attualmente in vigore e quello Festivo, salvaguardando però anche la fascia di “prima mattina” abitualmente utilizzata da alcuni lavoratori (soprattutto sulle linee C, E, N, P) e garantendo una corsa ogni 30 minuti perlomeno sulle linee principali. Concretamente, il servizio si strutturerà come segue:
- Linee A/B: una corsa ogni 60 minuti dai capolinea di Biumo Superiore, Capolago, Sangallo e Casbeno Corridoni, seguendo l’orario FESTIVO;
- Linea C: una corsa ogni 30 minuti dai capolinea di Bizzozero Nabresina e Prima Cappella (piazzale Montanari) seguendo l’orario FESTIVO, con prosecuzione una volta all’ora per Sacro Monte (piazzale Pogliaghi);
- Linea E: una corsa ogni 30 minuti dal capolinea di Bizzozero verso Avigno/Palasport; una corsa ogni 30 minuti da Masnago verso Bizzozero (si alternano i capolinea di Avigno e Palasport);
- Linee G (Cimitero Giubiano) / CF (Campo dei Fiori): sospese;
- Linea O (ospedale): normale orario feriale;
- Linea H: una corsa ogni 30 minuti dai capolinea di San Fermo e Montello;
- Linea N: una corsa ogni 30 minuti dal capolinea di Calcinate del Pesce verso Belforte/Cascina Mentasti; una corsa ogni 30 minuti da Belforte verso Calcinate del Pesce (una corsa ogni due parte invece da Cascina Mentasti);
- Linea P: una corsa ogni 30 minuti (in ora di punta) / ogni 40 minuti (in ora di morbida) dai capolinea di Olona e di Velate;
- Linea Z: nove corse giornaliere sul percorso FS-Bregazzana-Masnago-Campigli-Questura-Calcinate degli Orrigoni-FS.


Per gli orari dettagliati, si può consultare il sito http://www.ctpi.it/servizi-urbani/scarica-orari-e-mappa che viene costantemente aggiornato: nel complesso, verrà dunque effettuata una percentuale di corse pari al 54% di quelle di un normale giorno feriale scolastico, dunque perfettamente in linea con le recenti indicazioni regionali (che prevedono, sulle reti urbane, una percentuale tra il 50 e il 60% delle corse abituali).
Alla domenica resta in vigore il classico orario Festivo.
Si invitano comunque gli utenti del servizio, e più in generale tutti i varesini, a spostarsi solo in caso di stretta e indifferibile necessità, seguendo scrupolosamente le prescrizioni governative in merito.  In tal senso, l’azienda ha ottenuto rassicurazioni dal Comune e dal comando di Polizia Locale su un’intensificazione dei controlli a bordo mezzo, per accertarsi così che viaggino solamente le persone realmente autorizzate a farlo. Tali controlli sono comunque già in essere in questi giorni, tanto sulla rete urbana di Varese quanto sulle linee extraurbane, e in diversi casi le Forze dell’Ordine hanno provveduto a far scendere passeggeri non autorizzati, per poi procedere nei loro confronti come da recenti disposizioni governative.

Con l’occasione l’azienda rinnova i propri ringraziamenti al personale viaggiante, di officina e di ufficio che, anche in queste particolarissime condizioni, continua a svolgere il proprio lavoro con professionalità e serietà. Si ricorda infine che tutti gli autobus in servizio vengono quotidianamente sanificati ed igienizzati per offrire uno spazio il più sicuro possibile sia per gli utenti, sia per il personale.

AUTOLINEE VARESINE

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ALLERTA CROCE ROSSA ITALIANA
(24/02/2020)

CORONA VIRUS: NESSUNA ATTIVITÀ PORTA A PORTA PER TAMPONE ORALE DA PARTE DI CROCE ROSSA ITALIANA IN LOMBARDIA

A seguito di alcune segnalazioni pervenute dai Comitati locali, Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale di Lombardia informa la cittadinanza che non è stata emanata alcuna attività porta-a-porta per effettuare test con tampone orale per la rilevazione di contagio di Corona Virus COVID-19

Tali attività non hanno perciò nulla a che vedere con Croce Rossa e gli individui che le realizzano, benché in divisa, non appartengono alla nostra Associazione e hanno il solo scopo di introdursi in maniera illegittima nelle abitazioni, con intenti di sciacallaggio.


Si raccomanda dunque, nel caso si riceva una visita, di non accogliere in casa suddetti individui e di contattare immediatamente le forze dell’ordine.

Croce Rossa Italiana
Comitato Regionale Lombardia

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